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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
TT IA, AT
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24105025654 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24105025654 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 17.12.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 24105025654, notificato il 27 settembre 2024, con riferimento all'atto registrato a “BENEVENTO il 19/08/2024 al n. 7425 Serie 1T”, con il quale
Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 prorogavano la durata del diritto di superficie concesso a Società_1 s.r.l., fino al al 31.01.2055.
Eccepiva che l'atto di proroga, ai fini dell'imposta di registro, non soggiaceva all'imposta proporzionale del
15%; che non era stato attivato il contraddittorio preventivo
Concludeva chiedendo “dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato (doc. 2) e, per l'effetto, annullarlo e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in base ad esso;
condannare l'Ufficio fiscale al rimborso degli oneri tributari, veicolati da detto provvedimento e assolti prima della sentenza, con integrale vittoria delle spese processuali, inclusive del contributo unificato per gli atti giudiziari, del contributo previdenziale C.N.A.P. (4%) e dell'IVA (22%), come per legge”.
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso.
Concludeva chiedendo “1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Con memorie integrative, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, stante l'accordo conciliativo raggiunto.
Il Collegio ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo in data 21.02.2025 prodotto da AGENZIA, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
TT IA, AT
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24105025654 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24105025654 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 17.12.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 24105025654, notificato il 27 settembre 2024, con riferimento all'atto registrato a “BENEVENTO il 19/08/2024 al n. 7425 Serie 1T”, con il quale
Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 prorogavano la durata del diritto di superficie concesso a Società_1 s.r.l., fino al al 31.01.2055.
Eccepiva che l'atto di proroga, ai fini dell'imposta di registro, non soggiaceva all'imposta proporzionale del
15%; che non era stato attivato il contraddittorio preventivo
Concludeva chiedendo “dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato (doc. 2) e, per l'effetto, annullarlo e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in base ad esso;
condannare l'Ufficio fiscale al rimborso degli oneri tributari, veicolati da detto provvedimento e assolti prima della sentenza, con integrale vittoria delle spese processuali, inclusive del contributo unificato per gli atti giudiziari, del contributo previdenziale C.N.A.P. (4%) e dell'IVA (22%), come per legge”.
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso.
Concludeva chiedendo “1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Con memorie integrative, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, stante l'accordo conciliativo raggiunto.
Il Collegio ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo in data 21.02.2025 prodotto da AGENZIA, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.