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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 930/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...]
Quartiere Militare n° 10 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Alto
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
, in persona del legale Parte_2 rappresentante
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 12/2023 del giudice di pace di Cavalese, pubblicata in data
4.3.2025
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condannare controparte al pagamento di spese vive, comprensivi di spese generali ed iva, di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso in opposizione a sanzione amministrativa” dd. 20.9.2025
[...] chiedeva di accertare e dichiarare “la nullità/annullabilità e/o Parte_1 pagina 1 di 4 illegittimità” del verbale di violazione del Codice della Strada n. 2874/2023/T Pr.
7697/2023/V dd. 31.7.2023, con cui il personale del Comando Polizia Locale Pt_2 del Comune di le aveva contestato la violazione dell'art. 7, 9° e 14° co.,
[...] CP_1
C.d.S., per essere entrata alle ore 12,17 del 31 luglio 2023 nella zona a traffico limitato a bordo dell'auto Tesla tg. GJ481MY senza averne titolo e, quindi, in violazione del divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale.
A sostegno della domanda esponeva che il verbale le era stato notificato il 22 agosto 2024, quindi ben oltre la scadenza del termine di 90 giorni dalla rilevazione previsto dall'art. 201 C.d.S., il che aveva comportato l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogatale.
Nelle controdeduzioni depositate in giudizio il Comandante del Corpo di Polizia
Locale chiedeva di “convalidare la sanzione rigettando il ricorso”, per poi Parte_2 modificare tale domanda nel corso della prima udienza innanzi al giudice di pace adito, allorché rappresentava che il verbale sarebbe stato “archiviato in autotutela”.
Con sentenza n° 12/2025 dd.
4.3.2025 il giudice di pace procedente, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnato verbale, rilevando la tardività della relativa notificazione e compensando le spese di lite, “vista la disponibilità di parte resistente ad annullare il verbale”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc sul regolamento delle spese processuali” e l'“illegittimità della compensazione delle spese”, rilevando, da un lato, che nello scritto difensivo depositato in causa la controparte aveva sostenuto la correttezza del proprio operato e richiesto il rigetto del ricorso;
e dall'altro, che la stessa era rimasta totalmente soccombente, né vi erano ragioni in grado di giustificare una declaratoria di compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c..
Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata è stata legittimamente emessa nei confronti del solo e non anche del Corpo di Polizia Locale Controparte_1
, il cui Comandante presenziò alla prima e unica udienza tenuta dal primo Parte_2 giudice soltanto quale delegato dal Sindaco del detto Comune, e che, peraltro, è privo di una sua autonoma soggettività giuridica (arg. da Cass., n° 13850/2007), di talché ne risulta inammissibile l'evocazione in giudizio.
Quanto al merito, l'appello è fondato. pagina 2 di 4 È di tutta evidenza che nella fattispecie in esame non era ravvisabile nessuno dei tre casi - soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza - in cui, in base alla detta disposizione codicistica, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Non sussistevano neppure “gravi e eccezionali ragioni” (ad es. incertezza giurisprudenziale sulla questione dedotta in causa, sopravvenuto mutamento del quadro fattuale di riferimento, obiettiva opinabilità della fattispecie esaminata), la cui ricorrenza, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 77 del 19 aprile 2018, parimenti giustifica una declaratoria di compensazione, totale o parziale.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non appare qualificabile nei detti termini la generica disponibilità dell'amministrazione procedente ad annullare il verbale impugnato, ove si consideri, da un lato, che è stata manifestata soltanto dopo il deposito di uno scritto difensivo che, recando la richiesta di rigetto del ricorso, era di tutt'altro tenore (al riguardo v. Cass., n° 13498/2018 - fondatamente richiamata da parte appellante -, secondo cui “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”); e dall'altro, che comunque, non essendosi concretizzata in un effettivo provvedimento di annullamento in autotutela anteriore alla prima udienza, non sarebbe stata neppure in grado di comportare la cessazione della materia del contendere.
A sostegno della disposta compensazione delle spese di lite non è, dunque valorizzabile la condotta processuale dell'amministrazione procedente.
Per tutto quanto esposto, devesi, quindi, ritenere che non vi fossero validi motivi per derogare al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., di talché, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli oneri di procedura relativi al primo grado - liquidati (di ufficio in difetto di nota) come da dispositivo in base ai valori medi relativi alle cause di valore sino a € 1.100,00 di cui alla tabella n° 1 allegata al D.M. n° 55/2014 - devono gravare sulla parte convenuta, in quanto soccombente.
Lo stesso dicasi per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio di appello, da liquidare in base ai valori riportati nel primo scaglione della tabella relativa ai giudizi innanzi al tribunale. pagina 3 di 4 Tenuto conto poi che l'odierno procedimento è stato celebrato nella contumacia di parte appellata e che, quindi, l'appellante non ha avuto necessità di esaminare questioni ulteriori e diverse da quelle trattate nell'atto introduttivo, vi è ragione di ridurre del 50% i compensi relativi alle ultime due fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 in persona del pro tempore, avverso la sentenza n° 12/2025 emessa dal giudice di CP_2 pace di Cavalese in data 4.3.2025, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a CP_1 CP_1 rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 346,00 per compenso, € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente grado di appello, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in €
462,00 per compenso, € 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 11.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 930/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...]
Quartiere Militare n° 10 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Alto
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
, in persona del legale Parte_2 rappresentante
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 12/2023 del giudice di pace di Cavalese, pubblicata in data
4.3.2025
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condannare controparte al pagamento di spese vive, comprensivi di spese generali ed iva, di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso in opposizione a sanzione amministrativa” dd. 20.9.2025
[...] chiedeva di accertare e dichiarare “la nullità/annullabilità e/o Parte_1 pagina 1 di 4 illegittimità” del verbale di violazione del Codice della Strada n. 2874/2023/T Pr.
7697/2023/V dd. 31.7.2023, con cui il personale del Comando Polizia Locale Pt_2 del Comune di le aveva contestato la violazione dell'art. 7, 9° e 14° co.,
[...] CP_1
C.d.S., per essere entrata alle ore 12,17 del 31 luglio 2023 nella zona a traffico limitato a bordo dell'auto Tesla tg. GJ481MY senza averne titolo e, quindi, in violazione del divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale.
A sostegno della domanda esponeva che il verbale le era stato notificato il 22 agosto 2024, quindi ben oltre la scadenza del termine di 90 giorni dalla rilevazione previsto dall'art. 201 C.d.S., il che aveva comportato l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogatale.
Nelle controdeduzioni depositate in giudizio il Comandante del Corpo di Polizia
Locale chiedeva di “convalidare la sanzione rigettando il ricorso”, per poi Parte_2 modificare tale domanda nel corso della prima udienza innanzi al giudice di pace adito, allorché rappresentava che il verbale sarebbe stato “archiviato in autotutela”.
Con sentenza n° 12/2025 dd.
4.3.2025 il giudice di pace procedente, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnato verbale, rilevando la tardività della relativa notificazione e compensando le spese di lite, “vista la disponibilità di parte resistente ad annullare il verbale”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc sul regolamento delle spese processuali” e l'“illegittimità della compensazione delle spese”, rilevando, da un lato, che nello scritto difensivo depositato in causa la controparte aveva sostenuto la correttezza del proprio operato e richiesto il rigetto del ricorso;
e dall'altro, che la stessa era rimasta totalmente soccombente, né vi erano ragioni in grado di giustificare una declaratoria di compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c..
Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata è stata legittimamente emessa nei confronti del solo e non anche del Corpo di Polizia Locale Controparte_1
, il cui Comandante presenziò alla prima e unica udienza tenuta dal primo Parte_2 giudice soltanto quale delegato dal Sindaco del detto Comune, e che, peraltro, è privo di una sua autonoma soggettività giuridica (arg. da Cass., n° 13850/2007), di talché ne risulta inammissibile l'evocazione in giudizio.
Quanto al merito, l'appello è fondato. pagina 2 di 4 È di tutta evidenza che nella fattispecie in esame non era ravvisabile nessuno dei tre casi - soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza - in cui, in base alla detta disposizione codicistica, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Non sussistevano neppure “gravi e eccezionali ragioni” (ad es. incertezza giurisprudenziale sulla questione dedotta in causa, sopravvenuto mutamento del quadro fattuale di riferimento, obiettiva opinabilità della fattispecie esaminata), la cui ricorrenza, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 77 del 19 aprile 2018, parimenti giustifica una declaratoria di compensazione, totale o parziale.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non appare qualificabile nei detti termini la generica disponibilità dell'amministrazione procedente ad annullare il verbale impugnato, ove si consideri, da un lato, che è stata manifestata soltanto dopo il deposito di uno scritto difensivo che, recando la richiesta di rigetto del ricorso, era di tutt'altro tenore (al riguardo v. Cass., n° 13498/2018 - fondatamente richiamata da parte appellante -, secondo cui “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”); e dall'altro, che comunque, non essendosi concretizzata in un effettivo provvedimento di annullamento in autotutela anteriore alla prima udienza, non sarebbe stata neppure in grado di comportare la cessazione della materia del contendere.
A sostegno della disposta compensazione delle spese di lite non è, dunque valorizzabile la condotta processuale dell'amministrazione procedente.
Per tutto quanto esposto, devesi, quindi, ritenere che non vi fossero validi motivi per derogare al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., di talché, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli oneri di procedura relativi al primo grado - liquidati (di ufficio in difetto di nota) come da dispositivo in base ai valori medi relativi alle cause di valore sino a € 1.100,00 di cui alla tabella n° 1 allegata al D.M. n° 55/2014 - devono gravare sulla parte convenuta, in quanto soccombente.
Lo stesso dicasi per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio di appello, da liquidare in base ai valori riportati nel primo scaglione della tabella relativa ai giudizi innanzi al tribunale. pagina 3 di 4 Tenuto conto poi che l'odierno procedimento è stato celebrato nella contumacia di parte appellata e che, quindi, l'appellante non ha avuto necessità di esaminare questioni ulteriori e diverse da quelle trattate nell'atto introduttivo, vi è ragione di ridurre del 50% i compensi relativi alle ultime due fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 in persona del pro tempore, avverso la sentenza n° 12/2025 emessa dal giudice di CP_2 pace di Cavalese in data 4.3.2025, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a CP_1 CP_1 rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 346,00 per compenso, € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente grado di appello, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in €
462,00 per compenso, € 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 11.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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