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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7830/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...]d'Isola Parte_1 C.F._1
(BG), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo in data 3.10.2023, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Michele Manfredini del foro di Brescia,
-attrice- contro
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Francesco Moro del Foro di
Bergamo,
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danno da mancato godimento
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto di precisazioni delle conclusioni depositato in data
04.10.2024;
Per il convenuto: come da note scritte depositate in data 04.10.2024;
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2023, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. al fine di CP_1
sentirlo condannare, previo accertamento e declaratoria della indebita compressione del diritto di proprietà vantato dall'attrice, al risarcimento dei danni subiti dalla medesima per il mancato godimento dell'immobile, un tempo casa familiare, condiviso in comproprietà dalle parti.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che in data 11.09.2013, in sede di separazione, la stessa aveva ceduto la propria quota di 1/2 di proprietà al convenuto, compravendita a cui tuttavia non aveva fatto seguito il pagamento del prezzo da parte del sig. La sig.ra rilevava, in particolare, che il richiamato contratto CP_1 Parte_1
era stato oggetto di controversia tra le parti in sede giudiziale, vertenza definitasi con sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1132/2022, passata in giudicato in data
17.11.2022, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, in accoglimento della domanda attorea formulata in tale sede.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi €
28.500,00 a titolo di frutti e di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile dall'11.09.2013 al marzo 2023, avendo il sig. poi provveduto CP_1
mensilmente al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione a partire dall'aprile del medesimo anno.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_1
il rigetto delle domande avanzate dall'ex moglie. Eccepiva, in primo luogo,
l'improcedibilità della presente causa, essendo le domande avanzate dall'attrice già state implicitamente rigettate nei due gradi del giudizio conclusosi con la richiamata sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia. In subordine, deduceva che alcuna somma fosse dovuta all'attrice a titolo di indennità da occupazione per il
2 periodo antecedente al febbraio 2023, mese in cui la sig.ra formulava la Parte_1
relativa richiesta di corresponsione.
Il Giudice all'udienza del 02/07/2024 esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo. La causa, senza il compimento di attività istruttoria, giunge ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
Deve preliminarmente ribadirsi che la redazione del verbale di causa attiene al potere del giudice connesso a quello di direzione dell'udienza ai sensi degli artt.126,127 e 130
c.p.c. e 84 disp.att.c.p.c..
Giova in questa sede riportare le domande svolte nel merito dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni: “accertare e dichiarare, che il signor ha CP_1
ingiustamente ed illegalmente privato la signora del pieno godimento della proprietà Parte_1
della quota del 50% dell'immobile sito in Treviolo (BG), Via Monte Grappa n. 2, dall'11.09.2013 al 17.11.2022;
- Accertare e dichiarare, che dall'11.9.2013 l'immobile di Treviolo (BG), Via Monte Grappa n.
2, è stato detenuto e continua ad essere detenuto, senza soluzione di continuità dal signor CP_1
a titolo di locazione o sine titulo avendovi stabilito la propria residenza;
[...]
- Accertare e dichiarare, che in conseguenza di quanto sopra, la signora è stata Parte_1
ingiustamente ed illegalmente privata del diritto di proprietaria di percepire i frutti percetti e
percipiendi dall'11.9.2013 al marzo.2023, e, segnatamente, del diritto di riscuotere, in ragione della di lei quota di proprietà, la complessiva somma di € 28.500.00 o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia - a titolo di canoni annui di locazione o occupazione senza titolo;
-Accertare e dichiarare, che dal mese di aprile del 2023 il signor paga mensilmente CP_1
in favore della signora la somma di € 250,00 a titolo di indennità di occupazione Parte_1
senza titolo dell'immobile in Treviolo (BG), Via Monte Grappa n. 2;
- e, per l'effetto, condannare il signor a pagare in favore della signora CP_1 Parte_1
la somma di € 28.500,00 o minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, al netto di quanto dalla
3 stessa percepito, a titolo di risarcimento del danno ingiustamente subito dall'attrice in conseguenza di quanto sopra, oltre ad interessi compensativi maturati e maturandi al tasso legale.
In via estremamente subordinata liquidare il danno a favore della signora in via Parte_1
equitativa.”
Si osserva che con sentenza pronunciata in data 28.9.2022 la Corte d'Appello di
Brescia, in riforma della sentenza n.2102/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 3.10.2019, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per atto
Notaio dell'11.9.2013 e la retrocessione, al passaggio in giudicato Controparte_2
della sentenza stessa, della piena proprietà, in ragione di ½ dell' intero dell'unità immobiliare sita in Comune di Treviolo, via Monte Grappa 2, in favore della
. Parte_1
Nella parte motiva la predetta decisione indica che la causa può 'essere definita sulla base della questione di più agevole soluzione, in applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., senza che sia necessario esaminare previamente le altre' questioni.
Ed allora la Corte, esaminando il contratto di compravendita stipulato in data
11.9.2013 con il quale era stata ceduta al la quota di comproprietà dell'immobile CP_1
di Treviolo, via Monte Grappa n.2,della dietro corrispettivo di euro 50.000, Parte_1
ha rilevato che la quietanza rilasciata in sede di stipula del rogito non poteva avere valenza confessoria, ma solo di dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno; la Corte, rilevando altresì che non vi era prova in atti dell'incasso della somma portata dall'assegno bancario in quella sede rilasciato, ha ritenuto l'inadempimento dell'acquirente, da ritenersi grave, affermando la risoluzione del contratto stesso.
La predetta pronuncia non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
4 La dunque, in forza della citata sentenza, rilevato che l'immobile è rimasto Parte_1
interamente nella disponibilità del marito dalla data della compravendita sino ad ora,
e sine titulo per la quota di spettanza di essa attrice, ha chiesto l'accertamento della perdita del godimento dei frutti che poteva percepire dal diritto di proprietà della sua quota o comunque il risarcimento del danno derivante da tale occupazione.
Si osserva, preliminarmente, che nella specie non si verte in tema di pagamento di canoni locatizi atteso che nessun rapporto giuridico di utilizzo del bene anche da parte di un terzo è intercorso relativamente alla quota di immobile della . Parte_1
Può invece ricondursi la richiesta svolta alla condanna al pagamento di frutti civili o di un'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile per la quota di metà da parte del (pure richiesta ai punti 3 e 5). CP_1
Assume il convenuto che la domanda non può essere esaminata in questa sede perché coperta da giudicato atteso che essa è già stata proposta nel procedimento n.5410/2018 conclusosi con la sentenza riformata dalla Corte d'Appello in data
28.9.2022, che nulla ha riconosciuto all'attrice sul punto.
Si osserva che, effettivamente, in quella sede era stato richiesto il versamento dei frutti maturati dal giorno in cui la quota era stata trasferita.
Deve tuttavia rilevarsi che il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia (Cass.1828/2018,
Cass.3527/2020).
Il giudicato infatti non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione, come nella specie, sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida"(Cass.32650/2021).
5 Ed allora, certamente, non può ritenersi coperta da giudicato la domanda di condanna in oggetto, specificatamente reiterata in sede d'appello, in merito alla quale non è intervenuta alcuna statuizione, tanto più che la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita ne comportava la conseguente possibile fondatezza.
Pertanto, legittimamente in questa sede l'attrice ripresenta in via autonoma detta pretesa.
Ciò premesso, la declaratoria di risoluzione ha effetti ex tunc in forza del disposto di cui all'art.1458 c.c. e dunque dalla data di stipula del contratto.
Da tale data dunque il detiene la parte di immobile di spettanza della CP_1 Parte_1
in via esclusiva in assenza di valido titolo.
Quanto alla sopravvivenza degli accordi di separazione ed in particolare delle clausole
6 e 7, sebbene la sentenza della Corte d'Appello abbia travolto il solo atto di compravendita in data 11.9.2013, non vi è dubbio che tale atto era stato posto in essere proprio in esecuzione degli accordi di separazione stessi.
Con l'atto in questione infatti veniva formalizzato il trasferimento di proprietà cui le parti si erano ivi impegnate con i conseguenti obblighi.
Risolto dunque quel contratto, il mero invio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, della missiva in data 28.12.2022 con la quale il si dichiarava disponibile a concludere nuovo contratto di compravendita entro CP_1
il 31.12.2022 (in osservanza dei predetti accordi), non può ritenersi utile ad escludere il diritto alla percezione delle somme a titolo di occupazione dal 2013 in avanti proprio perchè l'atto di trasferimento venuto meno era esecutivo di quegli accordi.
In ogni caso poi, il brevissimo termine di tre giorni concesso alla per Parte_1
valutare un'eventuale nuova compravendita della quota di proprietà e l'omesso invio quanto meno della bozza dell'atto stesso impedivano che la condizione di cui al punto
6 6 degli accordi di separazione potesse essere ragionevolmente rispettata entro il termine fissato.
Si osserva allora che il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, un'indennità che decorre tuttavia dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene (Cass.10264/2023, 1738/22).
Orbene, nella specie, premesso che i coniugi hanno concordato l'assegnazione della casa al all'atto della separazione e che non vi è mai stata richiesta di uso turnario CP_1
del bene, non può negarsi che la almeno con l'introduzione del giudizio Parte_1
iscritto al n.5410/2018 abbia manifestato che dalla nullità dell'atto di compravendita o dalla risoluzione dello stesso contratto derivava la possibilità di un proprio godimento della quota dell'immobile alla stessa spettante o comunque la possibilità di trarne frutti.
Ed allora la decorrenza di tale diritto deve essere individuata nella data di introduzione di quel giudizio ovvero dalla notifica in data 31.5.2018.
D'altra parte, non vi è dubbio che la possibilità di godimento di parte dell'immobile da parte della o la percezione dei relativi frutti avrebbe limitato il Parte_1
pregiudizio economico subito dalla stessa e derivante dalla necessità di far fronte al pagamento del mutuo per l'acquisto di altro bene con i denari che il marito le ha nelle more versato (seppur compensando con le rate del mutuo dallo stesso pagato) a titolo di assegno di mantenimento.
7 Quanto allora all'importo dovuto, si osserva che a far data dall'aprile 2023 il CP_1
versa alla euro 250 mensili quale corrispettivo del godimento della quota di Parte_1
immobile di proprietà della stessa.
Si osserva altresì che la liquidazione del danno da occupazione senza titolo o la determinazione dell'entità dell'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (Cass.39/21, 16670/2016).
La corrispondenza di tale somma all'effettivo valore locativo della quota stessa non è stata sostanzialmente contestata da nessuna delle due parti.
Dunque non si è ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio sul punto.
Si osserva che tale valore è stato determinato dalle parti in via equitativa alla data dell'aprile 2023, ma occorre devalutarlo alla data dal giugno 2018 (in euro 213) e successivamente rivalutare tale importo anno per anno per gli anni seguenti.
L'importo complessivamente dovuto dal giugno 2018 al marzo 2023 è dunque pari ad euro 13.135 già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Su tale somma sono poi dovuti interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate, in relazione allo scaglione di riferimento (da 26.000 a 52.000 euro), secondo il parametro medio, in euro 3.808 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse da parte convenuta a favore dello Stato già tenuto conto della dimidiazione di cui all'art.130 d.p.r..115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1) Accertato l'esclusivo godimento in capo al convenuto dell'immobile sito in Treviolo via Monte Grappa n.2 a far data dall'11.9.2013 ad oggi, condanna a CP_1
versare a la somma di euro 13.135 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente sentenza al saldo;
2) Condanna il convenuto a rifondere a favore dello Stato le spese processuali liquidate in euro 3.808 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge come da motivazione.
Così deciso in Bergamo il 18.2.2025.
Il Giudice
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