Sentenza 16 luglio 2003
Massime • 2
L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 cod. civ..
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11129 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCULO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA LL Soc. coop. a r.l. in liquidazione, LL COMMERCIALE S.r.l., rispettivamente in persona del liquidatore e dell'amministratore unico, entrambe elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 70, presso lo studio dell'avv. Rosanna Gerarda Bisceglie, unitamente all'avv. Ermindo Tucci del Foro di Lucca che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LA LL, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi n. 68, presso l'avv. Luigi Ulissi, unitamente all'avv. Leonardo Lapasin Zorzit del Foro di Lucca, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché IA RC LL, LL POMPE NAVALI CERPELU S.r.l.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1224/99 del 29 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 dal Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto notificato il 5 marzo 1991, le signore MA e IL EL PE convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, le società Nuova Capelli coop. a r.L, PE Commerciale s.r.l., PE Pompe Navali s.r.l. esponendo:
- che il loro cognome figurava quale parte integrante delle sociali utilizzate dalle società convenute, costituite di recente in quella zona;
- che tale utilizzazione non era stata da autorizzata da esse attrici ed era dovuta, presumibilmente, alla circostanza che l'oggetto specifico dell'attività esercitata da dette società (costruzione e commercio di pompe idrauliche) era identico a quella svolta in passato, con notevole successo, da loro familiari;
- che da tale uso indebito le società convenute avevano tratto, con danno di esse attrici, un guadagno notevole. Tanto premesso, le signore PE chiedevano che fosse inibito, alle convenute, ogni ulteriore utilizzazione del loro cognome e che dette società fossero condannate al risarcimento dei danni derivati da tale illegittimo comportamento. Le convenute replicavano:
- che l'inserimento del patronimico "PE" nelle loro denominazioni sociali traeva origine da un'iniziativa del padre delle attrici, ing. AT PE, che nel 1961 aveva conferito la propria azienda individuale in una s.p.a.", che assunse la denominazione "PE s.p.a., utilizzata anche come contrassegno identificativo dell'attività sociale;
- che tale società fu successivamente trasformata nella "PE s.r.l.", la quale aveva, a sua volta costituito la "PE Pompe Navali s.r.l.";
- che, a seguito del fallimento della "PE s.r.l. l'azienda venne rilevata dalla "Nuova PE soc. coop. a r.l";
- che l'uso del patronimico nelle loro denominazioni sociali non poteva dirsi quindi indebito, ne' aveva comunque causato alcun pregiudizio alle attrici, dal momento che esse non esercitavano, con tale denominazione, alcuna attività imprenditoriale. 1.1 - La domanda risarcitoria veniva respinta dal Tribunale, sul rilievo che mancava "ogni idoneo elemento probatorio di supporto". Quella diretta alla cessazione del fatto lesivo veniva invece accolta, in base alla considerazione che l'uso del patronimico, da parte delle società convenute, quale elemento integrante delle rispettive denominazioni sociali, era da ritenersi, non solo "indebito" (perché non legittimato dal consenso al trasferimento della ditta ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, c.c.), ma anche "potenzialmente" lesivo per le attrici, cui per legge era stato era stato attribuito. E che, pertanto, ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dello strumento di tutela accordato dall'art. 7 c.c. a tutela del diritto al nome.
La sentenza veniva appellata solo dalle società convenute. Il gravame era respinto dalla Corte territoriale, ribadendo l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal citato art. 7 c.c. 1.2 - Le società "Nuova PE soc. coop. a r.l." e "PE Commerciale s.r.l." chiedono la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso al cui accoglimento si oppone solo la signora MA PE. La signora IL EL PE e la "PE Pompe Navali s.r.l." non svolgono alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 - La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto delle signore PE di opporsi all'utilizzazione del proprio cognome, da parte delle società ricorrenti, quale parte integrante delle rispettive denominazioni sociali, ponendo in evidenza che tale uso, non legittimato dal consenso al trasferimento della ditta nella quale era inserito, doveva ritenersi indebito e, quindi, tale da giustificare l'accoglimento dell'Inibitoria avanzata dalle attrici sulla base di quanto previsto dall'art.7 c.c.. 3 - L'esattezza di tale assunto viene contestata dalle ricorrenti con i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, con i quali la sentenza impugnata viene censurata per non aver dato conto in maniera adeguata delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e, comunque, per non aver considerato, in violazione del citato art. 7 c.c.. a) che la liceità, o meno, dell'utilizzazione del nome altrui nella composizione dei segni distintivi deve essere valutata (non in base a quanto previsto dalla norma da ultimo ricordata, ma) alla stregua della specifica disciplina dettata in materia di segni distintivi relativi alle attività d'impresa;
b) che le attrici non svolgevano alcuna attività concorrenziale rispetto a quella esercitata da esse esponenti;
c) che non era emerso nessun elemento atto a giustificare il convincimento che le attrici avessero risentito un pregiudizio, sia pure solo potenziale, dall'inserimento del loro cognome nelle denominazioni sociali delle società ricorrenti.
4 - Nel risolvere una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha enunciato il principio che, al fine verificare se l'uso di un nome altrui quale parte integrante della propria ditta (o della propria denominazione sociale) sia stato (o meno) "indebito", deve farsi riferimento (non alla tutela accordata al diritto al nome quale diritto della personalità, ma) "alla disciplina specifica che la legge riserva ai tali segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale", traendo da tale premessa la conclusione che "un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri il proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale" (Cass. 6 aprile 1995, n. 4036). Era accaduto che una società, dopo aver acquistato uno stabilimento industriale ormai in disuso, aveva preso ad utilizzare, come contrassegno identificativo della propria attività, la ditta del precedente titolare dell'impresa, costituita dal suo cognome: questa Corte, pur affermando che la vendita dello stabilimento non aveva comportato la cessione dell'azienda, ha riconosciuto legittimo l'uso del cognome da parte della società acquirente, in base alla considerazione che al momento dell'acquisto la sua attività era ormai cessata ed erano quindi venuti meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 2565, primo comma, c.c., il quale stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
4.1 - Nell'enunciare il principio sopra riferito, questa Corte si era richiamata ad una sua sentenza (Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716), che però aveva riguardo ad una fattispecie diversa. In quel caso veniva, infatti, in considerazione la legittimità (non già, come nel caso di specie, dell'inclusione in una denominazione sociale del nome di una persona estranea alla società, ma) dell'utilizzazione di una denominazione sociale altrui quale segno distintivo dei propri prodotti. Il riferimento agli artt. 6 e 7 c.c., non riguardava, pertanto, un elemento costitutivo (il nome della persona fisica) della denominazione sociale, ma quest'ultima nella sua interezza, considerata, prima ancora che quale "ditta", come "nome" della società e, quindi, quale contrassegno idoneo ad identificarla, se del caso, anche al di fuori dei rapporti d'impresa.
L'art. 2567, secondo comma, c.c. dichiara espressamente applicabili al nome della società il principio fissato dall'art. 2564 dello stesso codice, che pone il divieto di adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore nei casi in cui la nuova ditta può creare confusione "per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui ... è esercitata", prescrivendo che in dette ipotesi la (nuova) ditta deve essere "integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarlà.
Ciò sta ad indicare che la denominazione sociale, pur costituendo il "nome" della società, è presa in considerazione dal legislatore, non diversamente dalla ditta, essenzialmente quale "mezzo di attrazione della clientela". E spiega, al tempo stesso, perché dovendosi accertare se la sua utilizzazione da parte di altro imprenditore, quale segno distintivo dei propri prodotti, potesse essere ritenuta (o meno) legittima si sia ritenuto che dovesse farsi capo, anziché all'art. 7 c.c., al citato art 2567 c.c. e alle norme da esso richiamate.
4.2 - La questione oggetto del presente giudizio (come di quello in cui è stata la sentenza, già ricordata, n. 4036/95) è invece diversa, poiché attiene, come si è accennato, alla legittimità dell'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale. Le norme appena ricordate non offrono alcun elemento per risolvere tale specifica questione, dalla cui soluzione dipende la definizione del presente giudizio, in quanto esse si limitano a disciplinare i rapporti tra imprenditori concorrenti e quelli tra le singole imprese e i soggetti ai quali è rivolta la loro attività. I criteri per valutare la legittimità dell'utilizzazione del nome altrui in detta ipotesi non possono, allora, che essere desunti dagli artt. 6 e 7 c.c., rettificando l'orientamento espresso con la sentenza n. 4036/95. Queste disposizioni riconoscono a ciascuna persona "il diritto" al nome che le è per legge attribuito e le accordano la possibilità di chiedere giudizialmente la "cessazione del fatto lesivo" tutte le volte che "possa" risentire pregiudizio dall'uso che altri "indebitamente" ne faccia, salvo il risarcimento dei danni. Diritto certamente diverso da quello di proprietà (poiché, se così fosse, l'uso del nome altrui dovrebbe considerarsi in ogni caso illegittimo) e che non comporta l'attribuzione di una posizione di esclusiva (essendo ammessa la possibilità di omonimie), ma pur sempre "diritto" e, come tale, non sacrificabile, salvo diversa disposizione di legge, senza il consenso del titolare. 4.3 - È pertanto evidente che l'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'Interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c.. La sentenza impugnata - nella parte in cui ha ritenuto che il conflitto tra le attrici e le società convenute dovesse essere risolto sulla base di quanto stabilito, in via generale, dagli artt. 6 e 7 c.c. e che, conseguentemente, non avendo le società convenute fornito la prova di avere titolo all'utilizzazione del cognome delle attrici, il suo inserimento nelle rispettive denominazioni sociali doveva ritenersi indebito - resiste quindi alle censure puntualizzate alle lettere a) e b)del p. 3.
È appena il caso di precisare che a conclusioni non diverse deve giungersi anche per giudicare della legittimità dell'inserimento del nome altrui nella ditta, poiché nemmeno la sua disciplina offre indicazioni normative specifiche per la soluzione di tale problema. A meno che non si ritenga applicabile l'art. 21, r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in tema di marchi, che esclude la possibilità di registrare come marchio "il nome di persona diversa da quello di chi chiede la registrazione quando la sua utilizzazione sia lesiva della "fama", del "credito" o del "decoro" di colui che *ha diritto di portare* il nome. Deve tuttavia considerarsi che tale disposizione fa salva la facoltà dell'Ufficio italiano brevetti di subordinare la registrazione del marchio al consenso dell'avente diritto al nome. E proprio questa previsione induce a dubitare della possibilità di applicare, sia pure in via di analogia, tale disciplina in detta ipotesi, data la mancanza, in tal caso, di un controllo preventivo assimilabile a quello affidato all'Ufficio italiano brevetti.
La presenza di una norma siffatta (la cui formulazione, a partire dalla "novella" degli anni '90, e' stata integrata disponendo che, quando il nome del terzo è "notorio", esso può essere utilizzato come marchio solo con il suo consenso: art. 21, d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480) non è tuttavia priva di rilievo ai fini della soluzione del problema dibattuto nel presente giudizio, poiché sta ad indicare che la tutela del nome civile non è totalmente assorbita da quella prevista per i segni distintivi.
5 - La doglianza specificata alla lettera c) dello stesso paragrafo è invece fondata.
L'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c. è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia "indebita" e che da tale comportamento illegittimo "possa" derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Della prima condizione si è già detto nel precedente paragrafo. Quanto all'altra, la formulazione della norma rende evidente che a giustificare l'accoglimento della misura è sufficiente la "possibilità" di un pregiudizio e non è, quindi, necessario che esso si sia già verificato.
È peraltro evidente che la ricorrenza di tale possibilità deve essere accertata in concreto. Sotto quest'ultimo riguardo la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente, essendosi la Corte, come già il Tribunale, limitata ad affermare la sufficienza di un danno "anche solo potenziale", ai fini dell'accoglimento dell'inibitoria, senza fornire la benché minima indicazione delle ragioni ritenute idonee a giustificare il convincimento che un pregiudizio siffatto fosse individuabile nel caso di specie. E tanto basta ad integrare gli estremi del vizio prefigurato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.. Entro tali limiti la sentenza deve essere quindi cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, perché tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, indichi, con maggiore compiutezza, i motivi per i quali ha ritenuto il comportamento delle società Nuova PE Soc. Coop. a r.l. e della società PE s.r.l., oltre che indebito, anche pregiudizievole, nei sensi sopra precisati, per le signore PE.
Il giudice di rinvio provvedere, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2003