CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
816/2021 e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Parte_1 C.F._1
Pietro giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avvocati Luca Giuliani e Andrea De Amicis in forza di delega in atti
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n.11563/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Per tutto quanto sopra esposto, e richiamate le argomentazioni già svolte negli atti di parte, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contrariis reiectis: • in totale riforma della sentenza n.
11563/2020 del Tribunale Civile di Roma, rigettare la domanda proposta dall'attore Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
• condannare l'appellato alla restituzione di quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione;
• condannare altresì l'appellato alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e prova».
Per l'appellato: «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'appello spiegato, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., per la lesione della reputazione derivante dalla pubblicazione di due post su Facebook ritenuti diffamatori.
L'attore esponeva che il 24 settembre 2015, quale responsabile della commissione straordinaria di studio della Camera Penale di Roma in materia di pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale, aveva sottoscritto insieme al Presidente dell'ente un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, volto a denunciare la sistematica violazione del divieto di pubblicazione testuale ex art. 114 c.p.p. di atti del procedimento penale noto come “
[...]
”. CP_2
Nel contesto delle reazioni suscitate da tale esposto, il 14 ottobre 2015 l giornalista de Pt_1
“L'Espresso”, pubblicava sul proprio profilo Facebook un post nel quale, dopo aver richiamato l'iniziativa della Camera Penale, affermava, tra l'altro: «…Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti, ma non ci fanno paura. Sappiatelo». Il giorno seguente il post veniva ripubblicato con un'aggiunta. In calce al post era inserito un collegamento ipertestuale all'articolo pubblicato sul sito de
“L'Espresso” il 14 ottobre 2015 (“ e adesso gli avvocati danno la colpa ai giornalisti”), CP_2
nel quale il era nominativamente e più volte indicato quale sottoscrittore dell'esposto. CP_1
Con sentenza n. 11563/2020 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ritenendo diffamatorie le espressioni contestate dal , e condannava l' al pagamento di € CP_1 Pt_1
3.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l' chiedendo, in totale riforma della sentenza Pt_1
impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria e la restituzione di quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante deduceva, in sintesi:
i) la non riferibilità dello scritto alla persona del e il difetto di legittimazione CP_1
attiva dell'attore;
ii) l'erronea esclusione della scriminante del diritto di critica e di cronaca ex art. 51 c.p.
e l'omessa considerazione del contesto conflittuale e delle condizioni personali dell'appellante.
Si costituiva il chiedendo il rigetto integrale del gravame. CP_1
A seguito di alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, relativo alla riferibilità soggettiva delle espressioni e alla legittimazione attiva dell'attore, va ricordato che, ai fini della configurabilità della diffamazione, non è necessario che la persona offesa sia nominata espressamente ma è sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con affidabile certezza individuata dal pubblico cui il messaggio è destinato.
Tale individuazione può avvenire anche attraverso elementi contestuali e fonti di pubblico dominio, diverse dalla pubblicazione principale, purché, considerate unitariamente, consentano al lettore medio di riconoscere il destinatario dell'offesa con immediatezza (cfr., sull'argomento,
Cass. pen., n. 14345/2024; Cass. pen., n. 40746/2024).
Nel caso di specie, il post pubblicato dall'appellante in data 14 ottobre 2015 non conteneva la menzione nominativa dell'appellato, ma:
i) faceva riferimento agli “avvocati della Camera Penale di Roma” e ai “penalisti della
Capitale”;
ii) richiamava espressamente l'articolo pubblicato sul sito de “L'Espresso” («Per comprendere che vigilia tesa c'è a Roma per l'inizio del maxi processo a previsto CP_2
per il 5 novembre, basta riportarvi la notizia che pubblica L'Espresso»), riportandone in calce il link, immediatamente accessibile dalla bacheca;
in tale articolo il era CP_1
nominativamente e ripetutamente indicato quale firmatario dell'esposto.
L'inserimento volontario del collegamento ipertestuale non costituisce elemento neutro, né fatto imputabile a terzi, ma parte integrante della comunicazione: l'autore del post seleziona quella specifica fonte, ne richiama il contenuto e indirizza il lettore verso di essa, rendendo concretamente possibile e agevole l'identificazione dei soggetti cui si riferisce la critica.
Il link opera, dunque, come strumento di integrazione del messaggio, non come mero rinvio casuale ad un contenuto autonomo;
la responsabilità dell'autore discende dalla scelta di incorporare quella fonte nell'architettura del proprio discorso, non da una responsabilità oggettiva per quanto è genericamente reperibile in rete.
Non è pertanto pertinente il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza n.
11257/16, c. Ungheria), evocata dall'appellante per escludere qualsiasi rilievo Persona_1
del link.
In quel caso, infatti, si escludeva che il solo rinvio tecnico ad una pagina di terzi comportasse automaticamente la responsabilità per il contenuto ivi ospitato;
qui, al contrario, il collegamento ipertestuale è stato utilizzato come parte strutturale del messaggio diffamatorio, allo scopo di completare il quadro informativo fornito ai lettori e permettere loro di individuare senza difficoltà i soggetti cui l'autore riconnette, in chiave polemica, l'azione degli “avvocati della
Camera Penale”. Il messaggio complessivo – post e articolo accessibile tramite link – risulta quindi idoneo a rendere la persona offesa immediatamente individuabile da un numero indeterminato di persone, secondo lo standard di affidabile certezza richiesto dalla giurisprudenza, con conseguente piena riconducibilità dell'offesa all'attore, quale firmatario dell'esposto e figura esposta, per ruolo, nel dibattito oggetto di critica.
Da ciò discende anche l'infondatezza della censura secondo cui l'offesa sarebbe rivolta esclusivamente all'ente collettivo CA , con esclusione della legittimazione CP_3
attiva del singolo.
È principio consolidato che l'onore sociale di un ente o di una categoria può essere oggetto di lesione, ma ciò non esclude, nelle ipotesi di condotta plurioffensiva, la concorrente aggressione alla reputazione dell'individuo quando, per ruolo, funzione o contesto, il messaggio diffamatorio si riferisca anche personalmente a soggetti determinati, individuabili con affidabile certezza.
Anche le entità collettive, in quanto portatrici di un interesse proprio, possono assumere la qualità di soggetto passivo dei delitti contro l'onore, ma la lesione può riguardare contestualmente l'ente e i singoli appartenenti quando l'aggressione colpisca la considerazione dell'entità collettiva e, insieme, quella di specifici soggetti per il ruolo rivestito (ex multis Cass. civ. n. 12929/2007; Cass. civ. n. 22396/2013; Cass. civ. n. 23401/2015; Cass. pen. n.
36931/2023).
Nel caso in esame, il post accosta l'iniziativa degli avvocati al “clan mafioso di Carminati”, con espressioni che evocano una collusione con la criminalità organizzata («Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti…»), superando la mera critica all'ente per l'iniziativa adottata e investendo l'onore personale dei referenti identificati di quella iniziativa.
Tra questi vi è il , in ragione del ruolo formale e pubblico, documentato in atti, di CP_1
responsabile della commissione straordinaria di studio e co-firmatario dell'esposto insieme al
Presidente della Camera Penale di Roma.
In tale quadro, l'offesa è stata direttamente rivolta anche alla persona del , soggetto CP_1
determinato e facilmente individuabile, sicché la sua legittimazione ad agire è pienamente sussistente, ferma la possibile azione concorrente dell'ente collettivo;
l'eventuale inerzia processuale di quest'ultimo non incide sul diritto del singolo componente a tutelare la propria reputazione.
Con il secondo motivo si invoca l'operatività, nel caso di specie, della scriminante di cui all'art. 51 c.p., nella forma del diritto di critica o di cronaca.
La tesi non merita accoglimento.
Ai fini dell'operatività della scriminante nella forma del diritto di critica o di cronaca occorre il rispetto dei requisiti della verità del fatto, anche putativa, dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza formale.
La critica, pur potendo esprimersi in forma aspra e pungente, non può consistere nell'attribuzione di fatti non veri, né ridursi ad invettiva personale;
il requisito della continenza esige una forma espositiva proporzionata e funzionale alla finalità di disapprovazione, tale da non sfociare in una gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione (ex multis Cass. pen.
n. 33463/2024).
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che le espressioni utilizzate dall'autore del post
(«Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti…») travalicano i limiti della critica all'iniziativa della Camera Penale di Roma e si traducono in un attacco personale, idoneo ad attribuire agli avvocati firmatari dell'esposto una collusione con la criminalità organizzata o, comunque, una subordinazione agli interessi del “clan” di riferimento.
Tale accostamento non è sorretto da alcun nucleo di veridicità fattuale, neppure sul piano putativo, e non è funzionale alla manifestazione di un ragionato dissenso sull'opportunità dell'esposto.
Quanto al profilo del diritto di cronaca, esso difetta già per mancanza del requisito della verità dei fatti attribuiti agli avvocati e, in ogni caso, resta assorbito dalla constatazione che l'offesa non si limita alla narrazione o valutazione dell'iniziativa, ma incide direttamente sulla dignità personale e professionale degli interessati, travalicando i limiti del legittimo racconto di un fatto di interesse pubblico. Neppure i richiami al contesto conflittuale e alla “storica” contrapposizione tra giornalismo d'inchiesta e penalisti ovvero alle condizioni personali dell'appellante o al fenomeno della desensibilizzazione linguistica in certi ambiti sono idonei a giustificare il linguaggio utilizzato: essi possono spiegare la scelta di toni forti, ma non legittimare l'uso di immagini e metafore che esulano dalla dialettica sulle idee e scivolano in una rappresentazione degli avvocati come strumenti di un clan mafioso e come “cani” liberati per intimidire i giornalisti.
Il linguaggio adoperato, lungi dall'essere mera coloritura polemica, assume connotati gravemente offensivi e suggestivi di condotte illecite, eccedendo, per intensità e contenuto, il necessario per esprimere dissenso sulla scelta di presentare un esposto disciplinare nei confronti dei giornalisti.
In punto di elemento soggettivo dell'illecito, va ribadito che ai fini della responsabilità civile per diffamazione non è richiesta la prova del dolo, essendo sufficiente la colpa.
Nel caso di specie la condotta dell'appellante si presenta quanto meno colposa: un giornalista esperto, dotato di piena consapevolezza del significato delle parole e della loro diffusività sui social network, non poteva non prevedere l'effetto lesivo di affermazioni particolarmente e inutilmente offensive, non sostenute da alcuna previa verifica circa la loro veridicità.
Irrilevante, ai fini che qui interessano, è infine la ricorrenza della provocazione di cui all'art. 599 comma 2 c.p.
Essa ha natura di scusante, incidendo sulla rimproverabilità soggettiva dell'agente in sede penale, ma non elimina l'antigiuridicità del fatto né il carattere oggettivamente lesivo della condotta;
non
è, pertanto, idonea ad escludere la responsabilità civile per i danni derivanti dall'illecito.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Ogni ulteriore questione, di merito e di rito, resta assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla somma complessivamente riconosciuta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11563/2020, ogni diversa domanda,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
816/2021 e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Parte_1 C.F._1
Pietro giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avvocati Luca Giuliani e Andrea De Amicis in forza di delega in atti
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n.11563/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Per tutto quanto sopra esposto, e richiamate le argomentazioni già svolte negli atti di parte, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contrariis reiectis: • in totale riforma della sentenza n.
11563/2020 del Tribunale Civile di Roma, rigettare la domanda proposta dall'attore Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
• condannare l'appellato alla restituzione di quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione;
• condannare altresì l'appellato alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e prova».
Per l'appellato: «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'appello spiegato, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., per la lesione della reputazione derivante dalla pubblicazione di due post su Facebook ritenuti diffamatori.
L'attore esponeva che il 24 settembre 2015, quale responsabile della commissione straordinaria di studio della Camera Penale di Roma in materia di pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale, aveva sottoscritto insieme al Presidente dell'ente un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, volto a denunciare la sistematica violazione del divieto di pubblicazione testuale ex art. 114 c.p.p. di atti del procedimento penale noto come “
[...]
”. CP_2
Nel contesto delle reazioni suscitate da tale esposto, il 14 ottobre 2015 l giornalista de Pt_1
“L'Espresso”, pubblicava sul proprio profilo Facebook un post nel quale, dopo aver richiamato l'iniziativa della Camera Penale, affermava, tra l'altro: «…Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti, ma non ci fanno paura. Sappiatelo». Il giorno seguente il post veniva ripubblicato con un'aggiunta. In calce al post era inserito un collegamento ipertestuale all'articolo pubblicato sul sito de
“L'Espresso” il 14 ottobre 2015 (“ e adesso gli avvocati danno la colpa ai giornalisti”), CP_2
nel quale il era nominativamente e più volte indicato quale sottoscrittore dell'esposto. CP_1
Con sentenza n. 11563/2020 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ritenendo diffamatorie le espressioni contestate dal , e condannava l' al pagamento di € CP_1 Pt_1
3.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l' chiedendo, in totale riforma della sentenza Pt_1
impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria e la restituzione di quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante deduceva, in sintesi:
i) la non riferibilità dello scritto alla persona del e il difetto di legittimazione CP_1
attiva dell'attore;
ii) l'erronea esclusione della scriminante del diritto di critica e di cronaca ex art. 51 c.p.
e l'omessa considerazione del contesto conflittuale e delle condizioni personali dell'appellante.
Si costituiva il chiedendo il rigetto integrale del gravame. CP_1
A seguito di alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, relativo alla riferibilità soggettiva delle espressioni e alla legittimazione attiva dell'attore, va ricordato che, ai fini della configurabilità della diffamazione, non è necessario che la persona offesa sia nominata espressamente ma è sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con affidabile certezza individuata dal pubblico cui il messaggio è destinato.
Tale individuazione può avvenire anche attraverso elementi contestuali e fonti di pubblico dominio, diverse dalla pubblicazione principale, purché, considerate unitariamente, consentano al lettore medio di riconoscere il destinatario dell'offesa con immediatezza (cfr., sull'argomento,
Cass. pen., n. 14345/2024; Cass. pen., n. 40746/2024).
Nel caso di specie, il post pubblicato dall'appellante in data 14 ottobre 2015 non conteneva la menzione nominativa dell'appellato, ma:
i) faceva riferimento agli “avvocati della Camera Penale di Roma” e ai “penalisti della
Capitale”;
ii) richiamava espressamente l'articolo pubblicato sul sito de “L'Espresso” («Per comprendere che vigilia tesa c'è a Roma per l'inizio del maxi processo a previsto CP_2
per il 5 novembre, basta riportarvi la notizia che pubblica L'Espresso»), riportandone in calce il link, immediatamente accessibile dalla bacheca;
in tale articolo il era CP_1
nominativamente e ripetutamente indicato quale firmatario dell'esposto.
L'inserimento volontario del collegamento ipertestuale non costituisce elemento neutro, né fatto imputabile a terzi, ma parte integrante della comunicazione: l'autore del post seleziona quella specifica fonte, ne richiama il contenuto e indirizza il lettore verso di essa, rendendo concretamente possibile e agevole l'identificazione dei soggetti cui si riferisce la critica.
Il link opera, dunque, come strumento di integrazione del messaggio, non come mero rinvio casuale ad un contenuto autonomo;
la responsabilità dell'autore discende dalla scelta di incorporare quella fonte nell'architettura del proprio discorso, non da una responsabilità oggettiva per quanto è genericamente reperibile in rete.
Non è pertanto pertinente il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza n.
11257/16, c. Ungheria), evocata dall'appellante per escludere qualsiasi rilievo Persona_1
del link.
In quel caso, infatti, si escludeva che il solo rinvio tecnico ad una pagina di terzi comportasse automaticamente la responsabilità per il contenuto ivi ospitato;
qui, al contrario, il collegamento ipertestuale è stato utilizzato come parte strutturale del messaggio diffamatorio, allo scopo di completare il quadro informativo fornito ai lettori e permettere loro di individuare senza difficoltà i soggetti cui l'autore riconnette, in chiave polemica, l'azione degli “avvocati della
Camera Penale”. Il messaggio complessivo – post e articolo accessibile tramite link – risulta quindi idoneo a rendere la persona offesa immediatamente individuabile da un numero indeterminato di persone, secondo lo standard di affidabile certezza richiesto dalla giurisprudenza, con conseguente piena riconducibilità dell'offesa all'attore, quale firmatario dell'esposto e figura esposta, per ruolo, nel dibattito oggetto di critica.
Da ciò discende anche l'infondatezza della censura secondo cui l'offesa sarebbe rivolta esclusivamente all'ente collettivo CA , con esclusione della legittimazione CP_3
attiva del singolo.
È principio consolidato che l'onore sociale di un ente o di una categoria può essere oggetto di lesione, ma ciò non esclude, nelle ipotesi di condotta plurioffensiva, la concorrente aggressione alla reputazione dell'individuo quando, per ruolo, funzione o contesto, il messaggio diffamatorio si riferisca anche personalmente a soggetti determinati, individuabili con affidabile certezza.
Anche le entità collettive, in quanto portatrici di un interesse proprio, possono assumere la qualità di soggetto passivo dei delitti contro l'onore, ma la lesione può riguardare contestualmente l'ente e i singoli appartenenti quando l'aggressione colpisca la considerazione dell'entità collettiva e, insieme, quella di specifici soggetti per il ruolo rivestito (ex multis Cass. civ. n. 12929/2007; Cass. civ. n. 22396/2013; Cass. civ. n. 23401/2015; Cass. pen. n.
36931/2023).
Nel caso in esame, il post accosta l'iniziativa degli avvocati al “clan mafioso di Carminati”, con espressioni che evocano una collusione con la criminalità organizzata («Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti…»), superando la mera critica all'ente per l'iniziativa adottata e investendo l'onore personale dei referenti identificati di quella iniziativa.
Tra questi vi è il , in ragione del ruolo formale e pubblico, documentato in atti, di CP_1
responsabile della commissione straordinaria di studio e co-firmatario dell'esposto insieme al
Presidente della Camera Penale di Roma.
In tale quadro, l'offesa è stata direttamente rivolta anche alla persona del , soggetto CP_1
determinato e facilmente individuabile, sicché la sua legittimazione ad agire è pienamente sussistente, ferma la possibile azione concorrente dell'ente collettivo;
l'eventuale inerzia processuale di quest'ultimo non incide sul diritto del singolo componente a tutelare la propria reputazione.
Con il secondo motivo si invoca l'operatività, nel caso di specie, della scriminante di cui all'art. 51 c.p., nella forma del diritto di critica o di cronaca.
La tesi non merita accoglimento.
Ai fini dell'operatività della scriminante nella forma del diritto di critica o di cronaca occorre il rispetto dei requisiti della verità del fatto, anche putativa, dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza formale.
La critica, pur potendo esprimersi in forma aspra e pungente, non può consistere nell'attribuzione di fatti non veri, né ridursi ad invettiva personale;
il requisito della continenza esige una forma espositiva proporzionata e funzionale alla finalità di disapprovazione, tale da non sfociare in una gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione (ex multis Cass. pen.
n. 33463/2024).
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che le espressioni utilizzate dall'autore del post
(«Questo è solo un piccolo antipasto di ciò che il clan mafioso di Carminati riserverà a chi si avvicina a questo processo. I cani sono stati sciolti…») travalicano i limiti della critica all'iniziativa della Camera Penale di Roma e si traducono in un attacco personale, idoneo ad attribuire agli avvocati firmatari dell'esposto una collusione con la criminalità organizzata o, comunque, una subordinazione agli interessi del “clan” di riferimento.
Tale accostamento non è sorretto da alcun nucleo di veridicità fattuale, neppure sul piano putativo, e non è funzionale alla manifestazione di un ragionato dissenso sull'opportunità dell'esposto.
Quanto al profilo del diritto di cronaca, esso difetta già per mancanza del requisito della verità dei fatti attribuiti agli avvocati e, in ogni caso, resta assorbito dalla constatazione che l'offesa non si limita alla narrazione o valutazione dell'iniziativa, ma incide direttamente sulla dignità personale e professionale degli interessati, travalicando i limiti del legittimo racconto di un fatto di interesse pubblico. Neppure i richiami al contesto conflittuale e alla “storica” contrapposizione tra giornalismo d'inchiesta e penalisti ovvero alle condizioni personali dell'appellante o al fenomeno della desensibilizzazione linguistica in certi ambiti sono idonei a giustificare il linguaggio utilizzato: essi possono spiegare la scelta di toni forti, ma non legittimare l'uso di immagini e metafore che esulano dalla dialettica sulle idee e scivolano in una rappresentazione degli avvocati come strumenti di un clan mafioso e come “cani” liberati per intimidire i giornalisti.
Il linguaggio adoperato, lungi dall'essere mera coloritura polemica, assume connotati gravemente offensivi e suggestivi di condotte illecite, eccedendo, per intensità e contenuto, il necessario per esprimere dissenso sulla scelta di presentare un esposto disciplinare nei confronti dei giornalisti.
In punto di elemento soggettivo dell'illecito, va ribadito che ai fini della responsabilità civile per diffamazione non è richiesta la prova del dolo, essendo sufficiente la colpa.
Nel caso di specie la condotta dell'appellante si presenta quanto meno colposa: un giornalista esperto, dotato di piena consapevolezza del significato delle parole e della loro diffusività sui social network, non poteva non prevedere l'effetto lesivo di affermazioni particolarmente e inutilmente offensive, non sostenute da alcuna previa verifica circa la loro veridicità.
Irrilevante, ai fini che qui interessano, è infine la ricorrenza della provocazione di cui all'art. 599 comma 2 c.p.
Essa ha natura di scusante, incidendo sulla rimproverabilità soggettiva dell'agente in sede penale, ma non elimina l'antigiuridicità del fatto né il carattere oggettivamente lesivo della condotta;
non
è, pertanto, idonea ad escludere la responsabilità civile per i danni derivanti dall'illecito.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Ogni ulteriore questione, di merito e di rito, resta assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla somma complessivamente riconosciuta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11563/2020, ogni diversa domanda,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto