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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21650/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento con rito semplificato iscritto al n.r.g. 21650/2024 degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1 Sahaanxi, nel Distretto di Chang'an della Città di Xi'an, Cina, rappresentata e difesa dall'Avv. MANUELA AGNITELLI, del Foro di Roma;
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 la ricorrente, a seguito dell'ordinanza di incompetenza per materia emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 21/05/2024, ha riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento del decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 16/10/2023, notificatole in pari data.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Considerato che l'ordine di espulsione in esame aveva quale unico presupposto il decreto della Questura di Roma con cui era stata rigettata l'istanza con cui la ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, regolarmente soggiornante in Italia, circostanza che ne aveva determinato una condizione di irregolarità sul territorio nazionale;
rilevato che l'odierna ricorrente aveva impugnato, contestualmente al decreto di espulsione in esame, anche il diniego emesso dalla Questura di Roma (n.r.g.
49884/2023) e che in data 10/12/2024 questo Tribunale aveva accolto il ricorso disponendo il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari (v. allegato alle note per l'udienza del 25/3/2025); ritenuto dunque che siano venuti meno i presupposti che avevano legittimato l'adozione del decreto di espulsione impugnato, con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente;
ritenuto che
sussistano giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, in quanto il decreto di espulsione era stato adottato dall'autorità prefettizia in ragione del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura;
P.Q.M.
Il Tribunale: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Roma il 16/10/2023, notificato in pari data, nei confronti della ricorrente;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 27/03/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento con rito semplificato iscritto al n.r.g. 21650/2024 degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1 Sahaanxi, nel Distretto di Chang'an della Città di Xi'an, Cina, rappresentata e difesa dall'Avv. MANUELA AGNITELLI, del Foro di Roma;
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 la ricorrente, a seguito dell'ordinanza di incompetenza per materia emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 21/05/2024, ha riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento del decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 16/10/2023, notificatole in pari data.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Considerato che l'ordine di espulsione in esame aveva quale unico presupposto il decreto della Questura di Roma con cui era stata rigettata l'istanza con cui la ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, regolarmente soggiornante in Italia, circostanza che ne aveva determinato una condizione di irregolarità sul territorio nazionale;
rilevato che l'odierna ricorrente aveva impugnato, contestualmente al decreto di espulsione in esame, anche il diniego emesso dalla Questura di Roma (n.r.g.
49884/2023) e che in data 10/12/2024 questo Tribunale aveva accolto il ricorso disponendo il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari (v. allegato alle note per l'udienza del 25/3/2025); ritenuto dunque che siano venuti meno i presupposti che avevano legittimato l'adozione del decreto di espulsione impugnato, con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente;
ritenuto che
sussistano giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, in quanto il decreto di espulsione era stato adottato dall'autorità prefettizia in ragione del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura;
P.Q.M.
Il Tribunale: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Roma il 16/10/2023, notificato in pari data, nei confronti della ricorrente;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 27/03/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano