Sentenza breve 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 30/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da
Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola di Capo Rizzuto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’art 4 dell'ordinanza n. 59 emessa dal Comune Isola di Capo Rizzuto in data 22\5\25, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge di tutto il litorale comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Federico Baffa;
Reso avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione, dell’art 4 dell'ordinanza n. 59 emessa dal Comune Isola di Capo Rizzuto in data 22\5\25, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge di tutto il litorale comunale;
- con memoria depositata il 3 luglio 2025, parte ricorrente ha rappresentato che: “ In data 26\7\25è pervenuta dal comune resistente la dichiarazione in base alla quale, in relazione all’art. 4 dell’ordinanza n. 59\25 ove il Comune di Isola di Capo Rizzuto vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge di tutto il litorale comunale, il Comune intende tale “divieto non riferito agli animali di affezione e che, quindi, i cani sono liberi di accedere alle spiagge comunali”. Il ricorso, alla luce della precisazione in autotutela del Comune, può essere dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere, a seguito della presente precisazione con la quale l'associazione ricorrente intende pienamente soddisfatta la propria doglianza ”.
Ritenuto che, in forza di quanto dedotto dalla ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate alla luce delle peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO