Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2024, n. 7518
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Sentenza 20 marzo 2024

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In tema di imposta di registro anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell' art. 20 d.P.R. 131/1986 (modificato dall' art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , secondo l'interpretazione autentica dell' art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali».

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2024, n. 7518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7518
    Data del deposito : 20 marzo 2024
    Fonte ufficiale :

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