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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pronunciata in esito all'udienza del 23.9.2025, nel processo civile di appello, iscritto al n.
3660/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 121/2020 del 16.1.2020, avente ad oggetto responsabilità civile aquiliana e vertente:
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di appello ex art. 83 C.F._2 cpc e 18 DM 44/2011 dall'Avv. Andrea Porzio (c.f. n. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Castellammare di Stabia, in via Volte 1, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
0813903502, all'indirizzo di posta elettronica o proprio indirizzo pec Email_1
; Email_2
APPELLANTE
E
1 CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN CASTELLAMMARE DI STABIA, VIA
ALVINO 24, in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa P.IVA_1 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado (ratificata dall'autorizzazione dell'assemblea condominiale ella costituzione in data 18.10.2021), dall'avv.
Francesco Molaro (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 del predetto procuratore, in Castellammare di Stabia in via Raiola 61, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al fax n. 08119463581 o all'indirizzo pec
, ; Email_3 Email_4
APPELLATO
E
in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado, dall'avv. Filomena Cinque (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio del predetto procuratore, in Vico Equense alla via Raffaele Bosco 327, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche all'indirizzo pec
; Email_5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.2.2018, conveniva dinanzi al tribunale di Torre Parte_2
Annunziata, il condominio del fabbricato sito in Castellammare di Stabia in via Alvino 24, in persona dell'amministratore pro tempore, spiegando le seguenti conclusioni: “dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Condominio di via Alvino 24, in persona dell'amministratore p.t. quale custode e vigilante del cespite in comunione;
per l'effetto, condannare detto condominio al risarcimento di tutti i danni a cosa subiti dall'esponente Parte_2
, in particolare quelli afferenti il proprio veicolo Smart, innanzi identificato, oltre indennizzo
[...] per il fermo tecnico forzato a causa del mancato uso del detto mezzo, da quantificare in base alle risultanze della documentazione allegata in atti, quindi alla descrizione analitica innanzi delineata, con il favore degli interessi legali e il danno per svalutazione monetaria dal dì del sinistro occorso all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In ordine ai fatti generatori della invocata responsabilità, la rappresentava che in data Pt_2
21.6.2017, verso le 18,30, mentre la vettura di sua proprietà, modello Smart, tg. FD732ER era in
2 sosta in Castellammare alla via Catello Fusco, questa veniva danneggiata al parabrezza ed in diversi punti della carrozzeria (parafango sinistro, paraurti anteriore, tettuccio anteriore, gruppi ottici anteriori, specchietto retrovisore e cofano) da calcinacci staccatisi dal frontalino di un balcone del convenuto condominio, in stato di fatiscenza, e precipitati sulla detta vettura. In diritto riteneva che tale danno fosse imputabile ex artt. 2043 e/o 2051 e/o 2053 c.c. al convenuto condominio per aver omesso di custodire, in buono stato di manutenzione, il fabbricato in detta sua parte.
In data 10.5.2018, interveniva volontariamente anche , proponendo la medesima Parte_1 domanda della in relazione ai danni (in particolare al parabrezza, cofano anteriore, Pt_2 parafango lato destro, tettuccio lato destro e sportello destro anteriore) subiti dal veicolo di sua proprietà, Fiat Panda, tg DD268ML, in esito al medesimo distacco dei calcinacci dal frontalino del balcone nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, e sulla base delle medesime ragioni in diritto.
Si costituiva tempestivamente, il 3.5.2018 il condominio del fabbricato sito in Castellammare in via
Alvino 24, chiedendo in via preliminare di poter chiamare in causa la al Controparte_1 fine della manleva con differimento dell'udienza. Nel merito eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi, con particolare riferimento alle modalità con le quali si sarebbe verificato il sinistro e l'esatta individuazione del balcone da cui si sarebbe distaccato il materiale, nonché l'esatto punto in cui le auto erano parcheggiate, ed ancora sul nesso causale. Inoltre, in diritto, osservava la natura non condominiale ma rientrante nella proprietà esclusiva delle unità di pertinenza dei frontalini dei balconi, se non presentano fregi ornamentali o decorativi, come nel caso di specie, con evidente carenza della propria legittimazione passiva.
Ancora, nel merito, contestava l'affermazione del difetto manutentivo, essendo il fabbricato in ottimo stato, essendo il fatto avvenuto per caso fortuito ed infine contestava il quantum dei danni
(da precisarsi ad onere degli istanti). Cont Autorizzata la chiamata in causa dell' e il relativo differimento, il convenuto procedeva, infine, alla chiamata in causa della società assicuratrice da cui essere manlevata in caso di condanna.
All'udienza così differita, si costituiva la aderendo alla già eccepita nullità Controparte_1 delle domande attoree per genericità, con riferimento in particolare alla lacunosa esposizione dei fatti, ma estendeva l'eccezione anche alla totale genericità della descrizione dei danni e loro quantificazione monetaria. Aderiva all'eccepito difetto di legittimazione passiva del condominio perché i balconi aggettanti ed i frontalini rientrano nella proprietà esclusiva delle unità di cui costituiscono pertinenza, e così la responsabilità connessa alla loro custodia. Escludeva la responsabilità del custode, o comunque riteneva esistente il concorso di colpa del danneggiato. Con Cont riferimento alla domanda di manleva dell'assicurato condominio, invece, la eccepiva la non
3 operatività della polizza, e l'omessa denuncia tempestiva del sinistro dal condominio all'assicurazione (avvenuta in data 4.7.2017, in esito a richiesta risarcitoria dei danneggiati del
28.6.2017).
Il Tribunale, superata implicitamente l'eccezione di nullità delle domande, ammetteva l'istruttoria, escutendo il teste: (cfr. udienza 10.10.2019), e ritenendo in esito la causa Testimone_1 matura per la decisione nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c..
In esito alle conclusioni orali delle parti, pronunciava in data 16.2020 la sentenza n. 121/2020 con la quale rigettava la domanda, condannando gli istanti al pagamento delle spese in favore del condominio e dell'assicurazione.
Il giudice condivideva la difesa dell'amministratore del fabbricato e riteneva fondata la carenza di legittimazione passiva del detto convenuto, ritenendo non fornita la prova della natura condominiale dei frontalini dei balconi, riportandosi alla costante giurisprudenza per cui questi sono beni comuni solo se presentano elementi decorativi o cromatici tali da essere funzionalmente connessi con l'estetica del fabbricato sotto il profilo del suo decoro architettonico.
Proponevano congiunto appello, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 19.10.2020
(nel termine dell'art. 327 cpc, prorogato a seguito della sospensione disposta per emergenza epidemiologica Covid 19 e per la sospensione feriale), e , Parte_1 Parte_2 chiedendo: “dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del condominio di via
Alvino 24 di Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore pro tempore, ex artt. 2043,
e/o 2051, e/o 2053 c.c. e quindi attribuibile alla condotta colposa unica ed esclusiva della medesima parte convenuta, la quale, come titolare e custode del cespite condominiale era tenuta ad eliminare tutte le caratteristiche potenzialmente lesive insite nella cosa propria, ergo incombeva sulla stessa un dovere di vigilanza e di manutenzione evidentemente omesso sull'intero manufatto onde evitare la produzione di danni a terzi”; e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni a cose subiti dagli appellanti, incluso il fermo tecnico, da quantificare sulla scorta della documentazione versata in atti, contenente la descrizione analitica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, chiedendo infine anche l'accoglimento della domanda di manleva.
Preliminarmente chiedevano di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendo che il gravame avesse un alto grado di fondatezza e l'esecuzione avrebbe potuto cagionare un elevato pregiudizio.
Con il primo ed unico motivo di doglianza, gli impugnanti contestavano la pronunciata carenza di legittimazione passiva, deducendo la natura condominiale dei frontalini in quanto elementi attinenti al decoro architettonico del fabbricato e con funzione di tipo estetico del prospetto. Ritenevano,
4 invero, la funzione decorativa come intrinseca dei frontalini dei balconi aggettanti o non, e dunque necessariamente parti comuni e, comunque, come evidente dalle fotografie del fabbricato interessato versate in atti (ed incluse nel copro dell'atto di appello), così come brani di una delibera condominiale del 17.6.2014 per l'affidamento dei lavori della facciata – anche frontalini
(produzione . Ritenevano, pertanto, errata la decisione del giudice in quanto viziata anche Pt_1 dalla omessa valutazione delle prove orali, riferendosi al teste , presente ai fatti, Testimone_1
e documentali (delibera assembleare di approvazione dei lavori e conseguente contatto di appalto – mai eseguito, stime dei danni, contenute in preventivi, allegazioni fotografiche), errore che si trasfondeva anche in una violazione dell'obbligo di motivazione.
Dopo l'esposizione del detto motivo, gli istanti procedevano alla rappresentazione degli elementi a fondamento della domanda, ribadendo quanto già detto, con integrazioni ed approfondimenti, individuando in diritto gli elementi, in alternativa degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c..
Si costituiva in data 30.12.2020 la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 della produzione documentale del verbale di delibera assembleare del 17.6.2014, contratto di appalto dei lavori approvati dal condominio e allegate relazioni tecniche, documentazione prodotta per la prima volta in appello, diversamente da quanto dedotto dall'appellante e suffragato dalla mancata apposizione del timbro di depositato della cancelleria sulla indicazione aggiuntiva dei detti documenti. Alla luce di tale evidenza riteneva da confermare la mancata prova della natura comune dei frontalini, nonché la mancanza di certezza del distacco dai frontalini dei calcinacci. Riteneva, inoltre, inverosimile la dinamica descritta in citazione, ovvero la caduta da un frontalino di pezzi di intonaco su due macchine di seguito parcheggiate, peraltro considerato che in corrispondenza dei frontalini, perpendicolarmente, vi era il marciapiedi, e non la carreggiata dove queste erano asseritamente parcheggiate. Contestava la mancata prova del danno, evidenziando la mancata allegazione fotografica di alcuni degli elencati danni (ad esempio, le ammaccature dello sportello e del parafango della Panda), e la mancata allegazione della documentazione fiscale delle riparazioni eseguite, nonché la mancata prova del fermo tecnico, tutti elementi di cui era onere dell'attore fornire allegazioni.
Reiterava ai sensi dell'art. 346 c.p.c.., le eccezioni afferenti al rapporto assicurativo, assorbite dal rigetto delle domande principale così come indicate nel primo grado.
Si costituiva altresì, in data 5.2.2021, il condominio di via Alvino 24, in persona dell'amministratore eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, per mancanza dell'indicazione delle parti della sentenza impugnate, nonché l'inammissibilità della documentazione presentata per la prima volta in appello (la stessa indicata dall'assicuratore), contestando al contempo la sua rilevanza, poiché non idonea a determinare un effettiva assunzione
5 di responsabilità da parte del condominio, alla luce della giurisprudenza dominante. Ancora, mancava la prova dell'esatto punto da cui era avvenuto il distacco, la non verosimiglianza del nesso causale posto che i balconi sovrastavano il marciapiedi e non la carreggiata, e contestava i danni e il loro ammontare, mancando la prova del fermo tecnico. Contestava le eccezioni riproposte dalla
[...]
CP_
, chiedendo, in caso di riforma di accogliere la domanda di manleva qui riproposta.
Entrambe le parti appellate si opponevano alla chiesta sospensiva difettandone i presupposti.
Instaurato il giudizio, dinanzi alla quinta sezione di questa Corte, con ordinanza resa in esito alla trattazione scritta del 15.6.2020, il Collegio rigettava la istanza di sospensiva per mancata prova del periculum, e osservava la mancata allegazione della delibera assembleare con cui l'amministratore era stato autorizzato a costituirsi nel secondo grado di giudizio, non trattandosi di una lite direttamente riferibile alle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 cc.
Seguiva allegazione della delibera di ratifica della costituzione dell'amministratore, assunta in data
18.10.2021 dal condominio, e prodotta nei tempi indicati dal collegio, delibera che sana il difetto di autorizzazione.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
24.1.2025, il presente procedimento perveniva dalla Quinta sezione Civile (1 bis) alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 23.9.2025, dopo discussione orale ex art. 281 sexies ante Cartabia c.p.c., tenuta dinanzi al Collegio in presenza, le parti precisavano le conclusioni, anche riportandosi alle note redatte prima dell'udienza e depositate rispettivamente in data 11.9.2025 (gli appellanti) e
12.9.2025 (le due parti appellate) e la causa veniva decisa con la presente sentenza allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti con conferma della pronuncia di primo grado.
Il gravame appare comunque ammissibile, disattendendo l'eccezione formulata dal condominio e dalla assicuratrice, in quanto conforme ai parametri normativi dettati dall'art. 342 c.p.c., secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale di legittimità (Cass. SSUU 27199/2017 e SSUU
36481/2022), per cui è sufficiente l'indicazione, oltre alla volontà di riforma della pronuncia, di una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, e dunque le questioni contestati e le doglianze ad essi riferibili,
6 senza invece necessitare formula sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, anche in considerazione della natura del giudizio in oggetto come revisio pripris instantiae. Non vi è dubbio, infatti, che il motivo di appello focalizza la questione contestata della natura non condominiale dei frontalini e ne espone una lunga ed accurata trattazione.
La doglianza tuttavia non appare fondata, in quanto la natura condominiale del resta Parte_3 sfornito di prova con riferimento al caso concreto, sia per le ragioni di diritto che sulla scorta delle circostanze di fatto.
In diritto va condivisa la motivazione resa dal Tribunale sulla natura dei frontalini dei balconi, i quali costituendo la parte finale dei balconi aggettanti, così come i predetti, non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto entrambi non necessari alla esistenza del fabbricato, né destinati all'uso o al servizio di esso, a meno che tali frontalini non svolgano una funzione estetica ed ornamentale per l'edificio, apportando degli elementi decorativi allo stesso (Cass. 637/2000;
Cass. 14076/2003, Cass. 14576/2004, Cass. 6624/2012, Cass. 30071/2017, Cass. 10484/2020).
Il predetto principio di diritto si estrinseca, pertanto in una regola generale per cui i frontalini, come parte, ovvero sezione laterale del bancone aggettante, ne segue le sorti di bene in proprietà esclusiva dell'unità di cui costituiscono prolungamento, ed in una regola particolare eccezionale, di appartenenza ai beni comuni, quando questi assumono la funzione decorativa della facciata dell'edificio, nei casi in cui essi abbiano in concreto tale ulteriore funzione.
Questa particolarità costituisce necessariamente un giudizio fattuale del giudice, non censurabile dinanzi alla Corte di Legittimità, se non per vizi od omissione della motivazione.
Peraltro, nella pronuncia impugnata, il Tribunale dà una condivisibile motivazione, riferendo che
“dall'esame della stessa chiaramente di evince come i frontalini esterni dei balconi dell'immobile in oggetto non hanno alcun rilievo ornamentale e/o architettonico tale da inserirsi nella facciata esterna dell'edificio, rappresentando, per la loro oggettiva conformazione, solo naturale prosecuzione dei balconi dei singoli condomini”.
Detta motivazione va pienamente condivisa: l'esame delle fotografie dello stabile allegata in atti
(cfr produzioni fotografiche allegato 3, produzione attorea in sede di costituzione) mostra l'assenza di qualsiasi elemento di pregio nella forma, nel colore o nelle decorazioni, tali da offrire una funzione decorativa al di là della mera funzionalità, non risultando sufficiente la mera diversa colorazione rispetto alla facciata, non offrendo da sola alcuna caratterizzazione dell'edificio.
Né peraltro la natura condominiale può essere fondata su diversi elementi concreti.
Va, sul punto premesso che questa Corte ritiene non ammissibile la produzione effettuata in questa sede ed addirittura in parte riportata nell'atto introduttivo (le cui parti trascritte nell'atto di appello non possono essere considerate, poiché riproduzione tralaticia di documentazione tardiva),
7 consistente nella delibera assembleare del 17.6.2014 e nel contratto di appalto stipulato con la completo di relazioni tecniche e computi metrici. Detta produzione è Controparte_3 inammissibile, in quanto nel fascicolo cartaceo della produzione del primo grado, l'indicazione dei documenti, al di sotto dell'elenco della produzione fatta in sede di costituzione, è priva di corrispondente timbro di “depositato” apposto dalla cancelleria, considerato che quello posto più in alto nel foglio, è evidentemente riferibile solo all'elencazione superiore (dovendosi apporre in calce).
Parimenti, occorre osservare che le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate telematicamente nel corso del giudizio, nei tempi perentori concessi dal giudice, non recano l'indicazione specifica dei documenti prodotti, i quali non sono neanche digitalmente allegati alle predette memorie telematiche e che, dei detti documenti non viene fatta specifica menzione nelle note conclusive depositate prima della discussione orale ex 281 sexies cpc, nella quale pur facendosi generico riferimento alla documentazione versata, non viene spese alcuna parola né sulla delibera né sull'appalto e relazioni connesse, sebbene evidentemente elementi ritenuti in sede di gravame fondamentali per la decisione.
Il tempestivo deposito in primo grado non è dunque provato, né in via diretta con il timbro di cancelleria o con l'allegazione al deposito telematico delle memorie, né indirettamente dal richiamo specifico negli atti coevi o successivi.
Per mera completezza va comunque osservato che la delibera condominiale, contenente l'approvazione di lavori, in parte pertinenti ad aree di proprietà esclusiva non ha alcuna incidenza sulla natura delle stesse (non avendo valore ricognitivo né costitutivo di diritti reali), e che, ad ogni buon conto, accade spesso nella prassi, la delibera in un'unica sede, di lavori condominiali con correlate lavorazioni alle parti esclusive, da conferire, in fase esecutiva, con contratti separati e scorporare poi in sede di riparto spese, al fine della contestuale esecuzione dei lavori per finalità evidenti di economia e praticità.
Pertanto l'appello va rigettato con conferma della pronuncia di primo grado in ogni sua parte.
In ordine al governo delle spese di lite, secondo l'ordinario principio di soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del condominio e dell'assicurazione nei minimi previsti per lo scaglione del valore delle domande (fino ad € Controparte_1
26.000,00).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 121/2020 del
16.1.2020, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza;
- condanna e , al pagamento in favore del condominio del Parte_1 Parte_2 condominio del fabbricato in Castellammare di Stabia, via Alvino 42, e della Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 2.904,50 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, per ciascuna parte;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pronunciata in esito all'udienza del 23.9.2025, nel processo civile di appello, iscritto al n.
3660/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 121/2020 del 16.1.2020, avente ad oggetto responsabilità civile aquiliana e vertente:
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di appello ex art. 83 C.F._2 cpc e 18 DM 44/2011 dall'Avv. Andrea Porzio (c.f. n. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Castellammare di Stabia, in via Volte 1, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
0813903502, all'indirizzo di posta elettronica o proprio indirizzo pec Email_1
; Email_2
APPELLANTE
E
1 CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN CASTELLAMMARE DI STABIA, VIA
ALVINO 24, in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa P.IVA_1 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado (ratificata dall'autorizzazione dell'assemblea condominiale ella costituzione in data 18.10.2021), dall'avv.
Francesco Molaro (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 del predetto procuratore, in Castellammare di Stabia in via Raiola 61, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al fax n. 08119463581 o all'indirizzo pec
, ; Email_3 Email_4
APPELLATO
E
in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado, dall'avv. Filomena Cinque (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio del predetto procuratore, in Vico Equense alla via Raffaele Bosco 327, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche all'indirizzo pec
; Email_5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.2.2018, conveniva dinanzi al tribunale di Torre Parte_2
Annunziata, il condominio del fabbricato sito in Castellammare di Stabia in via Alvino 24, in persona dell'amministratore pro tempore, spiegando le seguenti conclusioni: “dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Condominio di via Alvino 24, in persona dell'amministratore p.t. quale custode e vigilante del cespite in comunione;
per l'effetto, condannare detto condominio al risarcimento di tutti i danni a cosa subiti dall'esponente Parte_2
, in particolare quelli afferenti il proprio veicolo Smart, innanzi identificato, oltre indennizzo
[...] per il fermo tecnico forzato a causa del mancato uso del detto mezzo, da quantificare in base alle risultanze della documentazione allegata in atti, quindi alla descrizione analitica innanzi delineata, con il favore degli interessi legali e il danno per svalutazione monetaria dal dì del sinistro occorso all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In ordine ai fatti generatori della invocata responsabilità, la rappresentava che in data Pt_2
21.6.2017, verso le 18,30, mentre la vettura di sua proprietà, modello Smart, tg. FD732ER era in
2 sosta in Castellammare alla via Catello Fusco, questa veniva danneggiata al parabrezza ed in diversi punti della carrozzeria (parafango sinistro, paraurti anteriore, tettuccio anteriore, gruppi ottici anteriori, specchietto retrovisore e cofano) da calcinacci staccatisi dal frontalino di un balcone del convenuto condominio, in stato di fatiscenza, e precipitati sulla detta vettura. In diritto riteneva che tale danno fosse imputabile ex artt. 2043 e/o 2051 e/o 2053 c.c. al convenuto condominio per aver omesso di custodire, in buono stato di manutenzione, il fabbricato in detta sua parte.
In data 10.5.2018, interveniva volontariamente anche , proponendo la medesima Parte_1 domanda della in relazione ai danni (in particolare al parabrezza, cofano anteriore, Pt_2 parafango lato destro, tettuccio lato destro e sportello destro anteriore) subiti dal veicolo di sua proprietà, Fiat Panda, tg DD268ML, in esito al medesimo distacco dei calcinacci dal frontalino del balcone nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, e sulla base delle medesime ragioni in diritto.
Si costituiva tempestivamente, il 3.5.2018 il condominio del fabbricato sito in Castellammare in via
Alvino 24, chiedendo in via preliminare di poter chiamare in causa la al Controparte_1 fine della manleva con differimento dell'udienza. Nel merito eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi, con particolare riferimento alle modalità con le quali si sarebbe verificato il sinistro e l'esatta individuazione del balcone da cui si sarebbe distaccato il materiale, nonché l'esatto punto in cui le auto erano parcheggiate, ed ancora sul nesso causale. Inoltre, in diritto, osservava la natura non condominiale ma rientrante nella proprietà esclusiva delle unità di pertinenza dei frontalini dei balconi, se non presentano fregi ornamentali o decorativi, come nel caso di specie, con evidente carenza della propria legittimazione passiva.
Ancora, nel merito, contestava l'affermazione del difetto manutentivo, essendo il fabbricato in ottimo stato, essendo il fatto avvenuto per caso fortuito ed infine contestava il quantum dei danni
(da precisarsi ad onere degli istanti). Cont Autorizzata la chiamata in causa dell' e il relativo differimento, il convenuto procedeva, infine, alla chiamata in causa della società assicuratrice da cui essere manlevata in caso di condanna.
All'udienza così differita, si costituiva la aderendo alla già eccepita nullità Controparte_1 delle domande attoree per genericità, con riferimento in particolare alla lacunosa esposizione dei fatti, ma estendeva l'eccezione anche alla totale genericità della descrizione dei danni e loro quantificazione monetaria. Aderiva all'eccepito difetto di legittimazione passiva del condominio perché i balconi aggettanti ed i frontalini rientrano nella proprietà esclusiva delle unità di cui costituiscono pertinenza, e così la responsabilità connessa alla loro custodia. Escludeva la responsabilità del custode, o comunque riteneva esistente il concorso di colpa del danneggiato. Con Cont riferimento alla domanda di manleva dell'assicurato condominio, invece, la eccepiva la non
3 operatività della polizza, e l'omessa denuncia tempestiva del sinistro dal condominio all'assicurazione (avvenuta in data 4.7.2017, in esito a richiesta risarcitoria dei danneggiati del
28.6.2017).
Il Tribunale, superata implicitamente l'eccezione di nullità delle domande, ammetteva l'istruttoria, escutendo il teste: (cfr. udienza 10.10.2019), e ritenendo in esito la causa Testimone_1 matura per la decisione nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c..
In esito alle conclusioni orali delle parti, pronunciava in data 16.2020 la sentenza n. 121/2020 con la quale rigettava la domanda, condannando gli istanti al pagamento delle spese in favore del condominio e dell'assicurazione.
Il giudice condivideva la difesa dell'amministratore del fabbricato e riteneva fondata la carenza di legittimazione passiva del detto convenuto, ritenendo non fornita la prova della natura condominiale dei frontalini dei balconi, riportandosi alla costante giurisprudenza per cui questi sono beni comuni solo se presentano elementi decorativi o cromatici tali da essere funzionalmente connessi con l'estetica del fabbricato sotto il profilo del suo decoro architettonico.
Proponevano congiunto appello, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 19.10.2020
(nel termine dell'art. 327 cpc, prorogato a seguito della sospensione disposta per emergenza epidemiologica Covid 19 e per la sospensione feriale), e , Parte_1 Parte_2 chiedendo: “dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del condominio di via
Alvino 24 di Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore pro tempore, ex artt. 2043,
e/o 2051, e/o 2053 c.c. e quindi attribuibile alla condotta colposa unica ed esclusiva della medesima parte convenuta, la quale, come titolare e custode del cespite condominiale era tenuta ad eliminare tutte le caratteristiche potenzialmente lesive insite nella cosa propria, ergo incombeva sulla stessa un dovere di vigilanza e di manutenzione evidentemente omesso sull'intero manufatto onde evitare la produzione di danni a terzi”; e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni a cose subiti dagli appellanti, incluso il fermo tecnico, da quantificare sulla scorta della documentazione versata in atti, contenente la descrizione analitica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, chiedendo infine anche l'accoglimento della domanda di manleva.
Preliminarmente chiedevano di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendo che il gravame avesse un alto grado di fondatezza e l'esecuzione avrebbe potuto cagionare un elevato pregiudizio.
Con il primo ed unico motivo di doglianza, gli impugnanti contestavano la pronunciata carenza di legittimazione passiva, deducendo la natura condominiale dei frontalini in quanto elementi attinenti al decoro architettonico del fabbricato e con funzione di tipo estetico del prospetto. Ritenevano,
4 invero, la funzione decorativa come intrinseca dei frontalini dei balconi aggettanti o non, e dunque necessariamente parti comuni e, comunque, come evidente dalle fotografie del fabbricato interessato versate in atti (ed incluse nel copro dell'atto di appello), così come brani di una delibera condominiale del 17.6.2014 per l'affidamento dei lavori della facciata – anche frontalini
(produzione . Ritenevano, pertanto, errata la decisione del giudice in quanto viziata anche Pt_1 dalla omessa valutazione delle prove orali, riferendosi al teste , presente ai fatti, Testimone_1
e documentali (delibera assembleare di approvazione dei lavori e conseguente contatto di appalto – mai eseguito, stime dei danni, contenute in preventivi, allegazioni fotografiche), errore che si trasfondeva anche in una violazione dell'obbligo di motivazione.
Dopo l'esposizione del detto motivo, gli istanti procedevano alla rappresentazione degli elementi a fondamento della domanda, ribadendo quanto già detto, con integrazioni ed approfondimenti, individuando in diritto gli elementi, in alternativa degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c..
Si costituiva in data 30.12.2020 la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 della produzione documentale del verbale di delibera assembleare del 17.6.2014, contratto di appalto dei lavori approvati dal condominio e allegate relazioni tecniche, documentazione prodotta per la prima volta in appello, diversamente da quanto dedotto dall'appellante e suffragato dalla mancata apposizione del timbro di depositato della cancelleria sulla indicazione aggiuntiva dei detti documenti. Alla luce di tale evidenza riteneva da confermare la mancata prova della natura comune dei frontalini, nonché la mancanza di certezza del distacco dai frontalini dei calcinacci. Riteneva, inoltre, inverosimile la dinamica descritta in citazione, ovvero la caduta da un frontalino di pezzi di intonaco su due macchine di seguito parcheggiate, peraltro considerato che in corrispondenza dei frontalini, perpendicolarmente, vi era il marciapiedi, e non la carreggiata dove queste erano asseritamente parcheggiate. Contestava la mancata prova del danno, evidenziando la mancata allegazione fotografica di alcuni degli elencati danni (ad esempio, le ammaccature dello sportello e del parafango della Panda), e la mancata allegazione della documentazione fiscale delle riparazioni eseguite, nonché la mancata prova del fermo tecnico, tutti elementi di cui era onere dell'attore fornire allegazioni.
Reiterava ai sensi dell'art. 346 c.p.c.., le eccezioni afferenti al rapporto assicurativo, assorbite dal rigetto delle domande principale così come indicate nel primo grado.
Si costituiva altresì, in data 5.2.2021, il condominio di via Alvino 24, in persona dell'amministratore eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, per mancanza dell'indicazione delle parti della sentenza impugnate, nonché l'inammissibilità della documentazione presentata per la prima volta in appello (la stessa indicata dall'assicuratore), contestando al contempo la sua rilevanza, poiché non idonea a determinare un effettiva assunzione
5 di responsabilità da parte del condominio, alla luce della giurisprudenza dominante. Ancora, mancava la prova dell'esatto punto da cui era avvenuto il distacco, la non verosimiglianza del nesso causale posto che i balconi sovrastavano il marciapiedi e non la carreggiata, e contestava i danni e il loro ammontare, mancando la prova del fermo tecnico. Contestava le eccezioni riproposte dalla
[...]
CP_
, chiedendo, in caso di riforma di accogliere la domanda di manleva qui riproposta.
Entrambe le parti appellate si opponevano alla chiesta sospensiva difettandone i presupposti.
Instaurato il giudizio, dinanzi alla quinta sezione di questa Corte, con ordinanza resa in esito alla trattazione scritta del 15.6.2020, il Collegio rigettava la istanza di sospensiva per mancata prova del periculum, e osservava la mancata allegazione della delibera assembleare con cui l'amministratore era stato autorizzato a costituirsi nel secondo grado di giudizio, non trattandosi di una lite direttamente riferibile alle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 cc.
Seguiva allegazione della delibera di ratifica della costituzione dell'amministratore, assunta in data
18.10.2021 dal condominio, e prodotta nei tempi indicati dal collegio, delibera che sana il difetto di autorizzazione.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
24.1.2025, il presente procedimento perveniva dalla Quinta sezione Civile (1 bis) alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 23.9.2025, dopo discussione orale ex art. 281 sexies ante Cartabia c.p.c., tenuta dinanzi al Collegio in presenza, le parti precisavano le conclusioni, anche riportandosi alle note redatte prima dell'udienza e depositate rispettivamente in data 11.9.2025 (gli appellanti) e
12.9.2025 (le due parti appellate) e la causa veniva decisa con la presente sentenza allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti con conferma della pronuncia di primo grado.
Il gravame appare comunque ammissibile, disattendendo l'eccezione formulata dal condominio e dalla assicuratrice, in quanto conforme ai parametri normativi dettati dall'art. 342 c.p.c., secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale di legittimità (Cass. SSUU 27199/2017 e SSUU
36481/2022), per cui è sufficiente l'indicazione, oltre alla volontà di riforma della pronuncia, di una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, e dunque le questioni contestati e le doglianze ad essi riferibili,
6 senza invece necessitare formula sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, anche in considerazione della natura del giudizio in oggetto come revisio pripris instantiae. Non vi è dubbio, infatti, che il motivo di appello focalizza la questione contestata della natura non condominiale dei frontalini e ne espone una lunga ed accurata trattazione.
La doglianza tuttavia non appare fondata, in quanto la natura condominiale del resta Parte_3 sfornito di prova con riferimento al caso concreto, sia per le ragioni di diritto che sulla scorta delle circostanze di fatto.
In diritto va condivisa la motivazione resa dal Tribunale sulla natura dei frontalini dei balconi, i quali costituendo la parte finale dei balconi aggettanti, così come i predetti, non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto entrambi non necessari alla esistenza del fabbricato, né destinati all'uso o al servizio di esso, a meno che tali frontalini non svolgano una funzione estetica ed ornamentale per l'edificio, apportando degli elementi decorativi allo stesso (Cass. 637/2000;
Cass. 14076/2003, Cass. 14576/2004, Cass. 6624/2012, Cass. 30071/2017, Cass. 10484/2020).
Il predetto principio di diritto si estrinseca, pertanto in una regola generale per cui i frontalini, come parte, ovvero sezione laterale del bancone aggettante, ne segue le sorti di bene in proprietà esclusiva dell'unità di cui costituiscono prolungamento, ed in una regola particolare eccezionale, di appartenenza ai beni comuni, quando questi assumono la funzione decorativa della facciata dell'edificio, nei casi in cui essi abbiano in concreto tale ulteriore funzione.
Questa particolarità costituisce necessariamente un giudizio fattuale del giudice, non censurabile dinanzi alla Corte di Legittimità, se non per vizi od omissione della motivazione.
Peraltro, nella pronuncia impugnata, il Tribunale dà una condivisibile motivazione, riferendo che
“dall'esame della stessa chiaramente di evince come i frontalini esterni dei balconi dell'immobile in oggetto non hanno alcun rilievo ornamentale e/o architettonico tale da inserirsi nella facciata esterna dell'edificio, rappresentando, per la loro oggettiva conformazione, solo naturale prosecuzione dei balconi dei singoli condomini”.
Detta motivazione va pienamente condivisa: l'esame delle fotografie dello stabile allegata in atti
(cfr produzioni fotografiche allegato 3, produzione attorea in sede di costituzione) mostra l'assenza di qualsiasi elemento di pregio nella forma, nel colore o nelle decorazioni, tali da offrire una funzione decorativa al di là della mera funzionalità, non risultando sufficiente la mera diversa colorazione rispetto alla facciata, non offrendo da sola alcuna caratterizzazione dell'edificio.
Né peraltro la natura condominiale può essere fondata su diversi elementi concreti.
Va, sul punto premesso che questa Corte ritiene non ammissibile la produzione effettuata in questa sede ed addirittura in parte riportata nell'atto introduttivo (le cui parti trascritte nell'atto di appello non possono essere considerate, poiché riproduzione tralaticia di documentazione tardiva),
7 consistente nella delibera assembleare del 17.6.2014 e nel contratto di appalto stipulato con la completo di relazioni tecniche e computi metrici. Detta produzione è Controparte_3 inammissibile, in quanto nel fascicolo cartaceo della produzione del primo grado, l'indicazione dei documenti, al di sotto dell'elenco della produzione fatta in sede di costituzione, è priva di corrispondente timbro di “depositato” apposto dalla cancelleria, considerato che quello posto più in alto nel foglio, è evidentemente riferibile solo all'elencazione superiore (dovendosi apporre in calce).
Parimenti, occorre osservare che le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate telematicamente nel corso del giudizio, nei tempi perentori concessi dal giudice, non recano l'indicazione specifica dei documenti prodotti, i quali non sono neanche digitalmente allegati alle predette memorie telematiche e che, dei detti documenti non viene fatta specifica menzione nelle note conclusive depositate prima della discussione orale ex 281 sexies cpc, nella quale pur facendosi generico riferimento alla documentazione versata, non viene spese alcuna parola né sulla delibera né sull'appalto e relazioni connesse, sebbene evidentemente elementi ritenuti in sede di gravame fondamentali per la decisione.
Il tempestivo deposito in primo grado non è dunque provato, né in via diretta con il timbro di cancelleria o con l'allegazione al deposito telematico delle memorie, né indirettamente dal richiamo specifico negli atti coevi o successivi.
Per mera completezza va comunque osservato che la delibera condominiale, contenente l'approvazione di lavori, in parte pertinenti ad aree di proprietà esclusiva non ha alcuna incidenza sulla natura delle stesse (non avendo valore ricognitivo né costitutivo di diritti reali), e che, ad ogni buon conto, accade spesso nella prassi, la delibera in un'unica sede, di lavori condominiali con correlate lavorazioni alle parti esclusive, da conferire, in fase esecutiva, con contratti separati e scorporare poi in sede di riparto spese, al fine della contestuale esecuzione dei lavori per finalità evidenti di economia e praticità.
Pertanto l'appello va rigettato con conferma della pronuncia di primo grado in ogni sua parte.
In ordine al governo delle spese di lite, secondo l'ordinario principio di soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del condominio e dell'assicurazione nei minimi previsti per lo scaglione del valore delle domande (fino ad € Controparte_1
26.000,00).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 121/2020 del
16.1.2020, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza;
- condanna e , al pagamento in favore del condominio del Parte_1 Parte_2 condominio del fabbricato in Castellammare di Stabia, via Alvino 42, e della Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 2.904,50 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, per ciascuna parte;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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