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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA ME in esito all'udienza del 7 ottobre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2604/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Piccione, giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 rep. 37590 racc. 7131 a rogito del
Notaio in Roma. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: ape sociale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2025 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, il 9.11.2023, domanda di verifica del requisito contributivo per accedere all'indennità ape sociale, registrata al n. 2091980900083;
- di aver poi proposto tramite patronato, in data 30.11.2023, domanda per ottenere tale indennità;
- che l' di Milazzo, con nota del 22.12.2023, gli aveva comunicato che avrebbe potuto CP_1
1 accedere al beneficio con decorrenza dal 1.12.2023 (tenuto conto del perfezionamento, in data
11.9.2023, delle condizioni per l'accesso all'ape sociale), previo possesso, al momento della domanda, degli ulteriori requisiti di legge, rappresentati dall'assistere, da almeno sei mesi, un parente con disabilità con connotazione di gravità e dal possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- di aver erroneamente cliccato, al momento della redazione della domanda del 30.11.2023, la voce relativa al “lavoratore disoccupato” e non quella corretta di “persona che assiste persone con” disabilità “in situazione di gravità”;
- che l' , quindi, aveva rigettato la domanda con nota del 30.1.2024, avvertendolo della CP_1 possibilità di proporre istanza di riesame avverso tale provvedimento nel termine di 30 giorni;
- di aver presentato, in data 31.1.2024, nuova domanda volta al riconoscimento dell'ape sociale, accolta e liquidata con decorrenza dal febbraio 2024, nonché istanza di riesame avverso la reiezione della prima domanda, al fine di ottenere il pagamento della prestazione anche per le ulteriori mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024;
- che l' di Milazzo aveva riscontrato negativamente l'istanza di riesame con CP_1 comunicazione del 12.2.2024, tenuto conto di come “l'istanza di anticipo pensionistico APE quale lavoratore che assiste familiare è stata trasmessa, dal patronato, in indirizzo il
31.01.2024, peraltro prontamente liquidata”;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale comunicazione, evidenziando la dovutezza anche delle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024;
- che l' , con missiva del 28.3.2025, aveva confermato il proprio operato richiamando l'art. CP_1
1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e concludendo per l'impossibilità di retrodatare la decorrenza rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e, inoltre, di liquidare la prestazione in una categoria diversa rispetto a quella per la quale era stata emessa la certificazione del diritto.
Ciò posto, censurava l'avversa condotta, precisando di non richiedere mensilità di ape sociale antecedenti alla domanda amministrativa ma soltanto la corresponsione di quelle successive alla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2023. Puntualizzava, altresì, la ricorrenza dei requisiti di legge sin dalla domanda.
Concludeva chiedendo la declaratoria del proprio diritto all'ape sociale dalla presentazione della domanda amministrativa (30.11.2023), condannando l' al pagamento dei ratei di CP_1
2 dicembre 2023 e gennaio 2024, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L' , costituitosi con memoria depositata in data 23.9.2025, evidenziava come l'istanza CP_1 presentata dal ricorrente il 30.11.2023 non fosse in modo alcuno modificabile da esso Istituto, tenuto conto di come, nella domanda, l'interessato dovesse anche rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Riferiva di aver avvertito telefonicamente il patronato delegato al fine di permettere al ricorrente di presentare una nuova e corretta istanza, evitando di pregiudicare ulteriori mensilità teoricamente spettanti.
Deduceva, pertanto, come l'istanza corretta fosse quella presentata il 31.1.2024, liquidata con decorrenza febbraio 2024 e ancora in pagamento.
Concludeva instando per il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle mensilità ex adverso invocate, con il favore delle spese di lite.
3. In esito all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva decisa.
4. Al fine di dirimere la controversia, giova effettuare una ricognizione della normativa in tema di ape sociale.
Il beneficio in questione è disciplinato dall'art. 1, commi da 179 a 186, della L. 11 dicembre
2016, n. 232.
Per quanto di interesse, il comma 179 sancisce che “179. In via sperimentale, dal 1° maggio
2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno
3 concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi
e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Ancora, il comma 185 demanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di ape sociale, “avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma
179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare rife- rimento:
1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
…”.
In ottemperanza a tale ultimo comma è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio
4 dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 “Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179
a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale”, ove al comma 1 dell'art. 5 si legge “
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per
l'accesso all'APE socia-le, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.
104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, con- vivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento…”.
In sintesi, tracciando le coordinate dell'istituto in questione, all'unico nomen ape sociale afferiscono quattro distinte ipotesi caratterizzate da finalità (e conseguenti oneri documentali ed autocertificativi) eterogenee: due fattispecie, difatti, tutelano il lavoratore in particolari condizioni di disoccupazione o quello che svolge attività particolarmente gravose;
le altre due forniscono un beneficio al lavoratore invalido o che presta assistenza ad un parente con disabilità.
La questione sottesa alla presente controversia è, dunque, quella di vagliare se la domanda originariamente proposta per una categoria possa essere rettificata financo a ritenerla proposta per una fattispecie differente, essendo dato pacifico ed incontestato che il patronato delegato dal abbia errato nello spuntare l'ipotesi voluta dal ricorrente. Parte_1
Reputa questo decidente che l'eterogeneità delle fattispecie di ape sociale osti alla modificabilità della categoria indicata successivamente alla proposizione della domanda.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 14020/2015) che in tema di benefici previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 costituisce un presupposto dell'azione mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi
5 argomenti dalla L. n. 533 del 1973, art.
8 - che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa - né dall'art.
443 c.p.c. - che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia stato, però, iniziato - (cfr. al riguardo
Cass. nn. 5149/2004, 11765/2004, 504/2010 e 6590/2014). E, invero, dal combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 7 della L. n. 533/1973 cit. si evince che quella della previa presentazione della domanda amministrativa è, secondo il suddetto orientamento del tutto consolidato (v. le sentenze citate nonché Cass. nn. 18265/2003, 26146/2010 e 2063/2014), una regola generale del contenzioso previdenziale finalizzata ad assecondare l'interesse pubblico «ad una sollecita
e meno costosa definizione di determinate controversie» (v. Cass., Sez. Un., n. 7269/1994) che impone alla parte privata di compulsare ante causam l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni;
di conseguenza, si è ritenuto - e va qui confermato - che «la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio» (v. Cass. n. 732/2007; per principi analoghi v. anche Cass. nn. 5453 e 19767/2017, da ultimo richiamate in motivazione da Cass.
n. 27384/2018).
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda del 30.11.2023, in atti, recando la specifica indicazione “Tipologia: LAVORATORI DISOCCUPATI”, non può ritenersi avere ad oggetto anche l'ape sociale per la diversa “Tipologia: LAV. CHE ASSISTONO PERSONE
CON” disabilità “IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ”.
Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
5. Va disposto l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il predetto reso la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
6 definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con Parte_1 ricorso depositato in data 14.5.2025 nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 7 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA ME
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