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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 26/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1431, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato al Giglio di Parte_1 C.F._1
Veroli (FR), Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Paniccia, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, ha dedotto che: 1) dal 1974 al Parte_1
1976 aveva lavorato come meccanico di camion per calcestruzzi, dal 1977 al 1986 aveva lavorato presso una fabbrica di batterie e dal 2018 aveva svolto mansioni di coltivatore diretto;
2) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era stato sottoposto a movimenti ripetuti, prolungati e continuativi
- con spostamenti manuali dei carichi eseguiti con impegno funzionale gravoso e con sovraccarico
1 biomeccanico del tratto lombare . nonché a posture incongrue;
3) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale”, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma CP_1
senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura dell'8%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“spondilodiscoatrosi della colonna vertebrale lombare con protrusioni multiple”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attore non può dirsi soddisfatto il rapporto di causa-effetto tra le predette attività e la malattia denunciata, considerato che: 1) dall'esame strumentale del luglio 2021, effettuato quando il ricorrente aveva 69 anni, risulta un quadro radiologico di modica artrosi e protrusioni lombari, quadro compatibile con quello che può presentare un soggetto di pari sesso ed età; 2) tra l'altro, nel 2021, il ricorrente, dopo un lungo periodo di inattività aveva interrotto anche l'ultima attività lavorativa
(durata due anni come coltivatore diretto) perché era pensionato dal novembre 2019; 3) le patologie osteoarticolari hanno una genesi multifattoriale e con l'avanzare dell'età, in assenza di attività lavorativa da vari anni, i fattori genetici e il fisiologico invecchiamento risultano diventare preminenti;
4) pertanto, il peggioramento della sintomatologia dolorosa, in un soggetto di 73 anni, è derivato dal fisiologico invecchiamento.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
2 - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 26/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1431, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato al Giglio di Parte_1 C.F._1
Veroli (FR), Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Paniccia, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, ha dedotto che: 1) dal 1974 al Parte_1
1976 aveva lavorato come meccanico di camion per calcestruzzi, dal 1977 al 1986 aveva lavorato presso una fabbrica di batterie e dal 2018 aveva svolto mansioni di coltivatore diretto;
2) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era stato sottoposto a movimenti ripetuti, prolungati e continuativi
- con spostamenti manuali dei carichi eseguiti con impegno funzionale gravoso e con sovraccarico
1 biomeccanico del tratto lombare . nonché a posture incongrue;
3) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale”, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma CP_1
senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura dell'8%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“spondilodiscoatrosi della colonna vertebrale lombare con protrusioni multiple”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attore non può dirsi soddisfatto il rapporto di causa-effetto tra le predette attività e la malattia denunciata, considerato che: 1) dall'esame strumentale del luglio 2021, effettuato quando il ricorrente aveva 69 anni, risulta un quadro radiologico di modica artrosi e protrusioni lombari, quadro compatibile con quello che può presentare un soggetto di pari sesso ed età; 2) tra l'altro, nel 2021, il ricorrente, dopo un lungo periodo di inattività aveva interrotto anche l'ultima attività lavorativa
(durata due anni come coltivatore diretto) perché era pensionato dal novembre 2019; 3) le patologie osteoarticolari hanno una genesi multifattoriale e con l'avanzare dell'età, in assenza di attività lavorativa da vari anni, i fattori genetici e il fisiologico invecchiamento risultano diventare preminenti;
4) pertanto, il peggioramento della sintomatologia dolorosa, in un soggetto di 73 anni, è derivato dal fisiologico invecchiamento.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
2 - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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