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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico Dott Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 292 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
E rappresentati e difesi dall' avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Pitari ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Botricello (CZ) alla Via
Nazionale snc,
ATTORI
E
Controparte_1
” in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
domiciliato ope legis in via G. Da Fiore n. 34; CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliato ope CP_1 legis in via G. Da Fiore n. 34;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 premettevano: che in data 10.07.2015, la Guardia di Finanza Compagnia di Sezione CP_1
Pronto Impiego, effettuava una perquisizione presso il “Bar Chantilly di Ruga Annamaria” in
1 occasione della quale, accertato che la licenza per la vendita dei tabacchi, intestata a Parte_2
risultava scaduta, provvedeva al sequestro sia di quelli posti in vendita che di quelli
[...] conservati nei magazzini;
a carico di veniva instaurato un procedimento penale, Parte_2 che si concludeva con la sentenza n. 787/20 del 13.11.2020, con la quale veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per intervenuta prescrizione e disposto il dissequestro dei tabacchi;
a tale statuizione non seguiva la riconsegna spontanea della merce sequestrata, tanto che , in data 25.07.22, diffidava a tal fine la Guardia di Finanza- Compagnia di Parte_2
e l' CP_1 Controparte_3
; contattato, a mezzo del proprio legale, per concordare i termini della riconsegna, in
[...] data 22.11.22, si recava a Benevento, a proprie cure e spese, dovendo noleggiare un furgone per il trasporto della suddetta merce, che veniva restituita, in pessime condizioni di conservazione ed in gran parte scaduta.
A sostegno della spiegata domanda risarcitoria deduceva l'illegittimità del provvedimento adottato, sul rilievo che avendo il sequestro riguardato anche i prodotti conservati all'interno di due magazzini chiusi a chiave, si poneva in contrasto con l'art. art. 96 l. n. 907/42, che indicava quale corpo del reato, della vendita di tabacchi lavorati, nazionali ed esteri, senza autorizzazione dell' solo quelli esposti e posti in vendita. CP_4
Allegava che quelli conservati avrebbero dovuto, invece, rimanere nella disponibilità della attività commerciale di cui facevano parte, in considerazione, altresì che, all'epoca, era in corso un contratto di affitto di ramo d'azienda, in favore della la quale aveva già avviato le pratiche Pt_1 necessarie per ottenere le autorizzazioni richieste per la vendita dei tabacchi, che sarebbero state rilasciate di lì a poco, consentendole, quindi, di rivendere i tabacchi in questione.
Al danno da mancato guadagno, si associava quello per il deterioramento subito dai tabacchi che, visto il lungo tempo trascorso dal sequestro, una volta restituiti non erano più commerciabili.
Ravvisando, pertanto, una responsabilità degli enti convenuti, ai sensi dell'art. 2043 cc, per non aver prontamente ottemperato alle decisioni dell'autorità giudiziaria, essendo la restituzione della merce sequestrata, per altro sulla base di provvedimento illegittimo, avvenuta con colpevole ritardo ed in stato di cattiva conservazione, dopo aver infruttuosamente invitato le amministrazioni coinvolte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, si determinava, unitamente a nella citata qualità di titolare dell'attività commerciale, ad introdurre il presente Parte_1 giudizio, al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti e delle spese occorse al recupero della merce, quantificati nella misura di euro € 76.098,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a seguito espletanda istruttoria.
2 Si costituiva con comparsa depositata in data 08.03.2024 l'
[...]
, Controparte_5 contestando interamente le avverse difese, tanto in fatto che in diritto.
Rilevava la correttezza dell'intervenuto provvedimento ablativo, eseguito dai militari della
Guardia di Finanza- Compagnia -Catanzaro, nel rispetto dei poteri conferitegli dalle norme di legge, anche quanto alla portata del sequestro, correttamente effettuato in relazione a tutta la mercanzia rinvenuta in loco, anche quella stipata nei magazzini, inquanto trattavasi di corpo del reato o comunque di cose pertinenti al reato.
Allegava che i beni sequestrati, messi dapprima temporaneamente a disposizione presso i locali della Caserma delle Guardia di Finanza- Comando Compagnia di Catanzaro, fossero stati poi trasferiti presso il deposito reperti di contrabbando dell'Ufficio del Monopoli della Campania-
S.O.T. di Benevento, dove in data 22.11.22, erano stati restituiti all'avente diritto, in 64 colli integri, nelle identiche condizioni e cautele apposte dall'organo sequestrante.
Nonostante l'irrilevanza delle deduzioni attoree sul punto, evidenziava anche l'infondatezza delle circostanze inerenti alla posizione della la quale, contrariamente a quanto sostenuto, non Pt_1 risultava, all'epoca del sequestro, aver già avviato le pratiche volte al rilascio del patentino, necessario per la vendita dei tabacchi, essendosi, in realtà, attivata solo tre anni dopo e soprattutto, per come accertato dagli agenti della GDF, ribadiva che , all'atto della Parte_2 perquisizione, risultava, invece, in possesso di licenza scaduta, per come dallo stesso confermato nell'atto introduttivo del giudizio.
Deduceva, altresì, la mancanza di prova in ordine alla ricorrenza ed alla quantificazione dei danni asseritamente patiti e genericamente pretesi, nonché del nesso di causalità con la condotta degli enti convenuti, concludeva per l'integrale rigetto della domanda proposta con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 11.03.2024, il Controparte_2
anche per la Guardia di Finanza- Compagnia Sezione Operativa
[...] CP_1 CP_2
, esponendo che: in data 10.07.2015, militari della Sezione Operativa Pronto Impiego della
[...]
Compagnia di , si recavano presso il “Bar Chantilly”, sito in Sellia Marina, dove CP_1 riscontrando, a seguito perquisizione effettuata, anche con l'assistenza dello stesso Parte_2
che i tabacchi presenti nell'attività commerciale erano detenuti e posti in vendita senza la
[...] necessaria autorizzazione, sottoponevano a sequestro, complessivi grammi 275.804,7 di tabacchi, dettagliatamente distinti per tipologia e luogo di rinvenimento;
alla trasmissione degli atti redatti dai verbalizzanti, unitamente alla comunicazione della notizia di reato, era seguita la convalida da parte
3 Con all'Autorità Giudiziaria. Dunque, il sequestro penale operato era stato vagliato dalla e convalidato.
Il convenuto sottolineava, inoltre, l'irrilevanza delle questioni attinenti alla intervenuta cessione di ramo di azienda e alla richiesta di patentino per la vendita dei tabacchi da parte della circostanza per altro non veritiera ed evidenziava che il destinatario del Pt_1 Pt_2 provvedimento di sequestro e sottoposto a procedimento penale, fosse risultato in possesso di autorizzazione scaduta, circostanza, che già di per sé, legittimava pienamente l'operato degli agenti accertatori.
Ribadiva la correttezza dell'operato di questi ultimi, anche in relazione all'oggetto del sequestro che aveva riguardato tutta la merce rinvenuta nel Bar e detenuta illecitamente, in difetto di apposita autorizzazione, quindi anche quella conservata nei magazzini, da considerarsi se non corpo di reato, comunque, rientrante nel genere cose pertinenti al reato, ex art. 96 l. 907/42 ed in quanto tale anch'essa soggetta ad attività ablativa, da assicurare a fini probatori.
Quanto ai pretesi danni, negava il collegamento causale con proprie condotte asseritamente colpose, essendo il lungo tempo trascorso tra il sequestro e la restituzione dei colli derivante dallo svolgersi delle vicende penali ed essendo il ritardo nella riconsegna da addebitarsi unicamente all'inerzia della stessa parte attrice.
Infatti, a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Catanzaro, della sentenza n.
787.2020, con la quale veniva disposto il dissequestro della merce e la relativa restituzione in favore di , delegandone all'esecuzione l'Autorità sequestrante, l'odierna concludente Parte_2 aveva prontamente notificato il dispositivo della citata sentenza, con separato verbale di operazioni compiute e proceduto al dissequestro formale, restituendo, altresì, la documentazione contabile a suo tempo cautelata;
al contempo, era stato edotto che fosse sua cura contattare Parte_2
l'ufficio del Monopoli S.O.T. di , per concordare le modalità di riconsegna dei beni a suo CP_1 tempo sequestrati.
Inoltre, a seguito della diffida, inoltrata dall'attore, pur se non direttamente coinvolti nella gestione delle tempistiche di restituzione, i militari della Guardia di Finanza di si erano CP_1
Contr attivati, invitando nuovamente il a prendere contatti diretti con il personale ai fini di Pt_2 concordare la data della consegna, avvenuta in data 22.11.22, con la restituzione di tutti i colli sequestrati, per come si evinceva dal verbale sottoscritto in pari data, dall'avente diritto.
Concludeva, pertanto, anch'esso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
Istruita la causa documentalmente, ritenuta esplorativa e comunque superflua la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la stessa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281
4 sexies all'udienza del 24.10.2025 con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive fino al 30.07.2025 ed a quell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies u.c., c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha agito nei confronti degli enti convenuti chiedendone la condanna alla refusione dei pregiudizi patiti, sia sotto forma di danno emergente che di lucro cessante, previo accertamento di responsabilità in capo agli stessi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sul presupposto dell'erroneo sequestro dei tabacchi, detenuti nell'attività commerciale oggetto di perquisizione, da parte degli agenti della GDF.
Le doglianze di parte attrice riguardano in particolare il quantitativo di merce, custodito in alcuni magazzini, chiusi da porta blindata, che in quanto non esposto né posto in vendita, sarebbe dovuto rimanere nella sede dell'attività a disposizione di stante per altro Parte_1
l'intervenuto contratto di affitto di ramo di azienda con , per essere in seguito Parte_2 commercializzato, una volta ottenuta la già richiesta autorizzazione necessaria a tal fine.
Ha allegato, inoltre, di aver subito un ingente danno economico a causa del colpevole ritardo nell'ottemperanza alla statuizione del giudice penale circa la restituzione della merce sequestrata a
, conseguente alla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto, Parte_2 che avrebbe irrimediabilmente compromesso la qualità dei beni, impedendone di fatto la possibilità di trarne profitto, oltre al danno conseguente all'esborso delle somme impiegate per il viaggio ed il trasporto dal luogo dove si trovava custodita.
Così premessi i fatti allegati, la domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata.
Per come correttamente evidenziato dalle parti convenute, risultano irrilevanti ai fini della decisione, ancor prima che infondate, le deduzioni svolte in relazione al contratto intercorso tra le parti ed alla presunta richiesta di autorizzazione alla vendita di tabacchi, a rilasciarsi alla affittuaria di ramo di azienda, così come quelle relative alla quantità di merce oggetto del sequestro.
Trattasi di elementi inconferenti ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa attorea, così come quelli relativi alla condotta degli agenti accertatori, la cui correttezza a contrario si ricava, oltre che dai riscontri documentali, anche da circostanze pacificamente ammesse dagli stesi attori.
Infatti, è emerso che all'atto della perquisizione, nell'attività di rivendita, vi erano prodotti che non potevano essere commercializzati, senza apposita e valida licenza, di cui nessuno dei due attori era in possesso.
5 Infatti, gli esercizi commerciali che intendono svolgere l'attività di vendita al dettaglio dei tabacchi, devono essere munirsi di “patentino”, ovvero richiedere ed ottenere specifica autorizzazione alla commercializzazione di prodotti di monopolio, rilasciata dall'
[...]
previa valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla Controparte_3 normativa di riferimento e soggetto a limiti di durata.
Invece, per come dagli stessi attori ammesso, la licenza di era scaduta, Parte_2 tanto che si è proceduto al sequestro della merce ed alla comunicazione della notizia di reato, con conseguente instaurazione di procedimento penale a suo carico, mentre indicata Parte_1 anche quale legale rappresentante dell'attività, era proprio sprovvista della relativa licenza di vendita tabacchi.
Né in tale contesto può assumere rilevanza che quest'ultima si fosse o meno tempestivamente attivata al fine di richiedere le necessarie autorizzazioni. Il successivo rilascio di patentino, avrebbe, infatti, semmai legittimato la sua posizione per il futuro, consentendole a quel punto il commercio, ma non poteva riverberare effetti sul pregresso, né sanare l'illecito già consumato, inquanto la vendita non autorizzata di tabacchi costituisce reato punito con specifiche sanzioni, a tutela del monopolio statale, ai sensi dell'art. 96 della legge.907 del 42 come modif. dalla legge 27/51, che includono anche la confisca dei beni utilizzati per commettere l'illecito.
Tanto meno appare rilevante o dirimente la questione circa l'estensione del sequestro anche ai tabacchi conservati nei magazzini, che a detta di parte attrice, avrebbero dovuto rimanere, in forza del contratto di affitto, nella disponibilità dell'azienda e quindi della affittuaria.
A tal proposito si rileva preliminarmente che l'intervenuto accordo contrattuale (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice) con il quale una parte aveva inteso trasferire, temporaneamente, all'altra una serie di beni aziendali per come dettagliatamente elencati di seguito al contratto, concerneva espressamente l'attività di Bar, senza contenere alcuno riferimento specifico alla vendita dei tabacchi o all'eventuale voltura del patentino.
E pur a voler ritenere che le merci custodite nei magazzini fossero ricomprese nell'accordo di trasferimento, la volontà delle parti non poteva certamente produrre alcun effetto abilitante o sanante, rispetto alla cessione e disponibilità di merce illecitamente detenuta, inquanto risulta per tabulas che all'epoca della perquisizione, né il cedente, né l'affittuario, erano in condizione di venderla.
Sotto ulteriore profilo, parte attrice non può ad oggi dolersi di presunte irregolarità del provvedimento di sequestro che avrebbe erroneamente coinvolto merce non costituente propriamente corpo del reato, inquanto lo stesso, stante il tenore delle difese e le produzioni
6 documentali in atti, risulta essere stato adottato da forze dell'ordine a ciò deputate, convalidato con decreto dell'autorità giudiziaria (vedi allegati costituzione parte convenuta) senza che in epoca successiva l'interessato abbia inteso esperire i rimedi impugnatori contemplati nella propria sede penale.
Dalla ricostruzione della vicenda esaminata, per come avvalorata dai riscontri documentali in atti è emerso, infatti, che i tabacchi sequestrati furono attinti da vincolo penale, per cui qualora il destinatario avesse inteso far valere che una parte di essi, non essendo esposta per la vendita, non avrebbe dovuto essere interessata dal sequestro, ben avrebbe potuto invocarne la restituzione, in epoca successiva e prossima al sequestro medesimo, attivandosi a tal fine, mentre invece non risulta che tale condizione si sia verificata.
Ciò premesso, non appare in questa sede possibile riconsiderare la portata di un atto ablativo, i cui esiti sono rimasti immutati nel tempo a fronte dell'inerzia del soggetto sanzionato ed i cui affetti afflittivi, ad oggi sono venuti meno a seguito della pronuncia della sentenza penale di sola prescrizione e non già di assoluzione nel merito.
Risultano, parimenti infondate le censure in ordine al colpevole ritardo nella restituzione dei beni sequestrati, inquanto sussistendo un vincolo penale sui detti beni non sarebbe stato comunque possibile né per l' , né Controparte_8 tanto meno per la Guardia di Finanza Sez. Operativa Compagnia di Catanzaro, odierni convenuti, disporne autonomamente la restituzione in favore del inquanto solo a seguito della Pt_2 pronuncia della sentenza resa in esito al procedimento penale, in data 13.11.2020, venne disposto il dissequestro, delegandone l'esecuzione all'autorità competente. Tanto meno vi è prova in atti che il ritardo nell'esecuzione del citato provvedimento giudiziale che ha disposto il dissequestro sia addebitabile alla P.G., onerata dell'incombente.
Né può trascurarsi che il lasso di tempo trascorso tra il sequestro e il dissequestro formale, dipenda unicamente dallo svolgersi delle vicende penali, scaturite dall'illecito commesso e rispetto al quale fu pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, per cui il reato si è semplicemente estinto per l'inutile decorso del tempo, senza che seguisse una sentenza di assoluzione.
Così come occorre considerare che i 5 anni intercorsi, prima della pronuncia giudiziale, costituiscono un periodo, che già di per sé avrebbe comunque potuto determinare il deterioramento della merce sequestrata, per scongiurare il quale, parte attrice, avrebbe potuto, nelle more, istare alla competente Autorità Giudiziaria penale per domandarne la restituzione ed ottenerla, qualora ne fossero sussistiti i presupposti.
7 Per completezza, seppur evidenziando la genericità delle allegazioni attoree, anche in punto di danno, si rileva che non è stata fornita neppure alcuna concreta dimostrazione che il dedotto ammaloramento, ove verificatosi, si sia compiuto nel periodo di tempo intercorso tra l'ordine di dissequestro, disposto con la sentenza del novembre 2020 e l'esecuzione avvenuta il 22.11.2022, né
a tali mancanze poteva rimediare l'invocato accertamento peritale volto ad appurare lo stato della merce de quo e a quantificare il relativo valore.
Infatti, un tale mezzo istruttorio può trovare ingresso nel giudizio laddove vada ad innestarsi nell'ambito di un'attività assertiva adeguata e di un quadro probatorio delineato dalle parti, non essendo volto a sopperire alle carenze assertive e probatorie delle stesse.
Ciò posto, la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice non poteva trovare accoglimento, inquanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, di fatti o di circostanze non provati. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, non sarebbe stato neppure dirimente un accertamento volto ad appurare quale fosse lo stato della merce all'epoca, considerato l'ulteriore lasso di tempo intercorso tra la consegna della stessa al e l'instaurazione del presente Pt_2 giudizio, periodo in cui la stessa è rimasta nella sua disponibilità e custodia, non si conosce in che condizioni e con quali cautele.
Conclusivamente, non si ravvisano nella vicenda gli elementi fondanti la azionata responsabilità ex art. 2043 cc, per l'accoglimento della spiegata domanda risarcitoria, essendo posto a carico del danneggiato, che lamenta di aver subito un pregiudizio, al di fuori di un vincolo di natura contrattuale, provare che vi sia stata colpa o negligenza del soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell'ordinamento giuridico, per evitare che si cagionasse un danno ingiusto, nonché la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno sofferto e la condotta di colui che ne doveva impedire il verificarsi, inquanto, non risultano essere stati adeguatamente allegati né provati l'imputabilità dal punto di vista soggettivo a titolo di dolo o di colpa del fatto asseritamente illecito, la sussistenza di un danno ingiusto, tanto meno la riconducibilità dei dedotti pregiudizi, dal punto di vista causale, alla condotta degli enti convenuti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel minimo, come da dispositivo in base allo scaglione di riferimento (euro 76.098,85), senza la fase istruttoria.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, la rigetta.
[...]
Condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, che liquida in euro 4.180,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, 25.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
9