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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.334/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Freda
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO nonché nei confronti di
generalizzata come in atti Controparte_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Iantosca
APPELLATA
OGGETTO: procedura selettiva fascia economica superiore – Esclusione dalla graduatoria – Errata presentazione della domanda - Principio favor partecipationis – Inapplicabilità – Art.152 bis disp.att. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.18/2024, pubblicata l'11.01.2024, che aveva rigettato la domanda avanzata da - dipendente dell' Parte_1 Controparte_3
(d'ora in poi inquadrato nel profilo professionale di
[...] CP_4
Assistente Amministrativo Gestionale, area II F4 - volta ad ottenere il riconoscimento della fascia economica superiore (F5) a quella già posseduta, avendo il lavoratore partecipato alla relativa procedura selettiva indetta dall' con Decreto Direttoriale n. 756/2020, pubblicato il 29.10.2020. CP_4
In particolare, l'appellante odiernamente censura la sentenza impugnata: 1) per avere il giudice di prime cure ritenuto legittima la sua esclusione dalla graduatoria per l'attribuzione della fascia economica superiore, sostenendo erroneamente il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa il corretto inoltro della domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva;
2) per non avere tenuto conto del principio del favor patercipationis;
3) per avere liquidato le spese del primo grado in favore dell' in violazione dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., non tenendo conto che CP_4
l'Ente era stato rappresentato e difeso dai suoi funzionari.
2 Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza CP_4
dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la controinteressata (dipendente Controparte_2
collocatasi ultima in graduatoria) che ha concluso per il rigetto del proposto appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
1.Alla disamina dei motivi di gravame appare opportuno premettere i fatti storici – pacifici tra le parti - relativi alla questione sottoposta al vaglio della
Corte.
1.1. Con Decreto Direttoriale n. 756/2020, pubblicato in data 29.10.2020,
l' aveva indetto, tra le altre, una procedura selettiva per l'attribuzione CP_4
della progressione economica orizzontale in relazione al profilo professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, assegnando, inizialmente, il termine di 15 giorni (dalla pubblicazione del bando) per la proposizione della domanda, coincidente con il 13.11.2020, e successivamente prorogandolo al
20.11.2020, con Decreto Direttoriale n. 777 del 09.11.2020.
1.2. In sede di verifica delle domande, la Commissione dell' (nominata CP_4
con Decreto Direttoriale n. 807 del 24.11.2020) non aveva riscontrato la presenza di alcuna domanda regolarmente confermata da Parte_1
e pertanto, espletata la procedura di valutazione, quest'ultimo non era
[...]
stato ricompreso nella graduatoria provvisoria del 07.05.2021.
3 1.3. A fronte di tale esclusione il , in data 10.05.2021, aveva Parte_1
formulato istanza di riesame a cui l' aveva dato riscontro in data CP_4
08.09.2021, facendo rilevare che: “La Commissione di valutazione della procedura in oggetto non ha potuto esaminare la domanda di partecipazione compilata dalla S.V. in quanto la stessa non risulta essere stata regolarmente confermata secondo quanto prescritto dalle istruzioni richiamate dall'art. 3 dell'avviso di selezione”.
1.4. Pertanto, con Decreto Direttoriale n. 491 del 09.09.2021 veniva approvata la graduatoria definitiva per l'attribuzione della fascia economica superiore, nella quale (odierna controinteressata) si era collocata Controparte_2
all'ultima posizione utile con il punteggio complessivo di 69,50, rimanendo definitivamente escluso l'odierno appellante.
2. Tanto precisato, si rileva che con il primo motivo di gravame Parte_1
rivendicando l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria,
[...]
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la corretta presentazione della domanda da parte del dipendente.
2.1. In particolare, l'appellante deduce, di aver adeguatamente dimostrato il tempestivo invio della propria domanda in data 17.11.2020 alle ore 09:57:39, avendo prodotto già in primo grado la ricevuta dalla quale si evince lo stato
“Confermata” dell'istanza di partecipazione.
2.2. Deduce, altresì, che lo screenshot (d'ora in poi stampa del file di sistema) prodotto dall' al fine di rendere evidente che la sua domanda non era CP_4
stata valutata in quanto non risultava nel sistema, non è idoneo a provare quanto sostenuto dall' , e precisamente l'inoltro da parte del CP_1
di una domanda in data 17.11.2020 alle ore 9:57:31, poi Parte_1
richiamata dal dipendente alle ore 10:28:56, ma non confermata nuovamente e rimasta pertanto salvata solo nel suo profilo.
3. Ebbene, onde delibare le censure articolate odiernamente da parte appellante giova ricordare, in via preliminare, quanto disposto dalla lex specialis prescrivente le modalità di presentazione della domanda di
4 partecipazione alla procedura selettiva indetta dall' per l'attribuzione CP_4
della fascia economica superiore con Decreto Direttoriale n. 756/2020.
3.1. Precisamente, dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del Bando di selezione si evince che la domanda di partecipazione doveva essere presentata
“esclusivamente tramite procedura informatica on-line, utilizzando il modulo elettronico e le credenziali di accesso personali, seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet” e che il sistema permetteva di modificare la domanda, presentata in precedenza, fino alla scadenza del termine (fissato per la presentazione delle domande), ritenendosi valida la sola domanda presentata con l'ultima modifica e/o integrazione apportata.
3.2. Ed ancora, dal Manuale d'uso dell'applicativo “Progressioni Economiche
Orizzontali 2020”, pubblicato sul sito dell. in data 29.10.2020, pag.8 – CP_4
paragrafo “MODIFICA DI UNA DOMANDA” si ricavano le modalità per modificare le domande in stato “Confermata”, essendo stabilito che al fine di modificare una domanda già confermata era “necessario richiamare la domanda stessa con l'apposito tasto Richiama” e poi confermarla nuovamente “per poter essere valida ai fini delle progressioni”.
3.3. Orbene, nella specie, l'Amministrazione con la stampa del file di sistema allegato alla nota prot. 12271 del 7.11.2022 (all.11 alla memoria di costituzione di primo grado) ha dedotto e dimostrato che il ricorrente, alle ore 10:28:56 del
17.11.2020, era entrato nuovamente nell'applicativo informatico richiamando l'istanza precedentemente confermata, senza tuttavia procedere poi alla conferma della nuova domanda richiamata.
3.4. Ne consegue che è stato legittimamente Parte_1
estromesso dalla selezione, non avendo seguito la procedura prevista dal
Manuale d'uso dell'applicativo “Progressioni Economiche Orizzontali 2020” per la modifica della domanda di partecipazione in precedenza “Confermata”, la quale in tal modo non è mai giunta al vaglio della Commissione di valutazione.
5 4. L'appellante, dal canto suo, non ha assolto l'onere della prova, posto a suo carico, circa l'avvenuta conferma della domanda richiamata, oggetto dell'ultima modifica delle ore 10:28:56 eccepita dall' ma soprattutto non CP_4
ha contestato la produzione documentale prodotta dall'Amministrazione a sostegno della sua eccezione.
4.1. A tale ultimo riguardo giova evidenziare, infatti, che il ricorrente solo in sede di gravame contesta la veridicità dei dati presenti nell'archivio della procedura informatizzata e rappresentati nel file allegato alla nota prot. 12271 del 7.11.2022.
4.2. A conferma di ciò si osserva che in seno al ricorso di primo grado nonché alle note di trattazione scritta presentate in primo grado dal ricorrente, rispettivamente, per l'udienza dell'08.02.2023 e per l'udienza del 18.10.2023, non è riscontrabile alcuna presa di posizione da parte di Parte_1
in ordine ai fatti allegati dall' e supportati dalla relativa documentazione CP_4
sopra citata (stampa del file di sistema), tant'è vero che il giudice di prime cure ha testualmente osservato:“Ciò posto, deve ritenersi che alla luce dei richiamati principi in merito all'onere della prova e delle difese svolte dal ricorrente, la documentazione prodotta dall'Amministrazione non necessiti di accertamenti tecnici con riferimento alla sua autenticità e può essere posta a fondamento del convincimento del giudice nella misura in cui il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione né in generale sulle circostanze eccepite né sull'autenticità delle prove fornite dall' In particolare, deve rilevarsi che il CP_4
ricorrente non ha neppure negato di aver posto in essere le operazioni sostenute dall'Ente, le quali peraltro avrebbero determinato la sua esclusione” (pag.5 sentenza impugnata).
4.3. Pertanto, la Corte rileva la tardività della contestazione sollevata dal ricorrente solo in sede d'appello.
Si rammenti, infatti, che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti – attore o convenuto – un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare specificatamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del
6 relativo onere probatorio (Cass.n.1540/2007; n.5191/2008; n.13079/2008;
Cass.n.8647/2016; Cass.n.16782/2019).
Per quanto riguarda il rito del lavoro, il termine ultimo è costituito dall'udienza ex art.420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice
(Cass.n.31704/2019).
4.4. Nella specie, la mancata tempestiva contestazione – sin dalle prime difese ed entro il termine di cui all'art.420 c.p.c. – dei fatti e documenti allegati dalla parte resistente ha comportato la preclusione per il ricorrente di ogni modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, dovendosi ritenere le circostanze non contestate, come ammesse e dunque pacifiche (Cass. SS.UU.
n.761/2002; Cass.ord.n.13828/2019).
5. Pertanto, le censure mosse da parte appellante solo in sede di gravame non sono in grado di scalfire il limpido ragionamento seguito dal giudice di primo grado, il quale - secondo quanto ricostruito con il secondo motivo d'appello – avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sull'eccezione di violazione da parte dell'Amministrazione del principio del favor partecipationis e quindi dei principi inerenti al “soccorso istruttorio” di cui agli artt.3 e 6 L.n.241/1990.
5.1. Orbene, la Corte, in linea generale, ritiene che debba escludersi il soccorso istruttorio nei casi – come quello di specie – nei quali manchi completamente la domanda di partecipazione e quindi non si tratti di porre rimedio a lacune o errori di una domanda pervenuta tempestivamente.
5.2. Cionondimeno il Collegio è a conoscenza della recente giurisprudenza amministrativa secondo cui nelle ipotesi di partecipazione alle procedure di gara con modalità telematiche a fronte di anomalie del sistema, non essendo invocabile il principio di autoresponsabilità, è applicabile il soccorso istruttorio.
5.3 In particolare, la giurisprudenza, nell'ottica del principio eurounitario di massima partecipazione nonché del principio di leale collaborazione expressis verbis sancito dall'art. 1 comma 2 bis della l. 241 del 1990, unitamente al
7 principio di buona fede nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, ritiene applicabile l'istituto del soccorso istruttorio, laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato (Cons. Stato, Sez. VII, 02/05/2022, n. 3418; Cons. Stato,
Sez. VI, 01/07/2021, n. 5008; Consiglio di Stato, Sez. V, 09/01/2024, n. 295).
5.4. Ebbene, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte non è riconducibile alla ipotesa presa in considerazione dalla giurisprudenza amministrativa, atteso che la domanda di non è mai giunta, ancorché per via Parte_1
telematica, all'Amministrazione appellata, e la conseguente mancata ricezione della domanda non appare imputabile a malfunzionamenti del sistema, ma semmai alla responsabilità del solo lavoratore per le ragioni sopra evidenziate, atteso altresì che l' ha messo in campo idonei strumenti di CP_4
accompagnamento alla procedura di presentazione della candidatura, avendo pubblicato sui suoi siti internet, contestualmente al bando, anche il manuale d'uso recante istruzioni operative utili alla compilazione, all'invio della domanda nonché alla sua modifica entro il termine di scadenza.
6. In merito al dedotto malfunzionamento del sistema giova precisare che il ricorrente ha ammesso di aver riscontrato problemi tecnici in data 13.11.2020 quando, non potendo inserire il CAP, aveva contattato l'help desk, ma di averli poi superati tanto da riuscire a presentare la domanda di partecipazione in data
17.11.2020 (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza di primo grado dell'08.02.2023).
6.1. Ne consegue che l'errore del ricorrente per la mancata conferma della domanda “richiamata” in data 17.11.2020 non è certamente da imputare al malfunzionamento del sistema avvenuto in data 13.11.2020.
6.2. Sul punto, poi, il ricorrente produce in sede di gravame una comunicazione dell'organizzazione sindacale CGIL datata 06.07.2023 nella quale si farebbe riferimento ai problemi tecnici della piattaforma informatica in uso per la PEO 2020.
8 6.3. La Corte osserva che la predetta comunicazione dell'organizzazione sindacale CGIL, prodotta tardivamente in quanto presentata solo in sede di gravame, non può comunque ritenersi indispensabile o edificante ai fini della decisione della presente controversia, e ciò alla luce della sua genericità, non riferendosi alla procedura selettiva oggetto dell'odierno ricorso e limitandosi essa ad affermare vagamente: “Abbiamo poi ribadito l'importanza di evitare che la piattaforma informatica crei i problemi della volta precedente…”, senza null'altro specificare.
6.4. In definitiva, ciò che rileva è che ha presentato la Parte_1
domanda di partecipazione alla procedura in data 17.11.2020 alle ore 9:57:31, salvo poi richiamarla alle ore 10:28:56 e non confermarla nuovamente, e che invece (odierna controinteressata) nonchè gli altri Controparte_2
dipendenti, che hanno partecipato alla procedura selettiva, hanno effettuato con successo l'invio della domanda.
7. Invece, coglie nel segno la censura di parte appellante volta a criticare il decisum di prime cure in punto di liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
7.1. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in misura uguale a favore di entrambe le controparti, senza operare, rispetto all' la CP_4
riduzione di cui all'art.152 bis disp.att.c.p.c. ai sensi del quale: “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
9 7.2. La giurisprudenza di legittimità ha delineato i criteri applicativi dell'art.152 bis disp.att.c.p.c. stabilendo che, “in materia di spese del processo, l'art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione di dette spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, secondo i parametri previsti per gli avvocati con la decurtazione del 20%, si applica sia alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art.
417-bis c.p.c., sia ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa Pt_2
diretta di cui all'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, dovendosi ritenere che le due disposizioni siano accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo strutturale a propri dipendenti” (Cass n. 9878/2019; n.
19034/2019; Cass. ord. n.19501/2022).
7.3. Pertanto, alla luce dei riferiti principi normativi e giurisprudenziali, posto che l'art.152 bis disp.att. c.p.c. è applicabile all'odierno giudizio ex art.417-bis c.p.c. e tenuto conto che l' in primo grado è stato assistito dai propri CP_4
dipendenti, la Corte ritiene legittima la domanda del ricorrente volta ad ottenere la riduzione del 20 % sull'importo di euro 2.694,00 liquidato dal giudice di prime cure a titolo di spese del giudizio a favore dell' CP_4
8. In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza che conferma nel resto, dispone la riduzione del 20% dell'importo di euro 2.694,00 liquidato dal giudice di primo grado a titolo di spese di lite a favore dell'
[...]
. Controparte_3
9. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'appello in ordine alle sole spese del giudizio di primo grado, le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 • accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida in euro 2155,20, le spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell' Controparte_3
, oltre accessori di legge se dovuti,;
[...]
• compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 06 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.334/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Freda
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO nonché nei confronti di
generalizzata come in atti Controparte_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Iantosca
APPELLATA
OGGETTO: procedura selettiva fascia economica superiore – Esclusione dalla graduatoria – Errata presentazione della domanda - Principio favor partecipationis – Inapplicabilità – Art.152 bis disp.att. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.18/2024, pubblicata l'11.01.2024, che aveva rigettato la domanda avanzata da - dipendente dell' Parte_1 Controparte_3
(d'ora in poi inquadrato nel profilo professionale di
[...] CP_4
Assistente Amministrativo Gestionale, area II F4 - volta ad ottenere il riconoscimento della fascia economica superiore (F5) a quella già posseduta, avendo il lavoratore partecipato alla relativa procedura selettiva indetta dall' con Decreto Direttoriale n. 756/2020, pubblicato il 29.10.2020. CP_4
In particolare, l'appellante odiernamente censura la sentenza impugnata: 1) per avere il giudice di prime cure ritenuto legittima la sua esclusione dalla graduatoria per l'attribuzione della fascia economica superiore, sostenendo erroneamente il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa il corretto inoltro della domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva;
2) per non avere tenuto conto del principio del favor patercipationis;
3) per avere liquidato le spese del primo grado in favore dell' in violazione dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., non tenendo conto che CP_4
l'Ente era stato rappresentato e difeso dai suoi funzionari.
2 Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza CP_4
dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la controinteressata (dipendente Controparte_2
collocatasi ultima in graduatoria) che ha concluso per il rigetto del proposto appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
1.Alla disamina dei motivi di gravame appare opportuno premettere i fatti storici – pacifici tra le parti - relativi alla questione sottoposta al vaglio della
Corte.
1.1. Con Decreto Direttoriale n. 756/2020, pubblicato in data 29.10.2020,
l' aveva indetto, tra le altre, una procedura selettiva per l'attribuzione CP_4
della progressione economica orizzontale in relazione al profilo professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, assegnando, inizialmente, il termine di 15 giorni (dalla pubblicazione del bando) per la proposizione della domanda, coincidente con il 13.11.2020, e successivamente prorogandolo al
20.11.2020, con Decreto Direttoriale n. 777 del 09.11.2020.
1.2. In sede di verifica delle domande, la Commissione dell' (nominata CP_4
con Decreto Direttoriale n. 807 del 24.11.2020) non aveva riscontrato la presenza di alcuna domanda regolarmente confermata da Parte_1
e pertanto, espletata la procedura di valutazione, quest'ultimo non era
[...]
stato ricompreso nella graduatoria provvisoria del 07.05.2021.
3 1.3. A fronte di tale esclusione il , in data 10.05.2021, aveva Parte_1
formulato istanza di riesame a cui l' aveva dato riscontro in data CP_4
08.09.2021, facendo rilevare che: “La Commissione di valutazione della procedura in oggetto non ha potuto esaminare la domanda di partecipazione compilata dalla S.V. in quanto la stessa non risulta essere stata regolarmente confermata secondo quanto prescritto dalle istruzioni richiamate dall'art. 3 dell'avviso di selezione”.
1.4. Pertanto, con Decreto Direttoriale n. 491 del 09.09.2021 veniva approvata la graduatoria definitiva per l'attribuzione della fascia economica superiore, nella quale (odierna controinteressata) si era collocata Controparte_2
all'ultima posizione utile con il punteggio complessivo di 69,50, rimanendo definitivamente escluso l'odierno appellante.
2. Tanto precisato, si rileva che con il primo motivo di gravame Parte_1
rivendicando l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria,
[...]
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la corretta presentazione della domanda da parte del dipendente.
2.1. In particolare, l'appellante deduce, di aver adeguatamente dimostrato il tempestivo invio della propria domanda in data 17.11.2020 alle ore 09:57:39, avendo prodotto già in primo grado la ricevuta dalla quale si evince lo stato
“Confermata” dell'istanza di partecipazione.
2.2. Deduce, altresì, che lo screenshot (d'ora in poi stampa del file di sistema) prodotto dall' al fine di rendere evidente che la sua domanda non era CP_4
stata valutata in quanto non risultava nel sistema, non è idoneo a provare quanto sostenuto dall' , e precisamente l'inoltro da parte del CP_1
di una domanda in data 17.11.2020 alle ore 9:57:31, poi Parte_1
richiamata dal dipendente alle ore 10:28:56, ma non confermata nuovamente e rimasta pertanto salvata solo nel suo profilo.
3. Ebbene, onde delibare le censure articolate odiernamente da parte appellante giova ricordare, in via preliminare, quanto disposto dalla lex specialis prescrivente le modalità di presentazione della domanda di
4 partecipazione alla procedura selettiva indetta dall' per l'attribuzione CP_4
della fascia economica superiore con Decreto Direttoriale n. 756/2020.
3.1. Precisamente, dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del Bando di selezione si evince che la domanda di partecipazione doveva essere presentata
“esclusivamente tramite procedura informatica on-line, utilizzando il modulo elettronico e le credenziali di accesso personali, seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet” e che il sistema permetteva di modificare la domanda, presentata in precedenza, fino alla scadenza del termine (fissato per la presentazione delle domande), ritenendosi valida la sola domanda presentata con l'ultima modifica e/o integrazione apportata.
3.2. Ed ancora, dal Manuale d'uso dell'applicativo “Progressioni Economiche
Orizzontali 2020”, pubblicato sul sito dell. in data 29.10.2020, pag.8 – CP_4
paragrafo “MODIFICA DI UNA DOMANDA” si ricavano le modalità per modificare le domande in stato “Confermata”, essendo stabilito che al fine di modificare una domanda già confermata era “necessario richiamare la domanda stessa con l'apposito tasto Richiama” e poi confermarla nuovamente “per poter essere valida ai fini delle progressioni”.
3.3. Orbene, nella specie, l'Amministrazione con la stampa del file di sistema allegato alla nota prot. 12271 del 7.11.2022 (all.11 alla memoria di costituzione di primo grado) ha dedotto e dimostrato che il ricorrente, alle ore 10:28:56 del
17.11.2020, era entrato nuovamente nell'applicativo informatico richiamando l'istanza precedentemente confermata, senza tuttavia procedere poi alla conferma della nuova domanda richiamata.
3.4. Ne consegue che è stato legittimamente Parte_1
estromesso dalla selezione, non avendo seguito la procedura prevista dal
Manuale d'uso dell'applicativo “Progressioni Economiche Orizzontali 2020” per la modifica della domanda di partecipazione in precedenza “Confermata”, la quale in tal modo non è mai giunta al vaglio della Commissione di valutazione.
5 4. L'appellante, dal canto suo, non ha assolto l'onere della prova, posto a suo carico, circa l'avvenuta conferma della domanda richiamata, oggetto dell'ultima modifica delle ore 10:28:56 eccepita dall' ma soprattutto non CP_4
ha contestato la produzione documentale prodotta dall'Amministrazione a sostegno della sua eccezione.
4.1. A tale ultimo riguardo giova evidenziare, infatti, che il ricorrente solo in sede di gravame contesta la veridicità dei dati presenti nell'archivio della procedura informatizzata e rappresentati nel file allegato alla nota prot. 12271 del 7.11.2022.
4.2. A conferma di ciò si osserva che in seno al ricorso di primo grado nonché alle note di trattazione scritta presentate in primo grado dal ricorrente, rispettivamente, per l'udienza dell'08.02.2023 e per l'udienza del 18.10.2023, non è riscontrabile alcuna presa di posizione da parte di Parte_1
in ordine ai fatti allegati dall' e supportati dalla relativa documentazione CP_4
sopra citata (stampa del file di sistema), tant'è vero che il giudice di prime cure ha testualmente osservato:“Ciò posto, deve ritenersi che alla luce dei richiamati principi in merito all'onere della prova e delle difese svolte dal ricorrente, la documentazione prodotta dall'Amministrazione non necessiti di accertamenti tecnici con riferimento alla sua autenticità e può essere posta a fondamento del convincimento del giudice nella misura in cui il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione né in generale sulle circostanze eccepite né sull'autenticità delle prove fornite dall' In particolare, deve rilevarsi che il CP_4
ricorrente non ha neppure negato di aver posto in essere le operazioni sostenute dall'Ente, le quali peraltro avrebbero determinato la sua esclusione” (pag.5 sentenza impugnata).
4.3. Pertanto, la Corte rileva la tardività della contestazione sollevata dal ricorrente solo in sede d'appello.
Si rammenti, infatti, che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti – attore o convenuto – un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare specificatamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del
6 relativo onere probatorio (Cass.n.1540/2007; n.5191/2008; n.13079/2008;
Cass.n.8647/2016; Cass.n.16782/2019).
Per quanto riguarda il rito del lavoro, il termine ultimo è costituito dall'udienza ex art.420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice
(Cass.n.31704/2019).
4.4. Nella specie, la mancata tempestiva contestazione – sin dalle prime difese ed entro il termine di cui all'art.420 c.p.c. – dei fatti e documenti allegati dalla parte resistente ha comportato la preclusione per il ricorrente di ogni modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, dovendosi ritenere le circostanze non contestate, come ammesse e dunque pacifiche (Cass. SS.UU.
n.761/2002; Cass.ord.n.13828/2019).
5. Pertanto, le censure mosse da parte appellante solo in sede di gravame non sono in grado di scalfire il limpido ragionamento seguito dal giudice di primo grado, il quale - secondo quanto ricostruito con il secondo motivo d'appello – avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sull'eccezione di violazione da parte dell'Amministrazione del principio del favor partecipationis e quindi dei principi inerenti al “soccorso istruttorio” di cui agli artt.3 e 6 L.n.241/1990.
5.1. Orbene, la Corte, in linea generale, ritiene che debba escludersi il soccorso istruttorio nei casi – come quello di specie – nei quali manchi completamente la domanda di partecipazione e quindi non si tratti di porre rimedio a lacune o errori di una domanda pervenuta tempestivamente.
5.2. Cionondimeno il Collegio è a conoscenza della recente giurisprudenza amministrativa secondo cui nelle ipotesi di partecipazione alle procedure di gara con modalità telematiche a fronte di anomalie del sistema, non essendo invocabile il principio di autoresponsabilità, è applicabile il soccorso istruttorio.
5.3 In particolare, la giurisprudenza, nell'ottica del principio eurounitario di massima partecipazione nonché del principio di leale collaborazione expressis verbis sancito dall'art. 1 comma 2 bis della l. 241 del 1990, unitamente al
7 principio di buona fede nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, ritiene applicabile l'istituto del soccorso istruttorio, laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato (Cons. Stato, Sez. VII, 02/05/2022, n. 3418; Cons. Stato,
Sez. VI, 01/07/2021, n. 5008; Consiglio di Stato, Sez. V, 09/01/2024, n. 295).
5.4. Ebbene, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte non è riconducibile alla ipotesa presa in considerazione dalla giurisprudenza amministrativa, atteso che la domanda di non è mai giunta, ancorché per via Parte_1
telematica, all'Amministrazione appellata, e la conseguente mancata ricezione della domanda non appare imputabile a malfunzionamenti del sistema, ma semmai alla responsabilità del solo lavoratore per le ragioni sopra evidenziate, atteso altresì che l' ha messo in campo idonei strumenti di CP_4
accompagnamento alla procedura di presentazione della candidatura, avendo pubblicato sui suoi siti internet, contestualmente al bando, anche il manuale d'uso recante istruzioni operative utili alla compilazione, all'invio della domanda nonché alla sua modifica entro il termine di scadenza.
6. In merito al dedotto malfunzionamento del sistema giova precisare che il ricorrente ha ammesso di aver riscontrato problemi tecnici in data 13.11.2020 quando, non potendo inserire il CAP, aveva contattato l'help desk, ma di averli poi superati tanto da riuscire a presentare la domanda di partecipazione in data
17.11.2020 (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza di primo grado dell'08.02.2023).
6.1. Ne consegue che l'errore del ricorrente per la mancata conferma della domanda “richiamata” in data 17.11.2020 non è certamente da imputare al malfunzionamento del sistema avvenuto in data 13.11.2020.
6.2. Sul punto, poi, il ricorrente produce in sede di gravame una comunicazione dell'organizzazione sindacale CGIL datata 06.07.2023 nella quale si farebbe riferimento ai problemi tecnici della piattaforma informatica in uso per la PEO 2020.
8 6.3. La Corte osserva che la predetta comunicazione dell'organizzazione sindacale CGIL, prodotta tardivamente in quanto presentata solo in sede di gravame, non può comunque ritenersi indispensabile o edificante ai fini della decisione della presente controversia, e ciò alla luce della sua genericità, non riferendosi alla procedura selettiva oggetto dell'odierno ricorso e limitandosi essa ad affermare vagamente: “Abbiamo poi ribadito l'importanza di evitare che la piattaforma informatica crei i problemi della volta precedente…”, senza null'altro specificare.
6.4. In definitiva, ciò che rileva è che ha presentato la Parte_1
domanda di partecipazione alla procedura in data 17.11.2020 alle ore 9:57:31, salvo poi richiamarla alle ore 10:28:56 e non confermarla nuovamente, e che invece (odierna controinteressata) nonchè gli altri Controparte_2
dipendenti, che hanno partecipato alla procedura selettiva, hanno effettuato con successo l'invio della domanda.
7. Invece, coglie nel segno la censura di parte appellante volta a criticare il decisum di prime cure in punto di liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
7.1. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in misura uguale a favore di entrambe le controparti, senza operare, rispetto all' la CP_4
riduzione di cui all'art.152 bis disp.att.c.p.c. ai sensi del quale: “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
9 7.2. La giurisprudenza di legittimità ha delineato i criteri applicativi dell'art.152 bis disp.att.c.p.c. stabilendo che, “in materia di spese del processo, l'art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione di dette spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, secondo i parametri previsti per gli avvocati con la decurtazione del 20%, si applica sia alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art.
417-bis c.p.c., sia ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa Pt_2
diretta di cui all'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, dovendosi ritenere che le due disposizioni siano accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo strutturale a propri dipendenti” (Cass n. 9878/2019; n.
19034/2019; Cass. ord. n.19501/2022).
7.3. Pertanto, alla luce dei riferiti principi normativi e giurisprudenziali, posto che l'art.152 bis disp.att. c.p.c. è applicabile all'odierno giudizio ex art.417-bis c.p.c. e tenuto conto che l' in primo grado è stato assistito dai propri CP_4
dipendenti, la Corte ritiene legittima la domanda del ricorrente volta ad ottenere la riduzione del 20 % sull'importo di euro 2.694,00 liquidato dal giudice di prime cure a titolo di spese del giudizio a favore dell' CP_4
8. In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza che conferma nel resto, dispone la riduzione del 20% dell'importo di euro 2.694,00 liquidato dal giudice di primo grado a titolo di spese di lite a favore dell'
[...]
. Controparte_3
9. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'appello in ordine alle sole spese del giudizio di primo grado, le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 • accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida in euro 2155,20, le spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell' Controparte_3
, oltre accessori di legge se dovuti,;
[...]
• compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 06 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
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