Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12355/2024, introdotta da
TRA
22/03/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 D'ASCENZO SABRINA;
E
(TERLIZZI (BA), 23/08/1980), con il patrocinio dell'avv. _1 D'ASCENZO SABRINA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in data Pt_1
03/10/2020 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2020, n. 00370, p. 1, s. 04), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) l'abitazione di Via Vecchiano n. 10 in rimarrà nella esclusiva disponibilità del Pt_1 sig. ; Parte_1
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere vicendevolmente e con rinuncia a qualsiasi altra domanda separativa;
3) la sig.ra si allontanerà dalla casa di via Vecchiano n. 10 in entro _1 Pt_1
e non oltre 6 mesi dal deposito del ricorso per separazione consensuale, senza che il marito abbia nulla a pretendere dalla moglie per il godimento dell'immobile fino a tale momento.
4) le spese per il trasloco della sig.ra da via Vecchiano n. 10 alla nuova _1 abitazione purché in saranno a carico del sig. ; Pt_1 Pt_1
5) la sig.ra potrà asportare dall'abitazione in via Vecchiano n. _1 Pt_1
10, i seguenti beni: camera bimba (mobile con ponte, scrittoio, specchiera, lampadario, computer Apple, TV Skyglass, tende); camera matrimoniale (mobile armadio con specchio, comò con cassetti, panca in pelle, lampadario, tenda); bagno (mobile bagno, due specchi, tenda); ingresso (mobile ingresso con cassetti Ikea, specchio con cornice oro); salone (due lampadari, tenda);
, resterà in proprietà esclusiva alla medesima;
[...] 7) il sig. provvederà, come all'attualità, al pagamento delle rate del Parte_1 finanziamento Santander, acceso per l'acquisto dell'autoveicolo della moglie Mercedes GLC Tg FR955VV, fino alla sua estinzione;
8) il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma di Parte_1 _1
€ 10.000,00, al momento di una sua sopravvenuta disponibilità economica (successione ereditaria) e, comunque, non oltre il 30.12.2030;
9) a regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali e al solo scopo di dirimere ogni conflitto e quale condizione imprescindibile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale i coniugi convengono che l'immobile sito in Piazza Civitella Paganico Pt_1 n. 12, in particolare l'appartamento sito al piano catastale terra e distinto con il numero 1 (uno) scala unica, composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, balconcino;
la pertinenziale soffitta sita al piano quinto e distinta al numero 3 (tre); confini dell'appartamento: androne condominiale, appartamento interno 2 (due), vano ascensore, salvo se altri;
confini della soffitta: soffitta n. 4 (quattro), terrazza condominiale per due lati, salvo se altri. il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di al foglio 265 particella 428, subalterno 2, piazza Civitella Paganico n. 12, piano Pt_1 terra int. 1, scala unica, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale 84 mq, rendita catastale Euro 1.032,91 (l'appartamento); foglio 265, particella 428, sub 14, Piazza Civitella Paganico n. 12, interno 3, scala A, zona censuaria 4, categoria C/2, classe 9, superficie catastale mq 6, rendita 39,04 (la soffitta), fatta salva eventuale modifica o rettifica medio tempore dei dati catastali sopra indicati, sarà acquistato dalla sig.ra al prezzo di Euro 245.000,00 _1
(duecentoquarantacinquemila virgola zero zero) con denaro personale quale condizione imprescindibile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale al fine di garantire alla medesima e alla figlia avuta da precedente unione una nuova abitazione;
10) le spese legali per la separazione personale dei coniugi saranno interamente a carico del sig. così come quelle della sopra menzionata convenzione di Parte_1 separazione a rogito del Notaio di Persona_1 Pt_1 Ai fini fiscali le Parti richiedono per l'atto notarile di acquisto riportato al superiore punto 9) e per le altre condizioni patrimoniali sopra convenute l'esenzione dal pagamento di tutte le imposte relative e del bollo, ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa n. 65/E del 16 luglio 2015, quali condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_1
22/03/1976) e (BA), 23/08/1980), che hanno contratto Parte_2 matrimonio in in data 03/10/2020 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Pt_1 del predetto Comune anno 2020, n. 00370, p. 1, s. 04), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi