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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40917/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SCIUTO e dell'avv. LUIGI PIPITONE ( VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 14 91025 MARSALA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 64 CASTELVETRANO presso il difensore avv. SCIUTO;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 PAOLO ENRICO CANTORE, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1 Cont 2704/23 emesso nei suoi confronti su ricorso di per il pagamento della somma di 295.152,63 euro, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per servizi di trasporto svolti in forza del contratto inter partes. Ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito e nel merito, contestando l'efficacia probatoria delle fatture commerciali poste alla base del ricorso monitorio, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta difettando la prova del contratto e del relativo credito da esso derivante;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si è costituita l'opposta la quale ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione proposta in via preliminare e l'assoluta fondatezza della pretesa creditoria sia alla luce della mancata effettiva contestazione della corretta esecuzione dei trasporti, sia in considerazione della documentazione versata in atti, probante tutti i trasporti effettuati con il dettaglio del numero di tracking, della data di partenza, del documento di spedizione (indicante dimensione, numero e peso dei pacchi, generalità del mittente e destinatario, luogo di partenza e consegna, quantificazione del costo e sconto contrattuale applicato); ha precisato altresì che su ogni fattura risulta il numero di codice cliente attribuito proprio all'opponente a seguito della sottoscrizione dell'accordo (ossia V5818Y – cfr. pag. 4 doc. 56), infatti la sottoscrizione da parte del cliente dell'accordo tariffario, avrebbe comportato appunto l'attribuzione di un codice cliente a tutti i soggetti elencati nell'All. A che funge da “chiave” per il cliente medesimo per poter richiedere l'esecuzione dei trasporti e all'opposta per applicare automaticamente nelle fatture le “tariffe speciali” stabilite nell'accordo tariffario, ossia l'esatta percentuale di sconto sulle tariffe ufficiali, prevista per ciascun servizio. Tale codice contraddistingue poi tutte le spedizioni ed è strettamente personale. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice è inammissibile (in quanto non svolta sotto tutti i possibili criteri di cui agli artt. 19, 20 c.p.c.) e infondata e dev'essere respinta, tenuto conto dell'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 20 c.p.c., 1182 c.c.: l'art. 20 c.p.c. infatti individua per le cause relative ai diritti di obbligazione due fori speciali facoltativi: il luogo in cui è sorta l'obbligazione - forum contractus per le obbligazioni contrattuali e forum delicti per quelle derivanti da fatto illecito - e quello del luogo ove la stessa deve essere eseguita, forum destinatae solutionis, tali fori concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., nel senso che l'attore può scegliere liberamente di adire uno dei due fori speciali o il foro generale. Dall'utilizzo dell'espressione "è anche competente" contenuta nell'art. 20 c.p.c. si deduce infatti che l'attore ha la possibilità di scegliere tra i più giudici (quelli del foro generale e quelli del foro speciale in ipotesi non coincidenti) i quali sono tutti competenti.
Nel caso di specie l'attore sostanziale, ovvero l'opposta, ha correttamente individuato il giudice competente in quello del forum destinatae solutionis che, a mente dell'art. 1182 3 c., c.c., trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, peraltro liquida, avuto riguardo agli stretti criteri pagina 2 di 4 determinativi risultanti dal contratto inter partes da individuarsi in quello del luogo del domicilio del creditore.
Pertanto la competenza si è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria.
Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati.
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del d.i. opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Pure non coglie nel segno la deduzione secondo la quale il credito non sussisterebbe in difetto di contratto, tenuto conto che il contratto in esame non necessità di alcuna forma sacramentale per la sua efficacia e tenuto altresì conto che l'opponente non ha neanche contestato la corretta esecuzione delle prestazioni sottese al contratto da parte dell'opposta.
Nel merito infatti la ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto, sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere
pagina 3 di 4
probandi per la controparte: la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati da dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
L'opponente non ha contestato specificamente né la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'opposta, né tanto meno i documenti versati in atti che descrivono in dettaglio ogni singola prestazione con la tariffa applicata lo sconto e il codice cliente riferito all'opponente.
Pertanto le contestazioni del tutto generiche sono tamquam non essent e la domanda di pagamento dell'opposta deve ritenersi del tutto fondata, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 12.046 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40917/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SCIUTO e dell'avv. LUIGI PIPITONE ( VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 14 91025 MARSALA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 64 CASTELVETRANO presso il difensore avv. SCIUTO;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 PAOLO ENRICO CANTORE, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1 Cont 2704/23 emesso nei suoi confronti su ricorso di per il pagamento della somma di 295.152,63 euro, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per servizi di trasporto svolti in forza del contratto inter partes. Ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito e nel merito, contestando l'efficacia probatoria delle fatture commerciali poste alla base del ricorso monitorio, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta difettando la prova del contratto e del relativo credito da esso derivante;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si è costituita l'opposta la quale ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione proposta in via preliminare e l'assoluta fondatezza della pretesa creditoria sia alla luce della mancata effettiva contestazione della corretta esecuzione dei trasporti, sia in considerazione della documentazione versata in atti, probante tutti i trasporti effettuati con il dettaglio del numero di tracking, della data di partenza, del documento di spedizione (indicante dimensione, numero e peso dei pacchi, generalità del mittente e destinatario, luogo di partenza e consegna, quantificazione del costo e sconto contrattuale applicato); ha precisato altresì che su ogni fattura risulta il numero di codice cliente attribuito proprio all'opponente a seguito della sottoscrizione dell'accordo (ossia V5818Y – cfr. pag. 4 doc. 56), infatti la sottoscrizione da parte del cliente dell'accordo tariffario, avrebbe comportato appunto l'attribuzione di un codice cliente a tutti i soggetti elencati nell'All. A che funge da “chiave” per il cliente medesimo per poter richiedere l'esecuzione dei trasporti e all'opposta per applicare automaticamente nelle fatture le “tariffe speciali” stabilite nell'accordo tariffario, ossia l'esatta percentuale di sconto sulle tariffe ufficiali, prevista per ciascun servizio. Tale codice contraddistingue poi tutte le spedizioni ed è strettamente personale. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice è inammissibile (in quanto non svolta sotto tutti i possibili criteri di cui agli artt. 19, 20 c.p.c.) e infondata e dev'essere respinta, tenuto conto dell'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 20 c.p.c., 1182 c.c.: l'art. 20 c.p.c. infatti individua per le cause relative ai diritti di obbligazione due fori speciali facoltativi: il luogo in cui è sorta l'obbligazione - forum contractus per le obbligazioni contrattuali e forum delicti per quelle derivanti da fatto illecito - e quello del luogo ove la stessa deve essere eseguita, forum destinatae solutionis, tali fori concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., nel senso che l'attore può scegliere liberamente di adire uno dei due fori speciali o il foro generale. Dall'utilizzo dell'espressione "è anche competente" contenuta nell'art. 20 c.p.c. si deduce infatti che l'attore ha la possibilità di scegliere tra i più giudici (quelli del foro generale e quelli del foro speciale in ipotesi non coincidenti) i quali sono tutti competenti.
Nel caso di specie l'attore sostanziale, ovvero l'opposta, ha correttamente individuato il giudice competente in quello del forum destinatae solutionis che, a mente dell'art. 1182 3 c., c.c., trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, peraltro liquida, avuto riguardo agli stretti criteri pagina 2 di 4 determinativi risultanti dal contratto inter partes da individuarsi in quello del luogo del domicilio del creditore.
Pertanto la competenza si è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria.
Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati.
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del d.i. opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Pure non coglie nel segno la deduzione secondo la quale il credito non sussisterebbe in difetto di contratto, tenuto conto che il contratto in esame non necessità di alcuna forma sacramentale per la sua efficacia e tenuto altresì conto che l'opponente non ha neanche contestato la corretta esecuzione delle prestazioni sottese al contratto da parte dell'opposta.
Nel merito infatti la ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto, sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere
pagina 3 di 4
probandi per la controparte: la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati da dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
L'opponente non ha contestato specificamente né la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'opposta, né tanto meno i documenti versati in atti che descrivono in dettaglio ogni singola prestazione con la tariffa applicata lo sconto e il codice cliente riferito all'opponente.
Pertanto le contestazioni del tutto generiche sono tamquam non essent e la domanda di pagamento dell'opposta deve ritenersi del tutto fondata, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 12.046 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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