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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12757 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Imposimato, all'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15883 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione a sanzione amministrativa”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1
Luigi Battagliese, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso introduttivo della lite, nonché domiciliato presso il domicilio digitale del difensore attore opponente e
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, CP_2 dall'Avv. Fabio Carnevali, dall'Avv. Sara Mocavini e dalla dott.ssa
Veronica Sale, funzionari dell' , con Controparte_3 costoro elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma via XX
Settembre n. 97 convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Viene alla decisione del tribunale l'opposizione proposta, ex comb. disp. art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011, dal sig.
[...]
avverso il decreto-ingiunzione n. 401959/A, in data 21 Parte_1 gennaio 2021, notificato in data 27 gennaio 2021, con cui il
[...] ha irrogato, a carico dell'opponente, la Controparte_1
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complessiva sanzione di € 95.520,00 per la
«violazione dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un ammontare complessivo di € 477.500».
1.2 Quali motivi di opposizione, la parte attrice ha eccepito:
(i) la nullità ed improcedibilità dell'ingiunzione, perché notificata senza allegare il Parere della Commissione di cui all'art. 1, d.P.R. n. 114/2007, sì come prescritto dall'art. 65 d.lgs. n. 231/2007;
(ii) l'estinzione o decadenza dal potere sanzionatorio, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, così Contr come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, avendo il adottato il decreto sanzionatorio oltre il termine di due anni e sei mesi indicato dalla norma, asseritamente decorso dal 27 luglio 2017 e spirato in data 27 gennaio
2020;
(iv) non sussistere l'illecito contestato, per l'insussistenza di qualsivoglia indice di anomalia in ordine all'operazione (donazione) cui riferita l'omessa segnalazione, ed essendo tutti gli indici di anomalia riportati nel PVC non pertinenti all'operazione in parola, bensì ad altre precedenti (relative alla costituzione di un TRUST) ormai non più perseguibili, per essere decorsi sia il termine di prescrizione che di decadenza.
1.3 Il , costituitosi in giudizio, ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto- ingiunzione opposto.
Assegnato alle parti termine per deposito di note conclusionali, la causa è pervenuta all'udienza del 17 settembre 2025, che è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. merito della lite.
L'opposizione svolta, dalla parte attrice in epigrafe, avverso il decreto- ingiunzione n.401959/A del 21 gennaio 2021 è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
2.1 Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui si contesta la mancata allegazione del parere (obbligatorio, ma non vincolante) che l'Autorità amministrativa ha l'onere di acquisire in sede istruttoria, ai fini
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dell'adozione del decreto sanzionatorio (art. 65 d.lgs. n. 231/2007).
Di vero, nessuna norma prevede che tale parere (comunque esibito a Contr corredo della costituzione del debba essere materialmente e fisicamente allegato al decreto-ingiunzione, a pena di nullità di quest'ultimo.
D'altronde, il presente giudizio non si propone di acclarare la legittimità (intesa come assenza di vizi procedimentali) del provvedimento
“amministrativo” in quanto tale, bensì di appurare la fondatezza (o infondatezza) della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione (gravando poi su quest'ultima l'onere di dimostrare il fatto illecito amministrativo, ove contestato: art. 6, d.lgs. n. 150/2011).
Donde l'inconcludenza dell'eccezione testé esaminata.
2.2 È parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con cui si contesta che il decreto sanzionatorio sia stato emesso senza rispettare il termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, nel testo novellato dal d.lgs. n. 90/2017.
Va premesso che la norma, nella versione vigente ratione temporis
(rimasta immodificata) prevedeva testualmente (al comma 2):
«2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione».
D'altronde, secondo il comma 3 del medesimo articolo:
«
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi».
Ciò posto, va aggiunto che il “procedimento sanzionatorio” nominato al comma 2, art. 69, e a cui è fatto riferimento al successivo comma 3, senza meno si compone anche della fase dell'accertamento dell'illecito amministrativo, ad opera delle Autorità e degli uffici competenti, che ben
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possono essere diversi dall'Autorità munita del potere sanzionatorio in senso stretto;
ciò si desume, oltre che dalla logica, dalla norma generale in tema di sanzioni amministrative (legge n. 689/1981), che giustappunto suddivide e regolamenta il procedimento nelle diverse fasi dell'accertamento, dell'istruttoria in eventuale contraddittorio con il
“trasgressore”, dell'irrogazione della sanzione (v. articoli 13 e ss.).
Pertanto, trattandosi di procedimento sicuramente pendente alla data di entrata in vigore della norma di novellazione dell'art. 69 d.lgs. n.
231/2007 (4 luglio 2017), il termine da rispettare, pena l'estinzione del procedimento e del potere sanzionatorio dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere calcolato in 3 anni e 6 mesi.
Ciò posto, considerando il disposto dell'art. 103, comma 1 d.l.
18/2020 («1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 aprile 2020»), deve dirsi che il termine in questione, decorso dal 30 giugno 2017 e destinato a scadere il 30 dicembre 2020, sia stato prorogato ex lege di cinquantadue giorni, fino al 20 febbraio
2021, sì da doversi ritenere tempestiva la notifica, in data 27 gennaio
2021, del decreto-ingiunzione opposto.
2.3 Infondato è il terzo e ultimo motivo di opposizione, con cui si è contestata la stessa sussistenza dell'illecito amministrativo contestato dagli operanti, in (presunta) assenza degli elementi e degli indicatori di anomalia che avrebbero dovuto far sospettare la presenza di attività di riciclaggio o comunque illecite, alla base dell'operazione trasfusa in rogito notarile (atto pubblico) di donazione.
In particolare, le ragioni di contestazione sviluppate nel ricorso paiono marcatamente infondate o comunque intrinsecamente irrilevanti, agli effetti del d.lgs. n. 231/2007 e del giudizio rimesso al tribunale.
Infatti, è documentato, dal Verbale di Accertamento e Contestazione
(facente fede, in parte qua, fino a querela di falso) che:
- le persone dei disponenti/donanti fossero state attinte, alla data della donazione in favore delle figlie, da procedimenti penali per evasione
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fiscale e per false fatturazioni, oltreché da misure di sequestro, e che avessero maturato ingenti debiti verso l'Erario;
- di tali circostanze il notaio odierno opponente fosse effettivamente e pienamente al corrente, trattandosi di informazioni che gli Operanti della
G.d.F. riscontravano già documentate al fascicolo d'archivio di tali clienti;
- la donazione abbia avuto ad oggetto tutto il compendio immobiliare costituito in TRUST, a suo totale svuotamento (per il controvalore dichiarato nel rogito di € 477.500,00), nonché in favore degli stessi soggetti indicati beneficiari del TRUST (v. la premessa del rogito notarile, allegato al ricorso in opposizione) e senza attendere la scadenza del termine di efficacia del contratto di costituzione del trust.
Tanto basta a reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione, ai sensi e per gli effetti del previgente art. 41 d.lgs. n. 2007, così come riportato nell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007 (dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 90/2017), e in presenza di chiari indicatori di anomalia oggettiva e soggettiva quali in particolare indicati nel decreto del
Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010, e consistenti:
- nell'effettuazione di un'operazione di importo significativo da parte di un cliente “noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro” (par. A punto 5 dell'all. 1 al d.m. 16/04/2010, riportante l'elenco degli indicatori di anomalia);
- nell'effettuazione di una operazione “con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiosa per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato” (par. B punto 10 dell'elenco sopra nominato).
È il caso di aggiungere che:
- «la segnalazione delle operazioni non è … subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire
l'attività di riciclaggio» (così dalla motivazione di Cass. Sez. 2,
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08/08/2018, n. 20647; conf. Cass. Sez. 2, 16/04/2007, n. 9089; Cass.
Sez. 2, 10/04/2007, n. 8699).
- l'impianto sanzionatorio di cui alla normativa anti-riciclaggio si correla ad una violazione formale, qualificabile in termini di condotta di pericolo, che la legge considera di per sé suscettiva di favorire
l'elusione delle disposizioni di contrasto del riciclaggio e dell'impiego di proventi di attività illecite; all'intermediario o al professionista viene prescritto di operare un giudizio squisitamente tecnico sulla presenza di anomalie riguardo ad operazioni disposte dal cliente, senza necessità che si palesi un quadro indiziario di riciclaggio o d'impiego di valori di provenienza illecita, che non gli spetta di valutare.
Correlativamente il sospetto che rende esigibile l'obbligo di segnalazione non presuppone affatto che l'intermediario si prefiguri la commissione del delitto di riciclaggio.
In tal senso, giova menzionare il precedente di Cass. n.20647 del
08/08/2018, in motivazione: «lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo
"l'utilizzazione dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive Europee (cfr. D. Lgs. n. 153 del
1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass. n.
6647/2007) fra le quali quelle operazioni che "per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, induca(no) a ritenere" la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e
648 ter c.p.” (conf. Cass. Sez. 5, 30/10/2009, n. 23017; Cass. Sez. 2,
30/11/2016 n. 24435).
Ancora di recente la Corte nomofilattica ha enunciato: «In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui
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omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia» (Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n.
24396).
Merita infine richiamare il precedente fornito da Cass. sez. 2,
14/11/2024, n. 29395, nella cui motivazione si legge:
«costituisce principio consolidato quello secondo cui: in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio,
l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale, stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge
n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (di recente Sez. 2, Ord. n. 11440 del 2024 Rv. 671033, conf.
Sez. 2, Sent .n. 9353 del 2007, Rv. 596551, Sez. 2, Sent. n. 9309 del 2007,
Rv. 596552, Sez. 2, Sent. n. 8699 del 2007, Rv. 596040 – 01). Infatti,
l'obbligo di "segnalazione" non è di per sé finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010)».
Pertanto, è irrilevante che i soggetti donanti fossero clienti di lunga data del professionista odierno opponente, non configurando tale conoscenza personale una circostanza esimente dall'obbligo di segnalazione, ai fini di legge.
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Inoltre, la circostanza che, come pacificamente ammesso anche dall'opponente, i disponenti fossero notoriamente già attinti, alla data della donazione, da procedimento penale in materia fiscale, avrebbe dovuto costituire di per sé sola una ragione sufficiente: (a) di verifica rafforzata dell'operazione e di aggiornamento delle verifiche a carico dei clienti;
(b) in difetto e in ogni caso, di segnalazione dell'operazione all'Autorità competente.
Più chiaramente, giova sottolineare che, ai sensi del punto 5, all. 1 al decreto Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010, la stessa presenza di procedimenti penali o di prevenzione a carico del disponente avrebbe dovuto di per sé generare una presunzione di sospettosità dell'operazione, non essendo indispensabile che l'importo dell'operazione fosse anche significativo (come pure sussistente, nel caso considerato).
A tal proposito, merita rammentare che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n.
231/2007, «Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»: ciò a dire che la valutazione di significatività quantitativa dell'operazione non presuppone affatto, quale condizione indefettibile, un giudizio di sua incongruenza con il profilo economico finanziario del cliente.
D'altronde, è vero che la presenza di un indice di anomalia non imponeva la segnalazione: ma in primis, non v'è alcuna prova in atti del fatto che il professionista abbia comunque effettuato qualsivoglia valutazione in merito;
in secondo luogo, l'assunto secondo cui l'operazione fosse di per sé lecita non ha alcun rilievo, ai fini della responsabilità da omessa segnalazione di che trattasi, ché tutti gli atti che il Notaio (Pubblico Ufficiale) può ricevere sono necessariamente leciti (art. 28 L.N.) sicché, così ragionando, si dovrebbe concludere per la totale esenzione di tale professionista dall'obbligo di segnalazione, salvo che non riceva atti aventi una causa (manifestamente) illecita (cosa che la
Legge Notarile gli vieta di fare). È il caso di richiamare, in proposito, il
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precedente di Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n. 24396, già sopra menzionato, ove si legge: «..in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia».
In conclusione, si deve reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007, essendo comunque il professionista tenuto a segnalare l'operazione posta in essere da soggetto noto per le indagini penali a carico, ed essendo tale omissione (di segnalazione) non già giustificata, bensì aggravata (se non indotta) dalla omessa valutazione del rischio e dalla omessa adeguata verifica, imputabili allo stesso professionista.
Tanto detto quanto alla sussistenza dell'illecito contestato e sanzionato, non consta, al tribunale, che la parte opponente abbia svolto degli specifici motivi di doglianza in ordine al quantum debeatur.
Donde il rigetto dell'opposizione, come in dispositivo.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come a seguire.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiunzione n.401959/A del 21 gennaio 2021;
2) condanna l'opponente a rifondere, in favore del
[...]
le spese della lite, che liquida in € Controparte_1
6.000,00, per compensi tariffari (somma già calcolata al netto della riduzione del 20%, di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 17 settembre 2025 il Giudice
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Imposimato, all'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15883 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione a sanzione amministrativa”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1
Luigi Battagliese, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso introduttivo della lite, nonché domiciliato presso il domicilio digitale del difensore attore opponente e
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, CP_2 dall'Avv. Fabio Carnevali, dall'Avv. Sara Mocavini e dalla dott.ssa
Veronica Sale, funzionari dell' , con Controparte_3 costoro elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma via XX
Settembre n. 97 convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Viene alla decisione del tribunale l'opposizione proposta, ex comb. disp. art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011, dal sig.
[...]
avverso il decreto-ingiunzione n. 401959/A, in data 21 Parte_1 gennaio 2021, notificato in data 27 gennaio 2021, con cui il
[...] ha irrogato, a carico dell'opponente, la Controparte_1
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complessiva sanzione di € 95.520,00 per la
«violazione dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un ammontare complessivo di € 477.500».
1.2 Quali motivi di opposizione, la parte attrice ha eccepito:
(i) la nullità ed improcedibilità dell'ingiunzione, perché notificata senza allegare il Parere della Commissione di cui all'art. 1, d.P.R. n. 114/2007, sì come prescritto dall'art. 65 d.lgs. n. 231/2007;
(ii) l'estinzione o decadenza dal potere sanzionatorio, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, così Contr come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, avendo il adottato il decreto sanzionatorio oltre il termine di due anni e sei mesi indicato dalla norma, asseritamente decorso dal 27 luglio 2017 e spirato in data 27 gennaio
2020;
(iv) non sussistere l'illecito contestato, per l'insussistenza di qualsivoglia indice di anomalia in ordine all'operazione (donazione) cui riferita l'omessa segnalazione, ed essendo tutti gli indici di anomalia riportati nel PVC non pertinenti all'operazione in parola, bensì ad altre precedenti (relative alla costituzione di un TRUST) ormai non più perseguibili, per essere decorsi sia il termine di prescrizione che di decadenza.
1.3 Il , costituitosi in giudizio, ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto- ingiunzione opposto.
Assegnato alle parti termine per deposito di note conclusionali, la causa è pervenuta all'udienza del 17 settembre 2025, che è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. merito della lite.
L'opposizione svolta, dalla parte attrice in epigrafe, avverso il decreto- ingiunzione n.401959/A del 21 gennaio 2021 è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
2.1 Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui si contesta la mancata allegazione del parere (obbligatorio, ma non vincolante) che l'Autorità amministrativa ha l'onere di acquisire in sede istruttoria, ai fini
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dell'adozione del decreto sanzionatorio (art. 65 d.lgs. n. 231/2007).
Di vero, nessuna norma prevede che tale parere (comunque esibito a Contr corredo della costituzione del debba essere materialmente e fisicamente allegato al decreto-ingiunzione, a pena di nullità di quest'ultimo.
D'altronde, il presente giudizio non si propone di acclarare la legittimità (intesa come assenza di vizi procedimentali) del provvedimento
“amministrativo” in quanto tale, bensì di appurare la fondatezza (o infondatezza) della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione (gravando poi su quest'ultima l'onere di dimostrare il fatto illecito amministrativo, ove contestato: art. 6, d.lgs. n. 150/2011).
Donde l'inconcludenza dell'eccezione testé esaminata.
2.2 È parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con cui si contesta che il decreto sanzionatorio sia stato emesso senza rispettare il termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, nel testo novellato dal d.lgs. n. 90/2017.
Va premesso che la norma, nella versione vigente ratione temporis
(rimasta immodificata) prevedeva testualmente (al comma 2):
«2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione».
D'altronde, secondo il comma 3 del medesimo articolo:
«
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi».
Ciò posto, va aggiunto che il “procedimento sanzionatorio” nominato al comma 2, art. 69, e a cui è fatto riferimento al successivo comma 3, senza meno si compone anche della fase dell'accertamento dell'illecito amministrativo, ad opera delle Autorità e degli uffici competenti, che ben
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possono essere diversi dall'Autorità munita del potere sanzionatorio in senso stretto;
ciò si desume, oltre che dalla logica, dalla norma generale in tema di sanzioni amministrative (legge n. 689/1981), che giustappunto suddivide e regolamenta il procedimento nelle diverse fasi dell'accertamento, dell'istruttoria in eventuale contraddittorio con il
“trasgressore”, dell'irrogazione della sanzione (v. articoli 13 e ss.).
Pertanto, trattandosi di procedimento sicuramente pendente alla data di entrata in vigore della norma di novellazione dell'art. 69 d.lgs. n.
231/2007 (4 luglio 2017), il termine da rispettare, pena l'estinzione del procedimento e del potere sanzionatorio dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere calcolato in 3 anni e 6 mesi.
Ciò posto, considerando il disposto dell'art. 103, comma 1 d.l.
18/2020 («1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 aprile 2020»), deve dirsi che il termine in questione, decorso dal 30 giugno 2017 e destinato a scadere il 30 dicembre 2020, sia stato prorogato ex lege di cinquantadue giorni, fino al 20 febbraio
2021, sì da doversi ritenere tempestiva la notifica, in data 27 gennaio
2021, del decreto-ingiunzione opposto.
2.3 Infondato è il terzo e ultimo motivo di opposizione, con cui si è contestata la stessa sussistenza dell'illecito amministrativo contestato dagli operanti, in (presunta) assenza degli elementi e degli indicatori di anomalia che avrebbero dovuto far sospettare la presenza di attività di riciclaggio o comunque illecite, alla base dell'operazione trasfusa in rogito notarile (atto pubblico) di donazione.
In particolare, le ragioni di contestazione sviluppate nel ricorso paiono marcatamente infondate o comunque intrinsecamente irrilevanti, agli effetti del d.lgs. n. 231/2007 e del giudizio rimesso al tribunale.
Infatti, è documentato, dal Verbale di Accertamento e Contestazione
(facente fede, in parte qua, fino a querela di falso) che:
- le persone dei disponenti/donanti fossero state attinte, alla data della donazione in favore delle figlie, da procedimenti penali per evasione
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fiscale e per false fatturazioni, oltreché da misure di sequestro, e che avessero maturato ingenti debiti verso l'Erario;
- di tali circostanze il notaio odierno opponente fosse effettivamente e pienamente al corrente, trattandosi di informazioni che gli Operanti della
G.d.F. riscontravano già documentate al fascicolo d'archivio di tali clienti;
- la donazione abbia avuto ad oggetto tutto il compendio immobiliare costituito in TRUST, a suo totale svuotamento (per il controvalore dichiarato nel rogito di € 477.500,00), nonché in favore degli stessi soggetti indicati beneficiari del TRUST (v. la premessa del rogito notarile, allegato al ricorso in opposizione) e senza attendere la scadenza del termine di efficacia del contratto di costituzione del trust.
Tanto basta a reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione, ai sensi e per gli effetti del previgente art. 41 d.lgs. n. 2007, così come riportato nell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007 (dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 90/2017), e in presenza di chiari indicatori di anomalia oggettiva e soggettiva quali in particolare indicati nel decreto del
Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010, e consistenti:
- nell'effettuazione di un'operazione di importo significativo da parte di un cliente “noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro” (par. A punto 5 dell'all. 1 al d.m. 16/04/2010, riportante l'elenco degli indicatori di anomalia);
- nell'effettuazione di una operazione “con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiosa per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato” (par. B punto 10 dell'elenco sopra nominato).
È il caso di aggiungere che:
- «la segnalazione delle operazioni non è … subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire
l'attività di riciclaggio» (così dalla motivazione di Cass. Sez. 2,
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08/08/2018, n. 20647; conf. Cass. Sez. 2, 16/04/2007, n. 9089; Cass.
Sez. 2, 10/04/2007, n. 8699).
- l'impianto sanzionatorio di cui alla normativa anti-riciclaggio si correla ad una violazione formale, qualificabile in termini di condotta di pericolo, che la legge considera di per sé suscettiva di favorire
l'elusione delle disposizioni di contrasto del riciclaggio e dell'impiego di proventi di attività illecite; all'intermediario o al professionista viene prescritto di operare un giudizio squisitamente tecnico sulla presenza di anomalie riguardo ad operazioni disposte dal cliente, senza necessità che si palesi un quadro indiziario di riciclaggio o d'impiego di valori di provenienza illecita, che non gli spetta di valutare.
Correlativamente il sospetto che rende esigibile l'obbligo di segnalazione non presuppone affatto che l'intermediario si prefiguri la commissione del delitto di riciclaggio.
In tal senso, giova menzionare il precedente di Cass. n.20647 del
08/08/2018, in motivazione: «lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo
"l'utilizzazione dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive Europee (cfr. D. Lgs. n. 153 del
1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass. n.
6647/2007) fra le quali quelle operazioni che "per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, induca(no) a ritenere" la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e
648 ter c.p.” (conf. Cass. Sez. 5, 30/10/2009, n. 23017; Cass. Sez. 2,
30/11/2016 n. 24435).
Ancora di recente la Corte nomofilattica ha enunciato: «In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui
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omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia» (Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n.
24396).
Merita infine richiamare il precedente fornito da Cass. sez. 2,
14/11/2024, n. 29395, nella cui motivazione si legge:
«costituisce principio consolidato quello secondo cui: in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio,
l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale, stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge
n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (di recente Sez. 2, Ord. n. 11440 del 2024 Rv. 671033, conf.
Sez. 2, Sent .n. 9353 del 2007, Rv. 596551, Sez. 2, Sent. n. 9309 del 2007,
Rv. 596552, Sez. 2, Sent. n. 8699 del 2007, Rv. 596040 – 01). Infatti,
l'obbligo di "segnalazione" non è di per sé finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010)».
Pertanto, è irrilevante che i soggetti donanti fossero clienti di lunga data del professionista odierno opponente, non configurando tale conoscenza personale una circostanza esimente dall'obbligo di segnalazione, ai fini di legge.
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Inoltre, la circostanza che, come pacificamente ammesso anche dall'opponente, i disponenti fossero notoriamente già attinti, alla data della donazione, da procedimento penale in materia fiscale, avrebbe dovuto costituire di per sé sola una ragione sufficiente: (a) di verifica rafforzata dell'operazione e di aggiornamento delle verifiche a carico dei clienti;
(b) in difetto e in ogni caso, di segnalazione dell'operazione all'Autorità competente.
Più chiaramente, giova sottolineare che, ai sensi del punto 5, all. 1 al decreto Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010, la stessa presenza di procedimenti penali o di prevenzione a carico del disponente avrebbe dovuto di per sé generare una presunzione di sospettosità dell'operazione, non essendo indispensabile che l'importo dell'operazione fosse anche significativo (come pure sussistente, nel caso considerato).
A tal proposito, merita rammentare che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n.
231/2007, «Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»: ciò a dire che la valutazione di significatività quantitativa dell'operazione non presuppone affatto, quale condizione indefettibile, un giudizio di sua incongruenza con il profilo economico finanziario del cliente.
D'altronde, è vero che la presenza di un indice di anomalia non imponeva la segnalazione: ma in primis, non v'è alcuna prova in atti del fatto che il professionista abbia comunque effettuato qualsivoglia valutazione in merito;
in secondo luogo, l'assunto secondo cui l'operazione fosse di per sé lecita non ha alcun rilievo, ai fini della responsabilità da omessa segnalazione di che trattasi, ché tutti gli atti che il Notaio (Pubblico Ufficiale) può ricevere sono necessariamente leciti (art. 28 L.N.) sicché, così ragionando, si dovrebbe concludere per la totale esenzione di tale professionista dall'obbligo di segnalazione, salvo che non riceva atti aventi una causa (manifestamente) illecita (cosa che la
Legge Notarile gli vieta di fare). È il caso di richiamare, in proposito, il
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precedente di Cass. Sez. 2, 11/09/2024, n. 24396, già sopra menzionato, ove si legge: «..in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia».
In conclusione, si deve reputare sussistente (e violato) l'obbligo di segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2007, essendo comunque il professionista tenuto a segnalare l'operazione posta in essere da soggetto noto per le indagini penali a carico, ed essendo tale omissione (di segnalazione) non già giustificata, bensì aggravata (se non indotta) dalla omessa valutazione del rischio e dalla omessa adeguata verifica, imputabili allo stesso professionista.
Tanto detto quanto alla sussistenza dell'illecito contestato e sanzionato, non consta, al tribunale, che la parte opponente abbia svolto degli specifici motivi di doglianza in ordine al quantum debeatur.
Donde il rigetto dell'opposizione, come in dispositivo.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come a seguire.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiunzione n.401959/A del 21 gennaio 2021;
2) condanna l'opponente a rifondere, in favore del
[...]
le spese della lite, che liquida in € Controparte_1
6.000,00, per compensi tariffari (somma già calcolata al netto della riduzione del 20%, di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 17 settembre 2025 il Giudice
Alessandra Imposimato
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