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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5549/23 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 5549/23 ter cpc nel termine fissato del giorno 15.04.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Mazzei del Parte_1 N. ______________ P.IVA_ n. R.B. Prev. Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Corso Vittorio Emanuele, n. 111;
Discusso nel termine del 15.04.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Lamastra del
Deposito minuta
Foro di Matera in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, _________________
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Matera,
Via Y. Gagarin, n. 1;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 CP_2
e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 15.04.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2023 000019 35 000, notificata dall in data 05.09.2023, per Controparte_1
complessivi euro 36.120,48, relativa a n. 5 cartelle di pagamento e a n.
10 avvisi di addebito, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
egualmente, a seguito di ordinanza del GdL ex artt. 107 e 270 cpc in data 18.06.2024, si costituiva in giudizio l' il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva CP_3
il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 CP_2 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 15.04.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Innanzitutto va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto non rientranti nella giurisdizione dell'AGO, bensì del Giudice Tributario, avendo ad oggetto Iva, Irpef,
Irap e tasse auto.
III. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione impugnata. Invero, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l' a intimare il pagamento al contribuente CP_1
e, altresì, contengono l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè cartelle e avvisi di accertamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia. In particolare, la comunicazione impugnata contiene l'indicazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'obbligazione tributaria: l'importo del tributo con interessi e sanzioni, l'autorità che ha emanato il provvedimento, le modalità e i termini per proporre ricorso, nonché il responsabile del procedimento
(cfr. atto impugnato, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 della pretesa erariale” (cfr. Cass. n. 3854/2022; Cass. 10639/2022; Cass.
39678/2021; nonché Sez. V, sentenza n. 294/2020; CGT CP_4
Vibo Valentia sentenza n. 588/2023); ed ancora che “Al riguardo questa Corte ha affermato che "il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve essere interpretato alla luce dell'intero sistema in cui si inserisce, tenendo in particolare presente, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, anche il disposto della
L. n. 212 del 2000, art. 10, ove è stabilito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Pertanto, alla luce del principio di ragionevolezza, espresso dall'art. 3 Cost., nonchè del principio di solidarietà economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost., che deve ispirare i rapporti reciproci - anche tributari - fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente, e in negativo, sulla sua sfera giuridica" (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del
09/05/2018)” (cfr. Cass. n. 39678/2021).
Egualmente sono palesemente infondate e/o inammissibili tutte le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
Innanzitutto, la comunicazione impugnata contiene tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti, cioè l'indicazione del termine per il ricorso, l'Autorità dinanzi alla quale proporre il ricorso, gli atti impositivi sui quali si fonda la comunicazione preventiva, ecc.: nessuna norma richiede anche l'indicazione specifica nella comunicazione preventiva degli immobili che saranno sottoposti ad ipoteca;
Poi, l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica è del tutto inammissibile, in quanto oltremodo generica, contenendo solo il richiamo all'art. 3 bis della legge n. 53/1994 senza alcuna specifica argomentazione.
In ogni caso, va evidenziato che, in forza del combinato disposto dell'art.
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 CP_2 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del 2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal Reginde rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n. 15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento
(presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM
2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta Controparte_1
esattamente il nome della stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente. Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun
Giudizio n. 5549/23 R.G. Papaccio c/o + 1 pag. 5 CP_2 dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “
[...]
si ottengono le relative conferme di identità. In Email_1
seno al suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_1
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 6 Pt_1 CP_2 destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie
l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_1 CP_2 denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 8 Pt_1 CP_2 un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_2
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 9 Pt_1 CP_2 In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Inoltre, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti risulta clamorosamente smentita dalla produzione documentale della parti resistenti, dalla quale si evince la rituale notifica all'odierna ricorrente degli avvisi di addebito (cfr. gli all. nn.
1-32 del fascicolo di parte dell' richiamati analiticamente alle pagg.
3-5 della memoria di CP_3
costituzione): avverso tali notifiche la parte ricorrente non ha sollevate nessuna specifica contestazione (cfr. le note scritte depositate);
l'eccezione di decadenza è del tutto inammissibile, in quanto del tutto generica e senza alcuna argomentazione;
l'eccezione di prescrizione quinquennale è palesemente infondata, alla luce degli atti impositivi notificati alla parte ricorrente nel corso del tempo (cfr. le relate e le ricevute pec allegate ai fascicoli di e CP_5
, della normativa emergenziale Covid 19e dell'avvenuta notifica CP_3
all'odierna ricorrente degli atti interruttivi, cioè due intimazioni di pagamento in data 28.09.2019 e in data 01.06.2023 (cfr. il fascicolo della resistente;
CP_1
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 10 Pt_1 CP_2 l'eccezione di errata quantificazione della pretesa di pagamento è inammissibile, in quanto del tutto generica e senza argomentazione alcuna e, in particolare, senza alcuna indicazione di un conteggio alternativo a quello riportato nell'atto impositivo impugnato;
l'eccezione di nullità dell'atto per violazione della legge n. 212/2000 è inammissibile, in quanto generica, e comunque infondata, dal momento che la violazione di tali norme non è sanzionata a pena di nullità.
Infine, per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni e l'aggio, gli stessi sono già indicati nei singoli atti prodromici e, inoltre, a pag. 23 dell'atto impugnato e, quanto, all'aggio esso è previsto nelle norme che regolano l'attività di riscossione. In ogni caso, in proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall' resistente costituita, la mancata indicazione CP_1
analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nell' impugnato: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in
Giudizio n. 5549/23 R.G. Papaccio c/o + 1 pag. 11 CP_2 anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Infine, quanto alle sanzioni, l'importo delle stesse è ritualmente riportato negli atti impositivi notificati, in primis negli atti prodromici alla comunicazione impugnata nel presente giudizio.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell e
[...] Controparte_1
dell' con ricorso depositato in data 10.10.2023 e ritualmente CP_3
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva impugnata;
2) Rigetta per il resto il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, relativamente agli avvisi di addebito CP_3
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 12 Pt_1 CP_2 parti resistenti, in euro 3.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 15.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5549/23 R.G. c/o + 1 pag. 13 Pt_1 CP_2