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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con Ricorso per separazione personale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 19.02.2025
da
1) DE RO DR, nato a [...] il [...] residente in [...] - codice fiscale , difeso e rappresentato, in virtù di delega in C.F._1 calce al presente atto, dall'avv Vito Sena - CF – PEC: C.F._2 del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1 quest'ultimo, in Milano alla Via Stampa 14 -per ogni comunicazione/avviso di cancelleria si chiede di utilizzare la seguente PEC: Email_1
e
2) SE IS nata a [...] in data [...] residente in [...]; codice fiscale: difesa e rappresentata, in virtù di delega in C.F._3 calce al presente atto, dall'avv. Vito Sena (C.F: ) del Foro di Monza ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano alla Via Stampa n. 14 . per ogni comunicazione/avviso della cancelleria si chiede di utilizzare la seguente PEC:
Email_1
1) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Milano il 21.06.2003 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano n.0445 Serie A -Parte 2 ( doc.1 ) ;
-dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: DE RO IA nata a [...] il [...] residente a [...]; codice fiscale: DRSSRI06E50F205 autosufficiente/maggiorenne;
DE RO UR nata a [...] il [...] residente in [...];
CF: , minore di età non economicamente autosufficiente. C.F._4
2) il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi DE RO DR E SE
IS ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, e per l'effetto
pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Milano in via Senigallia n.07 rimarrà alla OR EG ST e le figlie De OS AU minorenne e De OS SI, maggiorenne rimarranno ad abitare con la madre e, il padre incontrerà la figlia maggiorenne De OS SI in base ad accordi giornalieri, lo stesso varrà per i Weekend;
2) la figlia De OS AU ancora minorenne abiterà in pianta stabile con la madre nell'appartamento di via Senigallia 7 Milano ed il padre incontrerà la stessa tre volte alla settimana previo accordo telefonico anche con la madre;
la Figlia De OS AU trascorrerà un weekend con la madre e uno col padre previo accordi precedenti anche con la madre
3) le vacanze estive 15 gg col padre e 15 con la madre, le vacanze natalizie 7 gg col padre e 7 con la madre in base ad accordi che verranno presi anno per anno .
4) il Sig De OS RE continuerà a versare mensilmente la rata del mutuo sull'appartamento di via Senigallia n 07 Milano pari a euro 535,00= mensili;
5) il Sig De OS RE si impegna ad estinguere il mutuo restante sull'appartamento di via
Senigallia n. 07 Milano entro e non oltre il dicembre 2028 ; 6) Il sig De OS RE verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne non autonoma economicamente, De OS AU la somma di €300,00= mensili entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come per legge e facendo riferimento altresì, alle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017;
7) nulla sarà versato alla figlia De OS SI, maggiorenne ed autonoma economicamente come dimostrato dal contratto di lavoro;
8) Il sig De OS RE si impegna a far data dalla sentenza di separazione a versare in favore delle due figlie De OS AU e De OS SI la somma di €.3.000,00= per ciascuna ogni anno per tre anni;
9) Nessun mantenimento verrà versato alla OR EG ST essendo la medesima economicamente autonoma;
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi DE RO DR, nato a [...] il [...] residente in [...] - codice fiscale
, e SE IS nata a [...] in data [...] C.F._1 residente in [...]; codice fiscale: che hanno C.F._3 contratto matrimonio a Milano il 21.06.2003 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano n.0445 Serie A -Parte 2 ;
2) alle su riportate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG