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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
In data 27 maggio 2025 il giudice della seconda sezione civile dott. Daniele Carlo Madia dà atto di aver esaminato la causa n. 1560/2022 R.G., promossa da:
(C.F. e P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, n.226/C, presso lo studio dell'avv. Nunzio Giannetto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
, nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Taormina (ME), viale Europa, 267, C.F. ; C.F._1
- convenuto contumace -
e nei confronti di
, Messina il 24.10.1971 (c.f. ) residente in CP_2 C.F._2
Torregrotta (ME) viale Europa, 267;
- convenuta contumace -
e di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
residente in [...]; C.F._3
- convenuto contumace - avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter cpc.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Nunzio Giannetto per parte attrice;
considerato che
parte attrice, precisando le proprie conclusioni, ha insistito nelle domande articolate in atti e verbali di causa;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PRONUNCIA
1 Sentenza ex art. 128 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, notificato nelle date del 21.03.2022, 2.04.2022 e 12.04.2022, l'
[...]
, subentrata a titolo universale a Riscossione Sicilia S.p.a., conveniva in Parte_2
giudizio , e chiedendo la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere dal sig. e dalla moglie in favore del figlio Controparte_1 CP_2 [...]
, con atto in Notaio del 01.08.2017, n. 18391 rep – raccolta n. 6625, Controparte_3 Per_1
avente ad oggetto la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa familiare, sito nel comune di Torregrotta, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie catastale di mq
55 (nel catasto fabbricati, foglio 3, particella 2567: a) sub. 4, viale Europa snc., pianoT-1-2, cat. A/7, vanì 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte ma. 424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre
20 15; b) sub. 3, viale Europa snc.. piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale ma. 55, rendita euro 83,15. derivante dal sub. 1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME42028 del 31 gennaio 2014).
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rilevava l'esistenza di un suo credito pari ad €
203.031,75 derivante dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali da parte di Controparte_1
Lamentava, pertanto, che il sig. , in forza del predetto atto di
[...] Controparte_1
donazione, avesse inteso privare il creditore delle garanzie necessarie per recuperare il credito.
I convenuti, seppur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 27.05.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione mediante note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_1 [...]
e non costituitesi in giudizio nonostante la ritualità della CP_2 Controparte_3
citazione.
Ciò premesso, la proposta azione revocatoria ordinaria è fondata e va accolta, in quanto le risultanze processuali comprovano la sussistenza dei relativi presupposti ex art. 2901 c.c.
2 Si riscontra, in primo luogo, un credito certo, liquido ed esigibile in capo all'
[...]
. Controparte_4
Il debito erariale e contributivo di ammonta, invero, alla data del Controparte_1
3.10.2024, in base estratti di ruolo allegati in atti, ad € 133.811,05.
Per condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. Civ. 09.06.2016 n. 11794; Cass. n. 11028 del 09/05/2018).
Parte attrice con la produzione degli estratti di ruolo ha quindi documentato il proprio credito.
Sussiste poi il requisito dell'eventus damni.
Con l'avvenuta donazione al figlio della quota di proprietà sull'immobile ubicato in
Torregrotta, ha sicuramente modificato quantitativamente, in senso Controparte_1
peggiorativo, la garanzia costituita dal proprio patrimonio immobiliare, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020, n. 12901, secondo la quale è interesse del creditore a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale).
In tal senso si ricorda che, per costante giurisprudenza la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433;
Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n.
25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo
3 dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
L'atto di donazione in esame è idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Sussiste, altresì, la scientia damni. Con lettera raccomandata notificata al debitore 02.11.2016,
dava comunicazione preventiva ad Parte_2 Controparte_1 dell'avvenuta iscrizione di ipoteca n. 29576201600061163 per un importo totale di € 203.031,75.
L'atto di donazione è stato stipulato in 01.08.2017, successivamente alla notifica dell'avvenuta iscrizione di ipoteca. Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito risultano, poi, notificati e sorti in data anteriore rispetto all'atto di disposizione.
La successione temporale tra gli eventi sopra descritti lascia pochi dubbi in merito alla piena consapevolezza da parte del sig. sia del proprio debito fiscale e contributivo Controparte_1
ormai cristallizzato, sia del probabile avvio di ulteriori azioni da parte di Pt_2 Parte_2
successive all'iscrizione di ipoteca, sia di operare al fine di tutelare definitivamente
[...]
l'abitazione familiare donandola al figlio.
La gratuità della donazione esime dalla valutazione del consilium fraudis in capo ai donatari.
Ciò nondimeno, è indubbio che nel caso di specie anche il donatario fosse consapevole dello scopo perseguito con l'atto di donazione e del pregiudizio arrecato al creditore stante lo stretto vincolo di parentela (congiunti) tra i contraenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di donazione del 02.11.2017 con il quale il Parte_2
sig. ha trasferito gli immobili sotto indicati per i diritti e le quote come Controparte_1
specificati in atto a favore del figlio , e segnatamente il seguente atto: a) Controparte_3 con atto in Notar Dott.ssa Notaio in Messina, rogato in data 01.08.2017 Persona_2
numero di repertorio 18391 - raccolta n. 6625 (atto trascritto in data 02.08.2017 con nota di trascrizione n. 108 del 02.08.2017 al n. 19091 reg. generale e n. 14635 reg. particolare) il sig.
e il coniuge sig.ra ciascun per i propri diritti e unitamente Controparte_1 CP_2
per l'intero e in regime di comunione legale dei beni, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio con reciproco diritto di accrescimento donavano al figlio , che allo stesso Controparte_3
titolo accetta ed acquista la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa unifamiliare, sito nel comune di TORREGROTTA, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie
4 catastale di mg. 55 (metri quadrati cinquantacinque), il tutto confinante con detta via, con fabbricato individuato dalla particella 2200, con terreni annessi ai fabbricati individuati dalle particene 2568 e
1493, e con terreni individuati dalle particene 2117, 1799 e 1491.
Nel catasto fabbricati è riportato in ditta esatta, foglio 3, particella 2567:
- sub. 4, viale Europa snc., piano T-1-2. cat. A/7, vani 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte mq. 424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre 2015;
- sub. 3, viale Europa snc., piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale mq. 55, rendita euro 83,15, derivante dal sub. 1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo
ME42028 del 31 gennaio 2014.
Le spese di giudizio vanno posto a carico dei convenuti in solido in quanto soccombenti e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i valori trai i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella iscritta al n. 1560/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara, in accoglimento della domanda di revocazione svolta da parte attrice, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di Parte_2
donazione del 02.11.2017 con il quale il sig. ha trasferito gli immobili Controparte_1
sotto indicati per i diritti e le quote come specificati in atto a favore del figlio Controparte_3
e segnatamente dichiara inefficace il seguente atto: con atto in Notar Dott.ssa
[...]
, Notaio in Messina, rogato in data 01.08.2017 numero di repertorio Persona_2
18391 - raccolta n. 6625 (atto trascritto in data 02.08.2017 con nota di trascrizione n. 108 del
02.08.2017 al n. 19091 reg. generale e n. 14635 reg. particolare) il sig. Controparte_1
e il coniuge sig.ra ciascun per i propri diritti e unitamente per l'intero e in regime CP_2
di comunione legale dei beni, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio con reciproco diritto di accrescimento donavano al figlio , che allo stesso titolo accetta Controparte_3
ed acquista la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa unifamiliare, sito nel comune di TORREGROTTA, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie catastale di mg. 55 (metri quadrati cinquantacinque), il tutto confinante con detta via, con fabbricato individuato dalla particella 2200, con terreni annessi ai fabbricati individuati
5 dalle particene 2568 e 1493, e con terreni individuati dalle particene 2117, 1799 e 1491. Nel catasto fabbricati è riportato in ditta esatta, foglio 3, particella 2567: - sub. 4, viale Europa snc., piano T-1-2. cat. A/7, vani 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte mq.
424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre 2015; - sub. 3, viale Europa snc., piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale mq. 55, rendita euro 83,15, derivante dal sub.
1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME42028 del 31 gennaio 2014.
2. Dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
3. Condanna , e , in solido, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
al pagamento in favore di , delle spese di giudizio, liquidate Parte_2 in € 173,12 per spese vive, € 379,50 prenotate a debito ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
6
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
In data 27 maggio 2025 il giudice della seconda sezione civile dott. Daniele Carlo Madia dà atto di aver esaminato la causa n. 1560/2022 R.G., promossa da:
(C.F. e P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, n.226/C, presso lo studio dell'avv. Nunzio Giannetto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
, nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Taormina (ME), viale Europa, 267, C.F. ; C.F._1
- convenuto contumace -
e nei confronti di
, Messina il 24.10.1971 (c.f. ) residente in CP_2 C.F._2
Torregrotta (ME) viale Europa, 267;
- convenuta contumace -
e di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
residente in [...]; C.F._3
- convenuto contumace - avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter cpc.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Nunzio Giannetto per parte attrice;
considerato che
parte attrice, precisando le proprie conclusioni, ha insistito nelle domande articolate in atti e verbali di causa;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PRONUNCIA
1 Sentenza ex art. 128 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, notificato nelle date del 21.03.2022, 2.04.2022 e 12.04.2022, l'
[...]
, subentrata a titolo universale a Riscossione Sicilia S.p.a., conveniva in Parte_2
giudizio , e chiedendo la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere dal sig. e dalla moglie in favore del figlio Controparte_1 CP_2 [...]
, con atto in Notaio del 01.08.2017, n. 18391 rep – raccolta n. 6625, Controparte_3 Per_1
avente ad oggetto la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa familiare, sito nel comune di Torregrotta, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie catastale di mq
55 (nel catasto fabbricati, foglio 3, particella 2567: a) sub. 4, viale Europa snc., pianoT-1-2, cat. A/7, vanì 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte ma. 424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre
20 15; b) sub. 3, viale Europa snc.. piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale ma. 55, rendita euro 83,15. derivante dal sub. 1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME42028 del 31 gennaio 2014).
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rilevava l'esistenza di un suo credito pari ad €
203.031,75 derivante dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali da parte di Controparte_1
Lamentava, pertanto, che il sig. , in forza del predetto atto di
[...] Controparte_1
donazione, avesse inteso privare il creditore delle garanzie necessarie per recuperare il credito.
I convenuti, seppur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 27.05.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione mediante note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_1 [...]
e non costituitesi in giudizio nonostante la ritualità della CP_2 Controparte_3
citazione.
Ciò premesso, la proposta azione revocatoria ordinaria è fondata e va accolta, in quanto le risultanze processuali comprovano la sussistenza dei relativi presupposti ex art. 2901 c.c.
2 Si riscontra, in primo luogo, un credito certo, liquido ed esigibile in capo all'
[...]
. Controparte_4
Il debito erariale e contributivo di ammonta, invero, alla data del Controparte_1
3.10.2024, in base estratti di ruolo allegati in atti, ad € 133.811,05.
Per condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. Civ. 09.06.2016 n. 11794; Cass. n. 11028 del 09/05/2018).
Parte attrice con la produzione degli estratti di ruolo ha quindi documentato il proprio credito.
Sussiste poi il requisito dell'eventus damni.
Con l'avvenuta donazione al figlio della quota di proprietà sull'immobile ubicato in
Torregrotta, ha sicuramente modificato quantitativamente, in senso Controparte_1
peggiorativo, la garanzia costituita dal proprio patrimonio immobiliare, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020, n. 12901, secondo la quale è interesse del creditore a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale).
In tal senso si ricorda che, per costante giurisprudenza la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433;
Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n.
25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo
3 dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
L'atto di donazione in esame è idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Sussiste, altresì, la scientia damni. Con lettera raccomandata notificata al debitore 02.11.2016,
dava comunicazione preventiva ad Parte_2 Controparte_1 dell'avvenuta iscrizione di ipoteca n. 29576201600061163 per un importo totale di € 203.031,75.
L'atto di donazione è stato stipulato in 01.08.2017, successivamente alla notifica dell'avvenuta iscrizione di ipoteca. Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito risultano, poi, notificati e sorti in data anteriore rispetto all'atto di disposizione.
La successione temporale tra gli eventi sopra descritti lascia pochi dubbi in merito alla piena consapevolezza da parte del sig. sia del proprio debito fiscale e contributivo Controparte_1
ormai cristallizzato, sia del probabile avvio di ulteriori azioni da parte di Pt_2 Parte_2
successive all'iscrizione di ipoteca, sia di operare al fine di tutelare definitivamente
[...]
l'abitazione familiare donandola al figlio.
La gratuità della donazione esime dalla valutazione del consilium fraudis in capo ai donatari.
Ciò nondimeno, è indubbio che nel caso di specie anche il donatario fosse consapevole dello scopo perseguito con l'atto di donazione e del pregiudizio arrecato al creditore stante lo stretto vincolo di parentela (congiunti) tra i contraenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di donazione del 02.11.2017 con il quale il Parte_2
sig. ha trasferito gli immobili sotto indicati per i diritti e le quote come Controparte_1
specificati in atto a favore del figlio , e segnatamente il seguente atto: a) Controparte_3 con atto in Notar Dott.ssa Notaio in Messina, rogato in data 01.08.2017 Persona_2
numero di repertorio 18391 - raccolta n. 6625 (atto trascritto in data 02.08.2017 con nota di trascrizione n. 108 del 02.08.2017 al n. 19091 reg. generale e n. 14635 reg. particolare) il sig.
e il coniuge sig.ra ciascun per i propri diritti e unitamente Controparte_1 CP_2
per l'intero e in regime di comunione legale dei beni, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio con reciproco diritto di accrescimento donavano al figlio , che allo stesso Controparte_3
titolo accetta ed acquista la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa unifamiliare, sito nel comune di TORREGROTTA, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie
4 catastale di mg. 55 (metri quadrati cinquantacinque), il tutto confinante con detta via, con fabbricato individuato dalla particella 2200, con terreni annessi ai fabbricati individuati dalle particene 2568 e
1493, e con terreni individuati dalle particene 2117, 1799 e 1491.
Nel catasto fabbricati è riportato in ditta esatta, foglio 3, particella 2567:
- sub. 4, viale Europa snc., piano T-1-2. cat. A/7, vani 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte mq. 424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre 2015;
- sub. 3, viale Europa snc., piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale mq. 55, rendita euro 83,15, derivante dal sub. 1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo
ME42028 del 31 gennaio 2014.
Le spese di giudizio vanno posto a carico dei convenuti in solido in quanto soccombenti e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i valori trai i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella iscritta al n. 1560/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara, in accoglimento della domanda di revocazione svolta da parte attrice, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di Parte_2
donazione del 02.11.2017 con il quale il sig. ha trasferito gli immobili Controparte_1
sotto indicati per i diritti e le quote come specificati in atto a favore del figlio Controparte_3
e segnatamente dichiara inefficace il seguente atto: con atto in Notar Dott.ssa
[...]
, Notaio in Messina, rogato in data 01.08.2017 numero di repertorio Persona_2
18391 - raccolta n. 6625 (atto trascritto in data 02.08.2017 con nota di trascrizione n. 108 del
02.08.2017 al n. 19091 reg. generale e n. 14635 reg. particolare) il sig. Controparte_1
e il coniuge sig.ra ciascun per i propri diritti e unitamente per l'intero e in regime CP_2
di comunione legale dei beni, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio con reciproco diritto di accrescimento donavano al figlio , che allo stesso titolo accetta Controparte_3
ed acquista la proprietà del fabbricato per civile abitazione, tipologia villa unifamiliare, sito nel comune di TORREGROTTA, viale Europa n. 267, composto da tredici vani catastali tra piano terra, primo e secondo piano, con annessa corte circostante e garage di pertinenza, della superficie catastale di mg. 55 (metri quadrati cinquantacinque), il tutto confinante con detta via, con fabbricato individuato dalla particella 2200, con terreni annessi ai fabbricati individuati
5 dalle particene 2568 e 1493, e con terreni individuati dalle particene 2117, 1799 e 1491. Nel catasto fabbricati è riportato in ditta esatta, foglio 3, particella 2567: - sub. 4, viale Europa snc., piano T-1-2. cat. A/7, vani 13, superficie catastale lorda mq. 435, escluse aree scoperte mq.
424, rendita euro 1.275,65, derivante dal sub. 2, in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME160557 del 19 ottobre 2015; - sub. 3, viale Europa snc., piano terra, cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 46, superficie catastale mq. 55, rendita euro 83,15, derivante dal sub.
1 in dipendenza della denuncia di variazione protocollo ME42028 del 31 gennaio 2014.
2. Dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
3. Condanna , e , in solido, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
al pagamento in favore di , delle spese di giudizio, liquidate Parte_2 in € 173,12 per spese vive, € 379,50 prenotate a debito ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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