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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 859 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 13/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA
nato a [...] (D), il 28/07/1979 (cod. fis. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Via G. Pascoli n.21 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele che lo rappresenta e difende, per procura in atti - Email_1
APPELLANTE
E
corrente in Roma Via Abruzzi n.10 (P. Iva e cod. fis. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cambria giusta procura in atti con domicilio digitale eletto: Email_2
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) e CP_2 C.F._2 nata a [...] il [...] (cod. fis. ) Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, Via E. Geraci n. 23, is. 78, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Arlotta giusta procura in atti Email_3
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 903/2021, resa dal Tribunale di Messina il 03/05/2021 nel procedimento R.G. 3111/2013.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 17/05/2013 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Messina. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
L'attore esponeva che in data 21/06/2010, alle ore 10,00 circa, viaggiava alla guida del suo ciclomotore, modello MBK Booster lungo la Via Tommaso Cannizzaro di Messina, con direzione monte/valle, allorquando giunto all'altezza dell'Hotel Royal, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, verificatosi con l'autovettura modello Opel Astra, tg
CC194GM, garantita per la rca con la e di proprietà di Controparte_1
; accadeva infatti che passeggera della autovettura CP_2 Controparte_3 marciante lungo la medesima via, giunta in prossimità dell'Hotel Royal e fermatasi al semaforo in attesa di svoltare a sinistra, apriva lo sportello anteriore destro per discendere dal mezzo, urtando in tal modo lo scooterista, che, in conseguenza dell'incidente, cadeva rovinosamente a terra unitamente al ciclomotore, riportando danni sia fisici che al mezzo. Il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Piemonte di Messina, per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, riportando delle lesioni traumatiche consistenti, tra l'altro, in “frattura chiusa delle vertebre lombari, una frattura esposta delle ossa del metatarso, una lussazione esposta del piede" oltre ad un vasto "trauma escoriato alla coscia sinistra, un trauma alla caviglia sinistra e contusioni varie”. L'attore era poi dimesso dalla struttura ospedaliera e seguiva successiva fase di cure e riabilitazione.
pag. 2/12 Avviata la procedura stragiudiziale di definizione del sinistro la ha Controparte_1 formulato un'offerta reale di Euro 30.000,00 globali che veniva trattenuta dal Piraino a titolo di acconto sul maggior importo richiesto.
L'attore avviava procedimento, ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 2076/2012 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato dal Tribunale, Prof. Persona_1 riconosceva un grado di I.P. del 12%, ITT di giorni 12 al 100%, giorni 81 al 75% e giorni 29 al 50% ed un'incidenza sulla capacità lavorativa in misura pari al 20%.
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che l'incidente stradale verificatosi in data 21.06.2010, in Messina, lungo la via T. Cannizzaro, è imputabile, in via diretta ed esclusiva all'improvvisa apertura della portiera dell'autovettura tg CC194GM, di proprietà e condotta dal sig. CP_2
, effettuata dalla terza trasportata sig.ra , e, per tale ragione,
[...] Controparte_3 riconducibile alla omessa vigilanza da parte del conducente il medesimo veicolo;
2)
Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto subito ad essere Parte_1 integralmente risarcito di tutti i danni subiti in occasione dell'evento traumatico descritto che, nel loro complesso, ammontano ad €. 175.000,00, ivi includendo il danno biologico, il danno non patrimoniale derivante dalla grave sofferenza subita, il danno patrimoniale per gli esborsi effettuati e per le indennità andate perdute a causa dell' assenza dal posto di lavoro, nonché l'incidenza del trauma sulla capacità lavorativa specifica e tenuto conto dell'attività prestata "dal danneggiato”; 3) Conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del sig.
nella misura residua di €. 148.000,00, ossia pari alla differenza tra il Parte_1 danno globale lamentato (€ 175.000,00) e l'offerta risarcitoria netta ricevuta (€
27.000,00), o in quella diversa maggior e o minore somma che risulterà di giustizia a seguito di espletanda ctu;
con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 3111/2013 si è costituita la Controparte_1 formulando un'ulteriore offerta, banco judicis, per l'importo di Euro 7.000,00 e formulava espressa domanda finalizzata alla declaratoria di responsabilità concorsuale del Sig. (danneggiato) nella misura del 20%; e Parte_1 CP_2 [...] rimanevano contumaci. CP_3
pag. 3/12 Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie, ex art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali l'attore dichiarava di trattenere l'ulteriore importo di Euro 7.000/00 sempre a titolo di acconto sul maggior importo richiesto, la causa veniva istruita con interrogatorio formale dei convenuti contumaci, prove testimoniali, produzione documentale, in particolare, attraverso l'acquisizione del fascicolo inerente l'espletata
A.T.P., iscritto al n. 2076/2012 R.G. del Tribunale di Messina., mentre veniva rigettata la richiesta istruttoria di C.T.U contabile formulata da parte attrice.
Completata l'attività istruttoria, la causa era posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 903/2021, emessa il 03/05/2021 il Tribunale di Messina ha così deciso:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da così provvede: -
Dichiara la contumacia di e;
- Accoglie la domanda CP_2 Controparte_3 come in parte motiva e per effetto condanna la a rifondere a titolo Controparte_1 di saldo per i danni subiti per €. 4.581/00 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal momento della denunzia del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ed al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 2.646/89 oltre interessi legali, oltre €. 1000/00 per la perdita del ciclomotore come in parte motiva;
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- Condanna i convenuti in via solidali al pagamento delle spese di lite per €. 1.916/60 oltre iva, cpa, 15% di spese generali ed € 668/00 di spese vive, oltre ad € 920/50, iva . cpa e 15% di spese generali per le spese legali di
A.T.P. ed € 233/00 di spese vive distrazione a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente i compensi del C.T.U in sede di A.T.P.
a carico dei convenuti in via solidale tra di loro”
Il giudice di prime cure ha riconosciuto la domanda, seppure parzialmente, sulla scorta di quanto emerso dalla fase istruttoria e sulla base della CTU resa nel giudizio di A.T.P..
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti e CP_2 [...] chiedendo il rigetto dell'appello come pure la CP_3 Controparte_1 anch'essa chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
pag. 4/12 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Viene preliminarmente all'esame della Corte l'appello incidentale proposto dalla
[...]
con il quale viene chiesto di riformare la sentenza impugnata nella parte in Controparte_1
cui ha rigettato la domanda formulata in primo grado volta alla dichiarazione di responsabilità concorsuale dell'odierno appellante nella misura del 20%.
L'appellante incidentale contesta la motivazione posta a base della decisione del Tribunale laddove il decidente ha testualmente ritenuto che “alla luce dell'istruttoria espletata non possono sorgere dubbi sull'an così come pro-spettato dall'attrice, tra l'altro confutato non solamente dall'istruttoria espletata dalla Polizia Municipale di Messina e dalla testimonianza escussa, bensì anche dall'atteggiamento collaborativo dei convenuti contumaci i quali non solo si sono sottoposti all'interrogatorio formale ma hanno altresì confermato i capitolati formulati dall'attore”; l'appellate incidentale rileva come alcuna prova testimoniale è stata espletata mentre l'interrogatorio formale reso dai convenuti, litisconsorti necessari, non ha valore di piena prova nei confronti dell'assicuratore, ma deve essere valutato dal Giudice in virtù dell'art. 2733 III comma. cod.civ. secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzata al Giudice (richiama sul punto Cass. 13/02/2013 n. 3567; Cass. 19/10/2016 n. 21096) ed evidenzia altresì che l'unica prova agli atti è quella documentale rappresentata dal verbale dei VV.UU. e dal fotogramma ivi allegato. Secondo l'appellante incidentale, per come risulta dal rapporto, la collisione di verificava tra lo sportello anteriore dell'autoveicolo e la sottopedana del ciclomotore nel momento in cui l'autoveicolo era fermo perché il semaforo proiettava luce rossa, mentre il ciclomotore era in marcia tant'è che riportava, come indicato nel rapporto dei VV.UU., la
“rottura della carenatura lato sinistro (sottopedana)” e quindi qualora l'odierno appellante avesse mantenuto la distanza di sicurezza dall'autoveicolo, avrebbe verosimilmente evitato il sinistro o ne avrebbe comunque attenuato le conseguenze.
L'assunto non è condivisibile;
dalla ricostruzione contenuta nel verbale dei VV.UU. come pure dal contenuto dell'interrogatorio formale dei convenuti, che il giudice di prime cure ha ritenuto di valutare ed apprezzare in pieno, come fatto anche da questa Corte, risulta che il pag. 5/12 sinistro è accaduto per responsabilità da addebitare unicamente ed esclusivamente alla passeggera della autovettura che ha aperto lo sportello lato destro non avvedendosi e non preoccupandosi dell'arrivo di altri mezzi, in tal modo andando ad invadere la corsia di marcia del ciclomotore, Non può ravvisarsi alcun concorso di colpa del danneggiato, tanto meno per presunta mancanza di rispetto della distanza di sicurezza, atteso che proprio in ragione delle modalità di urto fra lo sportello e la pedana del ciclomotore, è ragionevole ritenere che quest'ultimo fosse comunque a debita distanza dalla vettura e del resto l'appellante non aveva l'onere di immaginare l'eventualità della apertura dello sportello per una possibile uscita del passeggero nel mezzo della corsia di marcia.
L'appello incidentale è quindi infondato e va rigettato.
2) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno biologico da parte del Giudice di prime cure;
sul punto evidenzia che con ricorso ex art. 696 bis cpc, ha chiesto ed ottenuto la nomina di un CTU medico-legale al fine di accertare, descrivere e quantificare il danno subito e, all'esito, tentare una conciliazione, ma non ha potuto adeguatamente controdedurre al contenuto della relazione peritale del CTU Prof.
stante la mancanza di doppio termine (allora non previsto) ovvero di quello Persona_1
assegnato per la trasmissione della bozza alle parti e di quello per il deposito dell'elaborato definitivo ed all'esito delle osservazioni ricevute;
chiede quindi il rinnovo della CTU con richiamo del consulente, sostenendo di avere subito un danno biologico in misura pari al 20% di invalidità permanente piuttosto che del 12% come riduttivamente indicato dal nominato
CTU, riportandosi sul punto alla relazione di parte prodotta in atti.
Esaminata la CTU, questa Corte, così come fatto dal giudice di prime cure, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento del giudice di prime cure, come pure di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Per tale ragione va respinta la richiesta dell'appellante e la valutazione resa dal CTU Prof.
può ritenersi strumento valido e sufficiente ai fini delle valutazioni del Persona_1 danno patito dal . Pt_1
pag. 6/12 3) Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, che stante la stretta connessione fra essi possono essere trattati congiuntamente, l'appellante contesta la decisione del Tribunale che ha riconosciuto una modesta personalizzazione del danno, pari a soli Euro 5.000,00, evidenziando come dall'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, indicate dal decidente, come pure in ragione della tipologia del danno subito e del lungo periodo di sofferenza e riabilitazione andava disposta una percentuale di personalizzazione ben superiore, il cui riconoscimento invoca con la sua domanda d'appello.
L'appellante lamenta inoltre l'esclusione del danno da capacità lavorativa specifica non riconosciuto dal Tribunale, evidenziando come era stato invocato il ristoro anche del danno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica, non potendo più svolgere le mansioni di
Agente scelto di Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio prevenzione.
I motivi di appello sono fondati e vanno accolti, e va quindi riformulato il conteggio dell'importo spettante al a titolo risarcitorio. Pt_1
In ordine al danno collegato alla capacità lavorativa, l'appellante rileva che per giurisprudenza consolidata, in presenza di un fatto illecito che determini una riduzione e/o una perdita della capacità lavorativa specifica, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, non soltanto in presenza di accertati minori guadagni ma anche per le accresciute maggiori difficoltà incontrate nell'espletamento delle mansioni medesime, ovvero in presenza di un maggiore affaticamento nello svolgimento dell'attività lavorativa.
La domanda dell'appellante è quindi da considerarsi spiegata e volta verso l'accoglimento del risarcimento per cenestesi lavorativa, ovvero di quel ristoro spettante per quella che risulta essere la maggiore fatica nell'espletamento delle mansioni, o più precisamente per quella sensazione soggettiva di malessere legata all'attività lavorativa che laddove compromessa da un evento lesivo causa maggiore fatica, usura o difficoltà nello svolgimento del lavoro stesso.
Sul punto la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la fattispecie debba essere inquadrata come una ipotesi di lesione alla salute (danno biologico) che però non dà origine a un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una delle numerose componenti di quella valutazione complessiva che è la valutazione del danno complessivo alla salute;
non essendo un danno che incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, essa non potrà essere risarcita quale danno patrimoniale (lucro cessante) e tanto meno come voce pag. 7/12 autonoma del danno non patrimoniale ma semmai attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico in via di personalizzazione che, stante la situazione complessiva dell'appellante, questa Corte ritiene di calcolare in misura massima per come infra indicato.
Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(trenta anni) e della invalidità permanente riconosciuta dal CTU in misura pari al 12%, ne consegue un importo di Euro 62.618,75 per danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile, ivi compresi Euro 11,413,75 per invalidità temporanea e con personalizzazione in misura massima a titolo di ristoro per la cenestesi lavorativa.
La Corte ha ritenuto di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva seguendo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; quanto sopra anche in relazione alle allegazioni dell'appellante, alla ricostruzione dell'evento con i gravi danni fisici patiti, la lunga fase di cure e riabilitazione, l'evidente sofferenza fisica e morale patita soprattutto dal con la Pt_1
compromissione dell'intero periodo estivo dell'anno.
4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice ha omesso di riconoscere il danno patrimoniale subito a seguito delle pag. 8/12 perdite economiche per l'assenza dal posto di lavoro;
l'appellante evidenzia che a sostegno della domanda aveva prodotto una attestazione rilasciata dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Messina contenente la sua qualifica ed i servizi non svolti a causa della temporanea invalidità, e quindi le indennità accessorie non erogate e la “retribuzione oraria” applicabile alle diverse prestazioni.
In particolare, dalla nota rilasciata dal detto Ufficio della Questura del 23/01/2013, contenente il calcolo delle indennità accessorie, emerge che il nel periodo di assenza dal servizio Pt_1
protrattosi dal 22/06/2010 e fino al 15/01/2011 non ha svolto 24 presenze festive, 3 festivi particolari, 330 ore notturne, 167 presenze esterne e 98 ore di straordinario;
tenendo conto del contenuto dell'altra nota prodotta in atti e resa dall' della stessa Questura Controparte_4
(prot. 6893 del 20/01/2011) nella quale vengono indicati gli importi tabellari delle singole indennità (Euro 11,17 per ciascuna ora di straordinario feriale, Euro 12,36 per ciascuna ora di straordinario festivo o notturno, Euro 14,57 per ciascuna ora di straordinario notturno festivo,
Euro 40,00 per ciascun giorno di presenza particolare, Euro 6,00 per ciascun giorno di servizio esterno, Euro 12,00 per ciascun giorno di servizio festivo ed Euro 4,10 per ciascuna ora di notturno) ne consegue che l'importo complessivo che l'appellante non ha potuto ricevere a causa della sua assenza è pari ad Euro 288,00 per presenze festive, Euro 120,00 per festività particolari, Euro 4.078,80 per ore notturne, Euro 1.002,00 per presenze esterne ed Euro
1.094,66 per straordinario feriale e quindi un totale di complessivi Euro 6.583,46.
Detta somma risulta essere certamente una perdita economica per l'appellante, causata dalla sua assenza dal servizio determinata dalle conseguenze subite per l'occorso sinistro;
trattandosi di danno strettamente e direttamente riconducibile al sinistro, a fronte della esclusiva responsabilità di controparte, va disposta la condanna al risarcimento del suddetto importo.
A ciò si aggiunga, sempre sotto l'aspetto probatorio, che i testi escussi all'udienza del
28/09/2017, colleghi di servizio della Polizia di Stato, hanno confermato la circostanza dell'assenza dal servizio dell'appellante nel periodo in questione.
Il motivo di appello è quindi fondato e va accolto.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erronea quantificazione delle spese mediche riconosciute ed afferma che la sentenza gravata merita di essere riformata pag. 9/12 anche in relazione alle suddette spese anticipate per la cura e le terapie ed ammontanti a complessivi Euro 4.551,54, piuttosto che ad Euro 2.646,89 e per come indicato dal Tribunale.
Il motivo di appello è fondato, ed infatti l'ammontare delle ricevute di spese mediche prodotte in atti, tutte riconducibili all'evento per cui è causa, ammontano al complessivo importo di
Euro 4.551,54, somma che va riconosciuta per intero in favore dell'appellante.
5) Va tenuto conto che l'appellante ha già ricevuto l'importo di Euro 37.000,00 versato dalla compagnia assicurativa, di cui Euro 30.000,00 con assegno del 27/07/2011 offerto stragiudizialmente ed Euro 7.000,00 banco judicis il 23/09/2013, e pertanto per il saldo residuo e per il calcolo degli interessi dovuti deve procedersi per come segue.
L'importo di Euro 62.618,75 come sopra determinato per il danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile, ivi compresi Euro 11,413,75 per invalidità temporanea e con personalizzazione in misura massima a titolo di ristoro per la cenestesi lavorativa, è stato calcolato all'attualità e lo stesso va devalutato alla data del sinistro (21/06/2010) determinandosi in tal modo l'importo a quella data di Euro 48.316,91. A detto importo va sommato quanto spettante per perdite economiche riconosciute (Euro 6.583,467) e rimborso spese mediche (Euro 4.551,53) formandosi un totale di Euro 59.451,99, somma, ripetesti, attualizzata alla data del sinistro.
Al detto importo di Euro 59.451,99 vanno detratti i due acconti ricevuti che, devalutati anch'essi alla data del sinistro, ammontano rispettivamente ad Euro 29.097,96 il primo e ad
Euro 6,517,69 il secondo, e cioè in complessivi Euro 35.615,65.
A questo punto detraendo dall'importo totale di Euro 59,451,99 quanto già versato pari ad
Euro 35.615,65, residua un totale risarcitorio di Euro 23.836,34 calcolato alla data del sinistro, che, rivalutato alla data odierna, ammonta ad Euro 31.130,26
Spettano altresì gli interessi compensativi che vanno così calcolati.
- Su Euro 59.451,99, somma via via da rivalutarsi dalla data del sinistro al pagamento del primo acconto (27/07/2011) per un totale di Euro 845,11;
- Su Euro 32.140,00 (costituente il residuo credito al 27/07/2011 già rivalutato alla stessa data, ottenuto detraendo dall'intero capitale rivalutato alla data suddetta (Euro
pag. 10/12 62.140,11) l'acconto di Euro 30.000,00) per un totale di Euro 1.655,72 calcolati al
23/09/2013;
- Su Euro 26.489,99 (costituente il residuo credito al 23/09/2013 già rivalutato alla stessa data, ottenuto detraendo dal precedente residuo, rivalutato dal 27/07/2011 al
23/09/2013 (Euro 33.489,99) l'acconto di Euro 7.000,00) per un totale di Euro 4.159,33 calcolati ad oggi.
In totale, quindi, gli interessi ammontano a complessivi Euro 6.630,36.
La somma finale complessivamente spettante all'appellante, attualizzata ad oggi, compresi gli interessi, ammonta quindi ad Euro 37.760,62 (e cioè Euro 31.130,26 per danno ed Euro
6.630,36 per interessi), oltre ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale della avverso la Parte_1 Controparte_1
pag. 11/12 sentenza n. 903/2021, resa dal Tribunale di Messina il 03/05/2021 nel procedimento R.G.
3111/2013, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto condanna in solido i suddetti appellati CP_2
, e la in persona del legale rappresentante al
[...] Controparte_3 Controparte_1
pagamento in favore di del residuo importo di Euro 37.760,62 a titolo di Parte_1
risarcimento omnicomprensivo di tutti i danni fisici ed al mezzo patiti, somma da intendersi già rivalutata e comprensiva di interessi come in motivazione;
quanto sopra oltre ulteriori interessi e rivalutazione dalla presente sentenza al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3) Condanna in solido , e la in persona CP_2 Controparte_3 Controparte_1
del legale rappresentante al rimborso in favore di di spese e compensi di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 750,00 per spese ed Euro
6.500,00 per compensi e per il presente grado in Euro 810,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) Pone le spese della CTU nel procedimento di ATP definitivamente a carico degli appellati in solido fra essi;
5) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante incidentale al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 07/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12