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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1608/2025, pendente tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Tambasco ed Parte_4 presso il suo studio in Milano, Via Besana, n. 5, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
e
, in persona del Sindaco protempore , Controparte_1 Parte_5 rapp da procura generale alle liti in data 01.10. n. 3092– Raccolta n. 2391 – Notaio Dott. del Collegio dei Distretti Persona_1
Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lo che si produce agli atti, dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rosa Sala e Paolo Radaelli, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale convenuta in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Persona_2
Raccolta 7313, la quale elegge domicilio in Milano, Via Savarè n. 1, convenuto
Oggetto: retribuzione ferie – agenti di polizia locale
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti:
NEL MERITO
1 1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie e/o riposo la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le voci retributive di cui in narrativa ed indicate nei conteggi analitici allegati e, per l'effetto,
2. Condannare il , in persona del sin egale Controparte_1 rappresentante pro te to in favore del sig. delle Parte_1 retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti nel periodo lavorativo decorrente dal 01.04.2019 al 31.12.2024 in misura pari alla somma lorda di € 5.345,15 o della diversa somma di giustizia accertata e dovuta, il tutto comunque oltre interessi -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro te in favore del sig delle Parte_4 retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti nel periodo lavorativo decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2024 in misura pari alla somma lorda di € 4.614,96 o della diversa somma di giustizia accertata e dovuta, il tutto comunque oltre interessi -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4. Condannare il , in persona del sin egale Controparte_1 rappresentante pro te to in favore del sig. delle Parte_2 retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti nel periodo lavorativo decorrente dal 01.04.2019 al 31.12.2024 in misura pari alla somma lorda di € 4.626,39 o della diversa somma di giustizia accertata e dovuta, il tutto comunque oltre interessi -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Condannare il , in persona del sindaco nonché legale Controparte_1
e pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_3
delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie go
[...] lavorativo decorrente dal 01.04.2019 al 31.12.2024 in misura pari alla somma lorda di € 4.456,48 o della diversa somma di giustizia accertata e dovuta, il tutto comunque oltre interessi -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
6. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al versamento in favore d e relativamente alla posizione lavorativa dei CP_2 ricorrenti, di tutti i contributi previ li dovuti su tutte le spettanze e/o differenze retributive che dovessero emergere all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
7. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'art. 38 del CCNL Funzioni Locali, nonché di qualsivoglia articolo e/o clausola del contratto collettivo e/o di qualsivoglia accordo di rinnovo attualmente in vigore, relativamente alla quantificazione della retribuzione prevista durante il periodo di ferie e, conseguentemente,
8. Sostituire alla suddetta clausola e/o articolo della contrattazione collettiva, la quantificazione prevista secondo i parametri di cui in narrativa e riportati nei conteggi
2 analitici prodotti o quella di giustizia accertata.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare il ricorso proposto inammissibile e comunque respingere lo stesso e tutte le domande avanzate contro il
, in quanto infondate e non provate. Controparte_1
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di controparte si chiede di limitare la corresponsione della retribuzione ordinaria soltanto per la durata delle ferie annuali effettivamente maturate o, comunque, non superiori alle quattro settimane previste dall'art. 7 Direttiva 2003/88/Ce.
Per l' CP_2
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza disattesa, pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato, nel rispetto dei periodi prescrizi di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95, mandando assolto CP_2 da qualunque pretesa nei confronti dell'Istituto per i motivi esposti in narrativa.
Spese, competenze ed onorari interamente rifusi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
, concludendo come sopra riportato. Controparte_1
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Si è costituito anche l' , concludendo come sopra riportato. CP_2
Non è stata svolta attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti.
All'udienza del 4.6.2025 la causa è stata decisa con sentenza parziale come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande formulate dai ricorrenti sono fondate.
1. I ricorrenti prestano attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Milano, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, inquadrati nelle categorie indicate in ricorso.
Deducono di svolgere le mansioni di seguito indicate.
3 “svolge quotidianamente servizi operativi su strada, pattugliamento Parte_1 del territorio, interventi su incidenti e violazioni al Codice della Strada, nonché attività di supporto in operazioni di ordine pubblico. Garantisce il presidio di zone sensibili, svolge controlli su autorizzazioni commerciali e pubbliche manifestazioni. In tale contesto, percepisce indennità legate alla turnazione, ai servizi esterni e ai disagi connessi alle mansioni. Infine, dal dicembre 2023 il ricorrente è stato distaccato presso la Procura della Repubblica di Milano, occupandosi anche di istruire fascicoli giudiziari su delega dei P.M., svolgendo indagini di Polizia Giudiziaria sia in esterna che in ufficio, fermi restando tutti i compiti e le mansioni di agente di Polizia Locale come sopra descritti, svolti ogni qual volta sia richiesto dal Comando”.
“svolge turni diurni e festivi con mansioni di supporto alle attività Parte_4 giudiziarie, inclusa la redazione di atti di polizia giudiziaria, provvedendo tra l'altro all'esecuzione, anche nei servizi esterni, dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Collabora nella gestione di interventi su emergenze urbane, della prevenzione di illeciti amministrativi e penali, servizi di viabilità, presidio e vigilanza nei mercati rionali. In tale contesto, percepisce indennità legate alla turnazione, ai servizi esterni e ai disagi connessi alle mansioni”.
“è attivo nel pattugliamento di zone periferiche e nella gestione della Parte_2 viabilità stradale, con particolare attenzione alla sicurezza pedonale. Partecipa a operazioni di prevenzione e repressione di reati di microcriminalità, in particolare reati inerenti lo spaccio di stupefacenti essendo l'agente appartenente all'unità cinofila, con frequenti turni serali e festivi. Svolge mansioni di supporto alle attività giudiziarie, inclusa la redazione di atti di polizia giudiziaria”.
“svolge prevalentemente attività di pronto intervento Parte_3 per ilità, presidio e vigilanza nei mercati rionali e nelle aree soggette a degrado, nonché in attività di controllo delle aree dei cantieri stradali. E' coinvolto in controlli amministrativi presso locali pubblici e attività commerciali, in collaborazione con altre forze dell'ordine. È soggetto a turnazioni particolarmente gravose, con rischio elevato, giustificando le specifiche indennità percepite”.
Tanto premesso, i ricorrenti affermano di percepire una retribuzione composta dalla cosiddetta retribuzione base e da diverse indennità previste dalla contrattazione collettiva, indennità che sarebbero state sempre corrisposte in via continuativa e non occasionale e che sarebbero collegate alle mansioni, allo stato e alla qualifica professionale.
Lamentano che il ai sensi dell'art. 38 CCNL Funzioni Locali, abbia escluso CP_1 le indennità in questione dalla retribuzione dei periodi di ferie, corrispondendo una retribuzione inferiore a quella legittimamente spettante.
Richiamano, a fondamento della domanda, la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché quella eurounitaria, che avrebbe sancito il diritto al computo, nella retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie godute, di qualsiasi importo pecuniario in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e correlato al suo status personale e professionale.
4 2. Le questioni di diritto oggetto del presente giudizio sono state affrontate dal Tribunale di Milano, sia pure con riferimento a diversi settori e ad altri contratti collettivi, con numerose sentenze, tra le quali si possono annoverare le sentenze nn. 1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020, 1283/2020, 207/2021, 447/2021, 2656/2021.
Si è pronunciata in modo conforme anche la Corte di Appello di Milano, con le sentenze nn. 649/19, 32/2020, 1470/2021, 719/2021, 832/2021.
Con le pronunce citate - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti dipendenti dell'azienda ferroviaria convenuta a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
La Suprema Corte, ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019).
In particolare, la Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Co n dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_3
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di ripos sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 e altri, Persona_4 punto 58 nonché )…
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10 e altri ( punto 21) dove si afferma Per_5 che la retribuzione delle ferie annuali deve e olata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
(…)
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v.
5 sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata In modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_5 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Da ultimo, la Suprema Corte è intervenuta a definire alcuni dei giudizi sopra citati con riferimento al settore ferroviario (sentenze nn. 19716 dell'11.7.2023, 19663 dell'11.7.2023, 18160 del 26.6.2023).
Richiamata la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie come emergente dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte ha dato atto che:
“a questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6 7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.”
Inoltre, questo Tribunale si è già pronunciato, nel solco della giurisprudenza sopra riportata, anche con riferimento ad altri agenti di Polizia Municipale alle dipendenze del
(cfr. sentenza n. 3924/2024 dell'11.9.2024; sentenza n. 2420/2025 del Controparte_1
22/05/2025), che formulavano domande del tutto sovrapponibili a quelle odierne.
Analogamente, il Tribunale di Lecco ha accolto, con la sentenza n. 160/2022, la domanda proposta da dipendenti comunali con qualifica di agenti di polizia locale del
, che avevano agito al medesimo scopo. CP_1 Pt_6
La pronuncia in questione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 503/2023 del 3.7.2023. Tale ultima sentenza è poi stata confermata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n 17443 del 29.6.2025.
Con detta pronuncia la Suprema Corte ha ribadito quanto segue, sottolineando anche la prevalenza del diritto di credito del lavoratore in base alla normativa nazionale e sovranazionale sugli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica:
“3. nel solco di una serie di pronunce sul tema (ex aliis, Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 20216/2022), questa Corte ha ribadito, infatti, che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C520/06 nonché, Persona_4
7 con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
CGUE 3.12.2018, C- 385/17 ); Per_5 Persona_6 in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c ); Per_7 conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012); pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021);
4. nella controversia in esame, vengono in discussione le disposizioni degli artt. 23 CCNL 21.5.2018 comparto Funzioni Locali e 22 CCNL 14.9.2000 nella parte in cui non consentono il pagamento dell'indennità di turno (nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta) durante le ferie del lavoratore;
quanto a quest'ultima indennità, essa, in quanto voce diretta a compensare, come si legge in sentenza, specifici disagi legati alle mansioni svolte, vale a integrare un emolumento da includere nella retribuzione feriale;
ciò è peraltro deducibile anche dall'art. 22 comma 5 CCNL 14.9.2000 che chiarisce come tale indennità sia volta a
“compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro” sicché, dunque, non è consentita l'adozione di un'interpretazione restrittiva come quella propugnata dal ricorrente;
8 nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le componenti della retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
è stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE AM cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGU cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa Persona_6 nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che
“occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE AM cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41); in tale prospettiva, può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 10% sulla retribuzione oraria, come risultante dal CCNL e accertata dal giudice d'appello, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto
9 alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (tutt'altro che irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita;
né, infine, lo sforamento dei limiti della spesa pubblica può avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, al singolo dipendente, non potendo invero accreditarsi la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica (cfr., per l'affermazione del principio sia pure in tema di Irap sui compensi professionali dell'avvocatura intern , la recente Cass. n. 14404 CP_2 del 21/4/2025)”
3. Nel caso di specie, i ricorrenti fanno riferimento alle seguenti indennità, lamentandone l'esclusione dal calcolo della retribuzione del periodo di ferie: Codice 308
- Turno diurno (10%), Codice 154: Quota D-Disagio PL D.E. SC;
Codice 155: Quota D- Disagio PL D.I. SC;
Codice 156: Quota D-Disagio PL F. Sede SC;
Codice 17P - Indennità Cond. Lavoro;
Codice 158 - Indennità Serv. Esterno;
Codice 310 - Turno nott.e fest. (30%); Codice 311: Turno nott.e fest. (50%).
L'art. 38 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 dispone che “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità”.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, occorre, quindi, verificare se la parte variabile di retribuzione di volta in volta invocata sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte e non si limiti a coprire spese occasionali o accessorie.
Come chiarito dallo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CP_1 del Corpo di Polizia Locale e dell'art. 5 della L. n. 65/1986, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono “funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliare di pubblica sicurezza e funzioni amministrative, effettuando, anche, attività di collaborazione allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti sia di interesse viabilistico sia della disciplina del traffico urbano”.
Le attività e i servizi specifici svolti da ciascun ricorrente non sono contestati.
Tanto premesso, può certamente rientrare nel calcolo della retribuzione del periodo di ferie, l'indennità di turno (diurno, notturno e festivo).
L'indennità di turno è disciplinata dall'art. 30 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 (doc. 1, fascicolo ricorrente), il quale prevede che “Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se
10 previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente […] Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo- notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL”.
Questa indennità, quindi, compensa prestazioni ordinarie e necessarie dei dipendenti inseriti “in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere … sulla base della programmazione adottata … equilibrata ed avvicendata” per assicurare il servizio ventiquattrore su ventiquattro.
Si tratta, infatti, di un'indennità riconosciuta quale corrispettivo per l'incomodo gravante su ogni turnista, obbligato a organizzare la propria vita secondo le rotazioni cui deve soggiacere (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza n. 2420/2025 del 22/05/2025), come espressamente chiarito dalla medesima disposizione citata con la quale si accorda l'indennità “al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito giurisprudenza citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
L'esame delle buste paga dei ricorrenti consente, in ogni caso, di verificare come detta indennità sia corrisposta in via pressoché continuativa per tutti i ricorrenti (docc. 3, 6, 9, 12, fascicolo ricorrente).
4. Anche le indennità di disagio e di condizioni di lavoro sono valutabili come elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, poiché vanno a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate correlate all'effettiva presenza in servizio.
L'indennità di disagio era disciplinata dal contratto collettivo integrativo del Comune di Milano dell'agosto 2015 (doc. 2, fascicolo ricorrenti) e prevedeva il riconoscimento di un'indennità “sulla base della effettiva presenza in servizio, garantita dalla immediata operatività, ed è destinato al personale inquadrato nella Cat. “C”, in riferimento all'ordinario orario di lavoro” (doc. 7, fascicolo . CP_1
Con il CCNL Funzioni Locali del 2018 (doc. 1, fascicolo ricorrenti), all'art. 70 bis è stata introdotta la cosiddetta “indennità condizioni di lavoro”, che ha sostituito la c.d.
“quota disagio” sopra descritta.
La disposizione citata prevede che: “Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori”.
11 Come dedotto dalla stessa parte convenuta, le condizioni particolarmente disagiate cui si fa riferimento sono strettamente connesse al servizio ordinario prestato dagli agenti di polizia municipale, ossia il “controllo e gestione viabilità e traffico, presidio del territorio, controllo delle attività economiche, attività di coesione sociale e altre attività particolari (quali la tutela ambientale)”.
Non può che concludersi, quindi, che le indennità in questione siano emolumenti inerenti al profilo professionale ed alle mansioni tipiche dei ricorrenti.
Non potrebbe, invece, parlarsi di indennità aventi natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il lavoratore sostenga delle spese. Anche tali indennità sono, inoltre, corrisposte in maniera continuativa, come emerge dalle buste paga in atti.
5. La domanda deve essere accolta anche con riferimento alla retribuzione per servizio esterno.
Detta indennità è riconosciuta proprio “Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” (art. 100 CCNL).
Come osservato da questo Tribunale con la sentenza n. n. 2420/2025 del 22/05/2025: “La natura continuativa dell'attività richiesta per il riconoscimento dell'indennità ne esclude l'equiparazione a una spesa occasionale o accessoria, rendendola invece intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte”.
6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, con conseguente nullità delle clausole che ne escludono il computo.
Per la quantificazione delle spettanze discendenti dagli accertamenti compiuti, stanti le contestazioni formulate dalla parte convenuta, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttorio.
Va, intanto, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28.12.2023, n. 36197: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Potranno, quindi, essere riconosciute le differenze retributive e contributive per il periodo sino al 31.12.2024 da quantificare nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalle diffide in atti.
7. Le spese saranno liquidate al definitivo
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie una retribuzione comprensiva delle incidenze determinate dalle voci retributive indicate in ricorso;
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive e contributive per il periodo sino al 31.12.2024 da quantificare nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalle diffide in atti;
rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la quantificazione in questione;
rimette al definitivo la decisione in ordine alle spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 26/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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