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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 3533/2024 promosso da: arocco il 15/01/2003 Parte_1
Codice C.F._1 con il p . Caterina Bozzoli, con studio in Padova, Via Rezzonico n. 22, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “... in via principale (il Tribunale) accerti e dichiari il diritto di ottenere la protezione ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 o comma 2dbis del d.lgs. 286/98. Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 11 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli l'8.2.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che il richiedente risulta giunto in Italia nel 2023, dopo aver ottenuto un permesso per protezione temporanea in Olanda in quanto proveniente dall'Ucraina, in questo l'aveva prima dell'inizio del conflitto tuttora in corso, aveva intrapreso un percorso di integrazione e studi specialistici come ..documentato, dal momento che il richiedente ha presentato l'accettazione del percorso di studi ma non l'iscrizione o il libretto universitario, e in possesso di un permesso di soggiorno ucraino temporaneo e non permanente e pertanto ai sensi del DPCM 28 MARZO 2022 non possiede i requisiti per il rilascio di un permesso per protezione temporanea in Italia, non ha documentato in alcun modo i motivi di natura politica per cui non potrebbe far ritorno nel suo paese d'origine, il Marocco, ritenuto dall'Italia Paese d'origine sicuro ex art.
2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, designato dall'art. 1 del decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia del 17 marzo 2023;... il richiedente si trova in Italia da meno di un anno e non intrattiene sul territorio rilevanti legami di natura sociale o lavorativa, avendo presentato solo un promessa di assunzione subordinata all'ottenimento di un permesso di soggiorno regolare ed essendo ospite di un connazionale. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non apapre ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso.
1.3. All'udienza all'uopo fissata il 7 maggio 2024 per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato il giudice delegante dichiarava l'estinzione della fase sub-procedimentale per omessa notificazione della relativa istanza cautelare da parte ricorrente e del decreto di fissazione della citata udienza a parte udienza 7.5.24, procedimento sub. 1) 1.4. Il non si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche, Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 24 settembre 2024, il giudice delegante ne ha dichiarato la contumacia.
1.5. Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 17.1.25 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato, in parte in lingua italiana e in parte con l'ausilio dell'interprete, quanto segu parlo e capisco un po' d'italiano quando parli. Sono andato a scuola di italiano alla in piazza Maggiore, qui a Bologna, il lunedì e il venerdì Parte_2 dalla 15:00 alle 17:00. C'era u volontari che faceva un po' di lezioni. Poi a settembre ho iniziato a lavorare e non ci sono potuto andare più. Non ho pagato questo corso, era gratis. Mi hanno detto che non avevo il permesso di soggiorno, non potevano darmi un certificato. L'avv. Bozzoli dichiara che proverà, per poi produrlo, a richiedere tale certificazione al predetto centro. ADR: io vivo a Molinella con un mio amico, viviamo noi due soli in casa. ADR: pago 200,00 euro di affitto. ADR: io sono venuto in Italia l'uno gennaio 2023 perché c'era qui un amico di mio papà ad Argenta. Io venivo dall'Ucraina, c'ero andato perché studiavo, ero andato via dal Marocco, mio paese, nel 2021. ADR: io ero iscritto al corso di architettura in Ucraina a Dnipro, avevo fatto sei mesi per imparare l'ucraino, avevo un permesso temporaneo, ma non ho più documenti con me;
dopo inizio guerra in Ucraina sono andato via per forza. Non ho fatto nulla di esami all'Università. ADR: non potevo tornare in Marocco, volevo studiare ma Ucraina è più facile l'Università, in Marocco no. ADR: qui in Italia ho chiesto notizie ma senza permesso non posso iscrivermi all'università perciò lavoro, faccio il muratore e lui (si dà atto che il ricorrente indica l'interprete oggi comparso) è il mio capo, ho contratto part-time a termine fino al 28.2.25, lavoro 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì nei cantieri, non ho posto fisso. Guadagno al mese 1000,00-1100,00 euro. L'interprete, richiesto da questo giudice, conferma tali ultime circostanze, precisando di avere diversi appalti in diverse città, come Padova e Treviso e di aver fatto svolgere al ricorrente un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attestazione provvederà a consegnare all'avv. Bozzoli. ADR: sto bene in salute. Si prosegue l'audizione, su consenso delle parti, con l'ausilio dell'interprete qui presente e si dà atto che il ricorrente dichiara: ADR: dopo lo scoppio della guerra in Ucraina mi sono trasferito in Olanda dove ho ottenuto un permesso temporaneo, ho trascorso otto mesi lì in un centro di accoglienza proprio per le persone che fuggivano dalla guerra in Ucraina. Prima della scadenza del permesso temporaneo, due mesi prima della scadenza, sono venuto in Italia. ADR: In
Pag. 2 di 7 Ucraina ero andato per studiare perché lì l'Università è più facile, è un'Università privata, non solo io ma molti miei connazionali sono soliti recarsi all'estero per riuscire a ottenere un diploma universitario in Medicina ad esempio o in Odontoiatria. Io volevo diventare architetto. La guerra però ha rovinato tutto. In Olanda ci sono andato solo perché altri connazionali si spostavano in quel Paese ma io non conoscevo nessuno lì. In Italia ci sono venuto perché mio padre aveva un conoscente connazionale che era stato un vecchio vicino di casa in passato e che viveva ad Argenta in provincia Ferrara e lui poi mi ha fatto conoscere il connazionale con cui convivo che poi era un ex-dipendente del mio datore di lavoro (si dà atto che l'interprete conferma tale ultima circostanza). Preciso che prima di recarmi in Olanda avevo trascorso anche due mesi in Germania dove ero stato in un campo-profughi e non avendo ottenuto alcun permesso mi ero spostato poi in Olanda. ADR: io provengo da Agadir in Marocco, lì vivono ancora i miei genitori e mio fratello più piccolo che ha 17 anni. Chiamo ogni giorno la mia famiglia. ADR: vorrei solo aggiungere che il permesso di soggiorno mi consentirebbe di studiare. ADR dell'avv. Bozzoli: vorrei riprendere gli studi qui in Italia e prima ancora iscrivermi ad un corso per imparare meglio la lingua italiana”.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la domanda amministrativa è stata presentata in data 9.2.2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano
Pag. 3 di 7 fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, venendo al caso di specie, appare opportuno chiarire che la valutazione dell'accertamento del diritto alla protezione speciale deve essere compiuta esclusivamente avendo riguardo alla posizione del ricorrente rispetto al Paese d'origine, cioè il Marocco, non dovendosi valutare un rimpatrio in Ucraina, Paese di cui non è cittadino e dove viveva da ultimo in qualità di straniero regolarmente soggiornante per motivi di studio. Ciò chiarito, non si può omettere di valutare la peculiarità della situazione concreta. L'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente, espatriato nel 2021 (cfr. passaporto e visto d'ingresso ucraino rilasciato il 20.8.2021 e valido sino al 17.11.2021), allo scoppio del conflitto del 24 febbraio 2022 era regolarmente soggiornante in Ucraina in forza di un titolo di soggiorno temporaneo con scadenza prevista al 13.9.2022. Sebbene il ricorrente non abbia prodotto in questa sede
Pag. 4 di 7 un certificato di iscrizione all'Università di Dnipro, al contempo egli ha dichiarato in sede di audizione “io ero iscritto al corso di architettura in Ucraina a Dnipro, avevo fatto sei mesi per imparare l'ucraino, avevo un permesso temporaneo, ma non ho più documenti con me;
dopo inizio guerra in Ucraina sono andato via per forza. Non ho fatto nulla di esami all'Università”. La circostanza può ritenersi ragionevolmente accettata, alla luce del breve tempo intercorso tra l'ingresso in Ucraina, lo scoppio del conflitto, la successiva fuga dal Paese e quanto dalla CT rilevato in sede di parere (cfr. “il richiedente ha presentato l'accettazione del percorso di studi”). A seguito dell'invasione russa, temendo per la propria vita, l'istante si è recato in Olanda ottenendo un permesso per protezione temporanea, come rilevato dalla stessa Commissione territoriale (cfr. parere pag. 1), e successivamente, è giunto in Italia nel gennaio 2023, dove ha presentato domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale in data 9.2.2023. Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, in Italia il ricorrente ha conseguito una stabilità abitativa presso l'abitazione di un connazionale a Molinella, al quale ha dichiarato di corrispondere € 200 a titolo di corrispettivo per l'ospitalità. Inoltre, egli ha reperito un'occupazione lavorativa riuscendo a percepire discreti guadagni: ha, infatti, in corso un contratto di lavoro part-time (25 ore settimanali) come facchino in scadenza al 28.2.25; contratto, peraltro, già prorogato rispetto all'inziale scadenza del 31.12.24; rispetto a quest'ultimo impiego percepisce circa 1000,00-1100,00 euro mensili. Egli ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni e del parziale ausilio dell'interprete in udienza, di avere una discreta conoscenza della lingua italiana. Peraltro, manca dal suo Paese oramai da quattro anni, dal quale era partito appena maggiorenne per raggiungere, per ragioni di studio, l'Ucraina per, poi, partire nuovamente a causa dello scoppio del conflitto bellico ivi avvenuto. Dunque, sebbene il ricorrente risieda nel nostro Paese da circa due anni, un periodo che in sé considerato non è ancora divenuto pienamente significativo, all'esito di un giudizio comparativo (Cass. Su 24413/2021), è possibile affermare che la positività dei riferimenti sul territorio, la disponibilità di un alloggio, di un impiego e la disponibilità di un discreto reddito assumono un ruolo decisivo rispetto alla condizione di vita che il ricorrente si troverebbe a dover affrontare in Marocco, Paese che egli ha lasciato per perseguire il proprio desiderio di formazione universitaria, percorso che l'istante ha dichiarato di voler riprendere anche in Italia non appena entrato in possesso di un titolo di soggiorno idoneo (“vorrei riprendere gli studi qui in Italia e prima ancora iscrivermi ad un corso per imparare meglio la lingua italiana”). Appare, dunque, che il ricorrente abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. È evidente che la superiore valutazione, giova ribadire, tiene conto dell'eccezionalità della situazione di una persona che si vede costretta a lasciare un Paese terzo (cioè di cui non è cittadino) dove aveva trascorso un periodo di vita, a causa di un conflitto. La peculiarità della vicenda richiede una soluzione adeguata poiché è evidente come un rimpatrio in Marocco lo esporrebbe oggi alle difficoltà riconducibili ad un reinserimento, ponendo nel nulla i positivi legami sociali sino ad ora instaurati e incidendo sulla sua vita privata così come realizzata sul territorio nazionale durante la permanenza nel nostro Paese, dopo aver dovuto affrontare le difficoltà di una fuga che lo ha reso, di fatto, sfollato, senza tuttavia poter usufruire dei benefici previsti per chi si venga a trovare in questa situazione. A fronte di tale vissuto, non sono emerse ragioni ostative al riconoscimento della protezione in parola, che l'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 individua in “ragioni di
Pag. 5 di 7 sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla CT. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza sopra citata.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 6 di 7 Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 3533/2024 promosso da: arocco il 15/01/2003 Parte_1
Codice C.F._1 con il p . Caterina Bozzoli, con studio in Padova, Via Rezzonico n. 22, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “... in via principale (il Tribunale) accerti e dichiari il diritto di ottenere la protezione ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 o comma 2dbis del d.lgs. 286/98. Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 11 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli l'8.2.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che il richiedente risulta giunto in Italia nel 2023, dopo aver ottenuto un permesso per protezione temporanea in Olanda in quanto proveniente dall'Ucraina, in questo l'aveva prima dell'inizio del conflitto tuttora in corso, aveva intrapreso un percorso di integrazione e studi specialistici come ..documentato, dal momento che il richiedente ha presentato l'accettazione del percorso di studi ma non l'iscrizione o il libretto universitario, e in possesso di un permesso di soggiorno ucraino temporaneo e non permanente e pertanto ai sensi del DPCM 28 MARZO 2022 non possiede i requisiti per il rilascio di un permesso per protezione temporanea in Italia, non ha documentato in alcun modo i motivi di natura politica per cui non potrebbe far ritorno nel suo paese d'origine, il Marocco, ritenuto dall'Italia Paese d'origine sicuro ex art.
2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, designato dall'art. 1 del decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia del 17 marzo 2023;... il richiedente si trova in Italia da meno di un anno e non intrattiene sul territorio rilevanti legami di natura sociale o lavorativa, avendo presentato solo un promessa di assunzione subordinata all'ottenimento di un permesso di soggiorno regolare ed essendo ospite di un connazionale. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non apapre ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso.
1.3. All'udienza all'uopo fissata il 7 maggio 2024 per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato il giudice delegante dichiarava l'estinzione della fase sub-procedimentale per omessa notificazione della relativa istanza cautelare da parte ricorrente e del decreto di fissazione della citata udienza a parte udienza 7.5.24, procedimento sub. 1) 1.4. Il non si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche, Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 24 settembre 2024, il giudice delegante ne ha dichiarato la contumacia.
1.5. Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 17.1.25 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato, in parte in lingua italiana e in parte con l'ausilio dell'interprete, quanto segu parlo e capisco un po' d'italiano quando parli. Sono andato a scuola di italiano alla in piazza Maggiore, qui a Bologna, il lunedì e il venerdì Parte_2 dalla 15:00 alle 17:00. C'era u volontari che faceva un po' di lezioni. Poi a settembre ho iniziato a lavorare e non ci sono potuto andare più. Non ho pagato questo corso, era gratis. Mi hanno detto che non avevo il permesso di soggiorno, non potevano darmi un certificato. L'avv. Bozzoli dichiara che proverà, per poi produrlo, a richiedere tale certificazione al predetto centro. ADR: io vivo a Molinella con un mio amico, viviamo noi due soli in casa. ADR: pago 200,00 euro di affitto. ADR: io sono venuto in Italia l'uno gennaio 2023 perché c'era qui un amico di mio papà ad Argenta. Io venivo dall'Ucraina, c'ero andato perché studiavo, ero andato via dal Marocco, mio paese, nel 2021. ADR: io ero iscritto al corso di architettura in Ucraina a Dnipro, avevo fatto sei mesi per imparare l'ucraino, avevo un permesso temporaneo, ma non ho più documenti con me;
dopo inizio guerra in Ucraina sono andato via per forza. Non ho fatto nulla di esami all'Università. ADR: non potevo tornare in Marocco, volevo studiare ma Ucraina è più facile l'Università, in Marocco no. ADR: qui in Italia ho chiesto notizie ma senza permesso non posso iscrivermi all'università perciò lavoro, faccio il muratore e lui (si dà atto che il ricorrente indica l'interprete oggi comparso) è il mio capo, ho contratto part-time a termine fino al 28.2.25, lavoro 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì nei cantieri, non ho posto fisso. Guadagno al mese 1000,00-1100,00 euro. L'interprete, richiesto da questo giudice, conferma tali ultime circostanze, precisando di avere diversi appalti in diverse città, come Padova e Treviso e di aver fatto svolgere al ricorrente un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attestazione provvederà a consegnare all'avv. Bozzoli. ADR: sto bene in salute. Si prosegue l'audizione, su consenso delle parti, con l'ausilio dell'interprete qui presente e si dà atto che il ricorrente dichiara: ADR: dopo lo scoppio della guerra in Ucraina mi sono trasferito in Olanda dove ho ottenuto un permesso temporaneo, ho trascorso otto mesi lì in un centro di accoglienza proprio per le persone che fuggivano dalla guerra in Ucraina. Prima della scadenza del permesso temporaneo, due mesi prima della scadenza, sono venuto in Italia. ADR: In
Pag. 2 di 7 Ucraina ero andato per studiare perché lì l'Università è più facile, è un'Università privata, non solo io ma molti miei connazionali sono soliti recarsi all'estero per riuscire a ottenere un diploma universitario in Medicina ad esempio o in Odontoiatria. Io volevo diventare architetto. La guerra però ha rovinato tutto. In Olanda ci sono andato solo perché altri connazionali si spostavano in quel Paese ma io non conoscevo nessuno lì. In Italia ci sono venuto perché mio padre aveva un conoscente connazionale che era stato un vecchio vicino di casa in passato e che viveva ad Argenta in provincia Ferrara e lui poi mi ha fatto conoscere il connazionale con cui convivo che poi era un ex-dipendente del mio datore di lavoro (si dà atto che l'interprete conferma tale ultima circostanza). Preciso che prima di recarmi in Olanda avevo trascorso anche due mesi in Germania dove ero stato in un campo-profughi e non avendo ottenuto alcun permesso mi ero spostato poi in Olanda. ADR: io provengo da Agadir in Marocco, lì vivono ancora i miei genitori e mio fratello più piccolo che ha 17 anni. Chiamo ogni giorno la mia famiglia. ADR: vorrei solo aggiungere che il permesso di soggiorno mi consentirebbe di studiare. ADR dell'avv. Bozzoli: vorrei riprendere gli studi qui in Italia e prima ancora iscrivermi ad un corso per imparare meglio la lingua italiana”.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
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2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la domanda amministrativa è stata presentata in data 9.2.2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano
Pag. 3 di 7 fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, venendo al caso di specie, appare opportuno chiarire che la valutazione dell'accertamento del diritto alla protezione speciale deve essere compiuta esclusivamente avendo riguardo alla posizione del ricorrente rispetto al Paese d'origine, cioè il Marocco, non dovendosi valutare un rimpatrio in Ucraina, Paese di cui non è cittadino e dove viveva da ultimo in qualità di straniero regolarmente soggiornante per motivi di studio. Ciò chiarito, non si può omettere di valutare la peculiarità della situazione concreta. L'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente, espatriato nel 2021 (cfr. passaporto e visto d'ingresso ucraino rilasciato il 20.8.2021 e valido sino al 17.11.2021), allo scoppio del conflitto del 24 febbraio 2022 era regolarmente soggiornante in Ucraina in forza di un titolo di soggiorno temporaneo con scadenza prevista al 13.9.2022. Sebbene il ricorrente non abbia prodotto in questa sede
Pag. 4 di 7 un certificato di iscrizione all'Università di Dnipro, al contempo egli ha dichiarato in sede di audizione “io ero iscritto al corso di architettura in Ucraina a Dnipro, avevo fatto sei mesi per imparare l'ucraino, avevo un permesso temporaneo, ma non ho più documenti con me;
dopo inizio guerra in Ucraina sono andato via per forza. Non ho fatto nulla di esami all'Università”. La circostanza può ritenersi ragionevolmente accettata, alla luce del breve tempo intercorso tra l'ingresso in Ucraina, lo scoppio del conflitto, la successiva fuga dal Paese e quanto dalla CT rilevato in sede di parere (cfr. “il richiedente ha presentato l'accettazione del percorso di studi”). A seguito dell'invasione russa, temendo per la propria vita, l'istante si è recato in Olanda ottenendo un permesso per protezione temporanea, come rilevato dalla stessa Commissione territoriale (cfr. parere pag. 1), e successivamente, è giunto in Italia nel gennaio 2023, dove ha presentato domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale in data 9.2.2023. Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, in Italia il ricorrente ha conseguito una stabilità abitativa presso l'abitazione di un connazionale a Molinella, al quale ha dichiarato di corrispondere € 200 a titolo di corrispettivo per l'ospitalità. Inoltre, egli ha reperito un'occupazione lavorativa riuscendo a percepire discreti guadagni: ha, infatti, in corso un contratto di lavoro part-time (25 ore settimanali) come facchino in scadenza al 28.2.25; contratto, peraltro, già prorogato rispetto all'inziale scadenza del 31.12.24; rispetto a quest'ultimo impiego percepisce circa 1000,00-1100,00 euro mensili. Egli ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni e del parziale ausilio dell'interprete in udienza, di avere una discreta conoscenza della lingua italiana. Peraltro, manca dal suo Paese oramai da quattro anni, dal quale era partito appena maggiorenne per raggiungere, per ragioni di studio, l'Ucraina per, poi, partire nuovamente a causa dello scoppio del conflitto bellico ivi avvenuto. Dunque, sebbene il ricorrente risieda nel nostro Paese da circa due anni, un periodo che in sé considerato non è ancora divenuto pienamente significativo, all'esito di un giudizio comparativo (Cass. Su 24413/2021), è possibile affermare che la positività dei riferimenti sul territorio, la disponibilità di un alloggio, di un impiego e la disponibilità di un discreto reddito assumono un ruolo decisivo rispetto alla condizione di vita che il ricorrente si troverebbe a dover affrontare in Marocco, Paese che egli ha lasciato per perseguire il proprio desiderio di formazione universitaria, percorso che l'istante ha dichiarato di voler riprendere anche in Italia non appena entrato in possesso di un titolo di soggiorno idoneo (“vorrei riprendere gli studi qui in Italia e prima ancora iscrivermi ad un corso per imparare meglio la lingua italiana”). Appare, dunque, che il ricorrente abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. È evidente che la superiore valutazione, giova ribadire, tiene conto dell'eccezionalità della situazione di una persona che si vede costretta a lasciare un Paese terzo (cioè di cui non è cittadino) dove aveva trascorso un periodo di vita, a causa di un conflitto. La peculiarità della vicenda richiede una soluzione adeguata poiché è evidente come un rimpatrio in Marocco lo esporrebbe oggi alle difficoltà riconducibili ad un reinserimento, ponendo nel nulla i positivi legami sociali sino ad ora instaurati e incidendo sulla sua vita privata così come realizzata sul territorio nazionale durante la permanenza nel nostro Paese, dopo aver dovuto affrontare le difficoltà di una fuga che lo ha reso, di fatto, sfollato, senza tuttavia poter usufruire dei benefici previsti per chi si venga a trovare in questa situazione. A fronte di tale vissuto, non sono emerse ragioni ostative al riconoscimento della protezione in parola, che l'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 individua in “ragioni di
Pag. 5 di 7 sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla CT. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza sopra citata.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 6 di 7 Dott. Luca Minniti
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