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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 132/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1
Smaldone ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nazario Sauro nr. 102 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Parte_2
Smaldone ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Nazario Sauro nr. 102 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate all'udienza del 03/04/2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 23.01.2025, i coniugi e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Potenza, il 08/05/2010 e che dalla loro unione è nata la figlia , Per_1 in data 30/04/2015 - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Potenza alla Via Del Sorbo, n. 219, assegnata alla
Sig.ra completa degli arredi che vengono lasciati in uso, con esclusione degli Parte_2 oggetti personali che saranno ritirati dal Sig. entro e non oltre il 28 febbraio Parte_1
2025. 3) Il Sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento alla figlia, la Parte_1 somma mensile (entro il giorno 5 di ogni mese) di euro 700,00 (settecento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente le seguenti Parte_2 coordinate [...]; 4) La figlia minore, viene Persona_2 affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della stessa. Questa avrà come abitazione principale quella materna. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori. 5) I giorni di affidamento sono così regolati: la minore, starà con il padre un giorno per settimana, il giovedì, Persona_2 dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevata dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola, dove sarà accompagnata dal padre. Starà ugualmente con il padre un fine settimana al mese dall'uscita da scuola, il sabato, sino alle ore 21:00 della domenica successiva. 6) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie, la minore,
trascorrerà le due principali festività (24/25 dicembree31 dicembre/1 Persona_2 gennaio) in maniera alternata (es. 24/25 dicembre 2025 con la madre;
31 dicembre 2025/ 1 gennaio
2026con il padre;
24/25 dicembre2026 con il padre;
31 dicembre 2026 / 1 gennaio 2027con la madre). Nel periodo pasquale la minore, starà con uno dei genitori ad anni Persona_2 alterni, iniziando con la madre per la Pasqua 2025. Nel periodo estivo sarà affidata al padre per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 5 del mese di maggio. I genitori, previo accordo tra di loro, nell'interesse della figlia e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido. 8) Le parti, reciprocamente, si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si autorizzano sin d'ora alla concessione del nulla osta per il passaporto senza bisogno di ulteriori consensi.”.
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso. Hanno, inoltre, depositato in copia cartacea il piano genitoriale relativo alla figlia minore , Per_1 sottoscritto da entrambi i genitori.
Le parti hanno, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso di separazione, con la precisazione che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dal Sig. , il Per_2 quale provvederà al pagamento delle utenze domestiche.
I coniugi hanno, inoltre, chiarito che il Sig. verserà la somma mensile di euro 700,00 Per_2 complessivi, di cui euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e 300,00 euro per il mantenimento della Sig.ra Pt_2
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale in atti, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso del 23.01.2025, così provvede: Pt_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Potenza, in data 08.05.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'Anno 2010 - Parte II - Serie A - Atto nr. 27;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore, , ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre, Parte_2
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate e integrate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 03.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni