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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nella persona della Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4463/2019 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Filici;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
De Cesare;
RESISTENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Riccardo Lini, Umberto Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2019, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014675431/000, dell'importo di € 201.332,90, notificata dall' in data 26/11/2019, nonché avverso gli avvisi Controparte_1
di addebito indicati nella predetta intimazione.
In particolare, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33420130002160364000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2012) dell'I.N.P.S. relativa a Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 21.206,76; 2)
n. 33420130003767143000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2010 e 2011) dell'I.N.P.S., relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, somme aggiuntive, interessi di mora, per un totale di euro 8.130,41; 3) n.
1 33420130005064792000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2010, 2011 e
2012) dell'I.N.P.S., relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, somme aggiuntive e interessi di mora per un totale di euro 8.072,26; 4) n.
33420160000177890000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2014 e 2015) dell'I.N.P.S., relativa a Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 26.390,01; 5)
n. 33420160005532872000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2015) dell'I.N.P.S., relativa a Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro
1.127,43; 6) n. 33420160005851605000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno
2015) dell'I.N.P.S. relativa a Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro 620,73; 7) n. 33420160006350969000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2015) dell'I.N.P.S. relativa a spese di notifica, contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive, per un totale di euro 3.801,84; 8) n.
33420170000779141000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2016 e 2017) dell'I.N.P.S. relativa a spese di notifica, Modello DM10 e somme aggiuntive, per un totale di euro 4.745,91; 9) n. 33420170004241064000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2015, 2016 e 2017) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro 2.545,92; 10) n. 33420170004254715000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2017) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica,
Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 5.332,96; 11) n.
33420170004524920000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2016) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive lavoratori parasubordinati per un totale di euro 1.655,94;
12) n. 33420180003788478000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2018) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, Modello DM10 e somme aggiuntive, per un totale di euro 2.005,18.
La parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata, in virtù dell'avvenuta notifica a mezzo posta elettronica certificata deducendo che, nel caso di specie,
l'intimazione è stata notificata esclusivamente in formato pdf senza alcuna relata di notifica;
ha eccepito, inoltre, che il credito richiesto dall' , tramite le Controparte_1 somme descritte negli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento non è certo, né liquido né esigibile, deducendo che gli importi ingiunti sono privi dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive;
ha contestato, altresì, l'esattezza del calcolo del quantum riportato in ogni avviso di addebito, come dovuto, e dell'an, per difetto di motivazione;
ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento
2 e degli atti sottesi per omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione di tutte le obbligazioni contenute nell'intimazione opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995, nonché la nullità dell'intimazione per carenza di potere dirigenziale.
Costituitisi in giudizio l'INPS e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_3
domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_1 CP_3 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore INPS in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Riguardo all'eccezione della parte ricorrente di inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata, in virtù dell'avvenuta notifica a mezzo posta elettronica certificata poiché
l'intimazione è stata notificata esclusivamente in formato pdf senza alcuna relata di notifica, si evidenzia che, con la sentenza n. 28852/2023, la Cassazione ha affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd “atto nativo digitale”), sia mediante una copia informatica su file in formato Pdf, con l'ulteriore precisazione che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.
Inoltre, l'articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che la notifica della
3 cartella può essere eseguita, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Uni-Pec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del Dpr n. 600/1973.
Ebbene, le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore. Inoltre, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale
(considerato, per di più, che l'articolo 60 del Dpr n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile) con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo
(art. 156 c.p.c.).
Pertanto, si rileva che l'eccezione è priva di fondamento con la conseguenza che l'intimazione opposta è stata correttamente notificata alla parte ricorrente in data 26/11/2019.
I medesimi principi sopra espressi valgono altresì per le contestazioni mosse dalla parte ricorrente nelle note scritte relativamente alle notifiche a mezzo pec degli avvisi di addebito.
In proposito, la Cassazione è ferma nel ritenere corretta la notificazione via pec di una cartella di pagamento non sottoscritta digitalmente, in formato pdf e senza relata di notifica, secondo i principi già riportati.
In relazione a tali avvisi di addebito, l'INPS ha prodotto i file pdf dei medesimi con le rispettive ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
In proposito, si precisa come: a) allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 82/2005 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento di tale conformità da parte del contribuente (art. 23, comma 2, CAD) (cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza n. 3970/2022 del 21.10.2022); b) il file xml abbia valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del
d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, infatti, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del 15.6.2023).
Pertanto, è da ritenersi provata la notifica sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con i dati emergenti dalla documentazione prodotta sia dallo stesso ricorrente che dall'INPS,
4 oltre che dall' documentazione da cui risulta la data dell'avvenuta notifica coincidente CP_3 con quella emergente dall'estratto di ruolo e dall'intimazione opposta, l'indirizzo del destinatario (ovvero indirizzo riconducibile al ricorrente e specificamente riportato nell'avviso di addebito in formato pdf), quello del mittente.
In questo caso, le contestazioni effettuate dal difensore del ricorrente risultano generiche e infondate.
In assenza di elementi di senso contrario e non avendo provato l'odierno ricorrente di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata devono ritenersi regolari le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di addebito applicandosi nella specie l'art.1335 c.c.
È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati. La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario
(Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).
3. Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici (si veda docc. prodotti da Inps), va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Pertanto, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, risultano prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito sb nn. 1, 2 e 3, rispettivamente notificati in data 5.12.2013, 15.1.2014, 13.2.2014, essendo trascorsi più di cinque anni tra la predetta notificazione e la notificazione dell'intimazione di pagamento in data
26.11.2019, in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
4. In ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative
5 di riferimento, etc. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è stata determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (ex art. 17 del D.Lgs. 112/99
e modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla L. n. 2 del 28/01/2009; ed ex art. 30 del D.P.R. 602/73 come sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999).
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione per carenza di potere dirigenziale se ne ravvisa la pretestuosità e la genericità.
5. Il parziale accoglimento della pretesa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i contributi di cui agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2), 3);
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nella persona della Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4463/2019 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Filici;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
De Cesare;
RESISTENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Riccardo Lini, Umberto Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2019, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014675431/000, dell'importo di € 201.332,90, notificata dall' in data 26/11/2019, nonché avverso gli avvisi Controparte_1
di addebito indicati nella predetta intimazione.
In particolare, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33420130002160364000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2012) dell'I.N.P.S. relativa a Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 21.206,76; 2)
n. 33420130003767143000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2010 e 2011) dell'I.N.P.S., relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, somme aggiuntive, interessi di mora, per un totale di euro 8.130,41; 3) n.
1 33420130005064792000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2010, 2011 e
2012) dell'I.N.P.S., relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, somme aggiuntive e interessi di mora per un totale di euro 8.072,26; 4) n.
33420160000177890000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2014 e 2015) dell'I.N.P.S., relativa a Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 26.390,01; 5)
n. 33420160005532872000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2015) dell'I.N.P.S., relativa a Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro
1.127,43; 6) n. 33420160005851605000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno
2015) dell'I.N.P.S. relativa a Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro 620,73; 7) n. 33420160006350969000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2015) dell'I.N.P.S. relativa a spese di notifica, contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive, per un totale di euro 3.801,84; 8) n.
33420170000779141000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2016 e 2017) dell'I.N.P.S. relativa a spese di notifica, Modello DM10 e somme aggiuntive, per un totale di euro 4.745,91; 9) n. 33420170004241064000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per gli anni 2015, 2016 e 2017) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, Modello DM10 rettificato e somme aggiuntive, per un totale di euro 2.545,92; 10) n. 33420170004254715000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2017) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica,
Modello DM10, somme aggiuntive, per un totale di euro 5.332,96; 11) n.
33420170004524920000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2016) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive lavoratori parasubordinati per un totale di euro 1.655,94;
12) n. 33420180003788478000, avente ad oggetto la pretesa contributiva (per l'anno 2018) dell'I.N.P.S., relativa a spese di notifica, Modello DM10 e somme aggiuntive, per un totale di euro 2.005,18.
La parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata, in virtù dell'avvenuta notifica a mezzo posta elettronica certificata deducendo che, nel caso di specie,
l'intimazione è stata notificata esclusivamente in formato pdf senza alcuna relata di notifica;
ha eccepito, inoltre, che il credito richiesto dall' , tramite le Controparte_1 somme descritte negli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento non è certo, né liquido né esigibile, deducendo che gli importi ingiunti sono privi dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive;
ha contestato, altresì, l'esattezza del calcolo del quantum riportato in ogni avviso di addebito, come dovuto, e dell'an, per difetto di motivazione;
ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento
2 e degli atti sottesi per omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione di tutte le obbligazioni contenute nell'intimazione opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995, nonché la nullità dell'intimazione per carenza di potere dirigenziale.
Costituitisi in giudizio l'INPS e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_3
domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_1 CP_3 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore INPS in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Riguardo all'eccezione della parte ricorrente di inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata, in virtù dell'avvenuta notifica a mezzo posta elettronica certificata poiché
l'intimazione è stata notificata esclusivamente in formato pdf senza alcuna relata di notifica, si evidenzia che, con la sentenza n. 28852/2023, la Cassazione ha affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd “atto nativo digitale”), sia mediante una copia informatica su file in formato Pdf, con l'ulteriore precisazione che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.
Inoltre, l'articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che la notifica della
3 cartella può essere eseguita, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Uni-Pec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del Dpr n. 600/1973.
Ebbene, le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore. Inoltre, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale
(considerato, per di più, che l'articolo 60 del Dpr n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile) con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo
(art. 156 c.p.c.).
Pertanto, si rileva che l'eccezione è priva di fondamento con la conseguenza che l'intimazione opposta è stata correttamente notificata alla parte ricorrente in data 26/11/2019.
I medesimi principi sopra espressi valgono altresì per le contestazioni mosse dalla parte ricorrente nelle note scritte relativamente alle notifiche a mezzo pec degli avvisi di addebito.
In proposito, la Cassazione è ferma nel ritenere corretta la notificazione via pec di una cartella di pagamento non sottoscritta digitalmente, in formato pdf e senza relata di notifica, secondo i principi già riportati.
In relazione a tali avvisi di addebito, l'INPS ha prodotto i file pdf dei medesimi con le rispettive ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
In proposito, si precisa come: a) allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 82/2005 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento di tale conformità da parte del contribuente (art. 23, comma 2, CAD) (cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza n. 3970/2022 del 21.10.2022); b) il file xml abbia valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del
d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, infatti, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del 15.6.2023).
Pertanto, è da ritenersi provata la notifica sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con i dati emergenti dalla documentazione prodotta sia dallo stesso ricorrente che dall'INPS,
4 oltre che dall' documentazione da cui risulta la data dell'avvenuta notifica coincidente CP_3 con quella emergente dall'estratto di ruolo e dall'intimazione opposta, l'indirizzo del destinatario (ovvero indirizzo riconducibile al ricorrente e specificamente riportato nell'avviso di addebito in formato pdf), quello del mittente.
In questo caso, le contestazioni effettuate dal difensore del ricorrente risultano generiche e infondate.
In assenza di elementi di senso contrario e non avendo provato l'odierno ricorrente di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata devono ritenersi regolari le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di addebito applicandosi nella specie l'art.1335 c.c.
È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati. La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario
(Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).
3. Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici (si veda docc. prodotti da Inps), va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Pertanto, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, risultano prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito sb nn. 1, 2 e 3, rispettivamente notificati in data 5.12.2013, 15.1.2014, 13.2.2014, essendo trascorsi più di cinque anni tra la predetta notificazione e la notificazione dell'intimazione di pagamento in data
26.11.2019, in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
4. In ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative
5 di riferimento, etc. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è stata determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (ex art. 17 del D.Lgs. 112/99
e modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla L. n. 2 del 28/01/2009; ed ex art. 30 del D.P.R. 602/73 come sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999).
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione per carenza di potere dirigenziale se ne ravvisa la pretestuosità e la genericità.
5. Il parziale accoglimento della pretesa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i contributi di cui agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2), 3);
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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