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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pizzigati, dall'avv. Stefania Girotto e dall'avv.
Andrea Manzi
RECLAMANTE
E
(cf.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emmanuele Virgintino
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale del Parte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pompa
RECLAMATA
1
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto reclamo avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 274/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dell' . Controparte_1
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il non può essere assoggettato alla procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale, essendo un consorzio ad attività interna;
2) non è ravvisabile in capo al il presupposto dell'insolvenza; Parte_1
3) la sentenza impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che le contestazioni mosse dal avverso la pretesa creditoria dell' non siano Parte_1 Controparte_1 state adeguatamente contestate e che il abbia svolto attività di raccolta e/o Parte_1 trattamento di rifiuti pericolosi verso terzi (anziché limitarsi a svolgere attività nell'interesse dei soli consorziati).
Il reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale del . Parte_1
Si sono costituite in giudizio l' e la della Controparte_1 CP_2
giudiziale del , domandando il rigetto Parte_1 Parte_1 del reclamo.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo (ripreso anche nel terzo motivo di reclamo) il
[...]
ripropone il tema della (non) assoggettabilità del alla Parte_1 Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un consorzio ad attività interna che – come indicato nell'art. 3 dello statuto – “ha per oggetto e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti degli associati e lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale degli stessi consorziati” e che ha svolto attività solo nei confronti di soggetti consorziati.
La tesi del reclamante non può essere condivisa.
Si osserva in primo luogo che sia l'art. 1 dello statuto del allegato all'atto Parte_1 costitutivo del 23 gennaio 2009 (documento n. 6 allegato al fascicolo del reclamante), sia l'art. 1 dello statuto modificato con delibera del 9 aprile 2015 (documento n. 10 allegato al
2 fascicolo della curatela) prevedono espressamente che il svolga Parte_1 anche attività esterna.
Si osserva in secondo luogo che fin dalla propria costituzione il Parte_1
è stato iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Venezia VI
[...]
(documento n. 8 allegato alla memoria di costituzione della curatela), conformemente a quanto previsto dall'art. 2612 c.c. per i consorzi con attività esterna.
Si osserva infine che lo svolgimento di attività esterna nelle forme dell'impresa commerciale risulta dalle fatture emesse dal per le cessioni di beni Parte_1
e le prestazioni di servizi eseguite in favore di soggetti terzi rispetto alle imprese consorziate:
- fattura n. 22 emessa il 31 dicembre 2015 nei confronti della Agricola Pt_2
Germogli società semplice per un importo di 1.200,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nell'anno 2015”
(documento n. 69 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 11 emessa il 30 settembre 2016 nei confronti della Società Agricola
Germogli società semplice per un importo di 600,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nel I° semestre 2016”
(documento n. 70 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 21 emessa il 31 dicembre 2016 nei confronti della Società Agricola
Germogli società semplice per un importo di 600,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nel II° semestre 2016”
(documento n. 71 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 73 emessa il 29 ottobre 2018 nei confronti della uninominale per CP_3 un importo di 13.750,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per la vendita di una “vasca di lavaggio modello GVL460C” (documento n. 43 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 97 emessa il 31 dicembre 2018 nei confronti della Format s.r.l. per un importo di 15.000,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il “servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto – anno 2018” (documento n. 11 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 6 emessa il 14 febbraio 2020 nei confronti della Società Agricola Germogli società semplice per un importo di 20.000,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il “service contabile amministrativo con servizi di protocollo ed archiviazione documenti svolto per vostro conto nell'anno 2019” (documento n. 12 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 18 emessa il 5 maggio 2020 nei confronti di per un Parte_3 importo di 50,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per la vendita di un notebook usato
(documento n. 44 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Ad avviso del reclamante l'emissione di tali fatture non sarebbe sufficiente a dimostrare che il svolgesse attività esterna, avuto riguardo all'esiguità Parte_1
3 dell'importo di tali fatture rispetto al fatturato del e al fatto che si tratta di fatture Parte_1 emesse per prestazioni rese in favore di società controllate da una delle consorziate ovvero a favore di società che controllano una delle consorziate.
La tesi non può essere condivisa.
Benché sia vero che l'importo complessivo delle fatture indicate dalla curatela costituisca solo una minima parte del fatturato del nondimeno si Parte_1 tratta di fatture emesse per importi non trascurabili (v. supra), relativi sia al corrispettivo per cessioni di beni che al corrispettivo per prestazioni di servizi.
È inoltre irrilevante il fatto che alcune delle prestazioni per le quali è stata emessa fattura siano state rese nei confronti di soggetti che presentano un collegamento societario con alcune delle società consorziate, dal momento che ciò non vale ad escludere che si sia trattato di prestazioni eseguite in favore di soggetti terzi rispetto al , rispetto ai quali Parte_1
l'attività di quest'ultimo si caratterizza come attività esterna.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di reclamo va dunque rigettato, dovendosi respingere la richiesta di prova per testi chiesta dal reclamante “per quanto occorrere possa”, avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione ovvero in contrasto con quanto risulta dalla documentazione contabile proveniente dallo stesso . Parte_1
Con il secondo motivo (ripreso anche nel terzo motivo di reclamo) il
[...]
si duole del fatto che il tribunale abbia affermato che il Parte_1 Parte_1 versa in uno stato d'insolvenza, nonostante risultino iscritti in bilancio crediti di rilevante importo e tenuto conto dell'inesistenza dei crediti vantati dall' Controparte_1
, i quali “non sono portati da cartelle esattoriali regolarmente notificate, ma da
[...] estratti di ruolo che, certamente, non hanno valore di tutolo esecutivo” (pag. 4 del reclamo).
Il reclamante ha dedotto al riguardo che il credito di 816.004,05 € non è né liquido né esigibile (perché avverso le relative cartelle di pagamento è stato proposto ricorso davanti al giudice tributario) e che gli ulteriori crediti per 211.520,10 € (“per crediti scaduti di natura tributaria”) e per 360.843,26 € (“per ulteriori iscrizioni a ruolo presso ambito territoriale di
Roma”) risultano soltanto da estratti di ruolo o da prospetti irrilevanti (pagg. 4 e 5 del reclamo).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 6 l. fall. [oggi art. 37, comma 2, CCII] - laddove stabilisce che il fallimento [oggi liquidazione giudiziale] è dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. ex multis Cass. 5856/2022; Cass. 23494/2020; Cass.
30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un., 1521/2013).
4 Nella formulazione dell'art. 6 l. fall., con la dizione di “creditore” senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore, che non sia necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione ad agire per la dichiarazione di fallimento a coloro che sono qualificati da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (in questi termini v. Cass. 23494/2020 e Cass. 3472/2011, in motivazione).
Nel caso di specie il credito fatto valere dall' non si Controparte_1 fonda sul mero estratto di ruolo (come invece affermato dal reclamante) ma sulle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo (per un importo complessivo di 816.004,05 € relativo a crediti di natura tributaria), impugnate dal davanti al Parte_1 giudice tributario.
Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo (“Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”), che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte
(Cass. 24245/2021) e che l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale.
Ciò premesso – e ai fini dell'accertamento del credito di natura tributaria fatto valere dall' - si osserva che, come già messo in rilievo dal Controparte_4 tribunale:
a) il ha impugnato le cartelle di pagamento solo dopo la Parte_1 notificazione dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
b) davanti al giudice tributario non è stata chiesta la sospensione dell'esecutorietà delle cartelle di pagamento impugnate;
c) i motivi di impugnazione delle cartelle non attengono al merito della pretesa tributaria (che non viene in alcun modo contestata), ma a presunti vizi relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento, all'incompetenza dell'ufficio territoriale dell' che le ha emesse o all'omessa notificazione della Controparte_1 comunicazione preventiva d'irregolarità prevista nei casi di controllo automatico della dichiarazione dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (il c.d. avviso bonario che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, è necessario solo nei casi in cui vengano rilevate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche nel caso in cui dalla liquidazione automatica dell'imposta emerga soltanto una violazione per omesso versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione: cfr. ex multis Cass. 33344/2019; Cass.
22383/2017; Cass. 15740/2016; Cass. 19052/2015);
d) i pagamenti documentati dal ammontano a circa 1.000,00 Parte_1
€ a fronte di importi iscritti a ruolo per oltre 700.000,00 €.
5 Alla luce di tali elementi, e tenuto conto del fatto che nel bilancio 2023 risultano iscritti debiti per 558.324,51 € comprensivi di “debiti v/fornitori, debiti tributari e previdenziali”, si deve condividere la decisione del tribunale di ritenere che il Parte_1
versasse in uno stato d'insolvenza.
[...]
Dal prospetto a firma del liquidatore del depositato dalla curatela (documento Parte_1
n. 42 allegato alla memoria di costituzione) risulta infatti che il credito di 536.874.10 € esposto in bilancio si compone in realtà di un credito di 106.878,57 € vantato nei confronti di una società estinta, di un credito di 129.803,57 € vantato nei confronti della consorziata CP_5 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia n. 6/2020, di un credito di
[...]
94.385,69 € ceduto al dalla e per il quale è già stata esperita dalla Parte_1 CP_5 curatela del fallimento della azione revocatoria, di un credito di 116.092,85 € CP_5 ceduto al dalla e anch'esso suscettibile di azione revocatoria. Parte_1 CP_5
Non essendo indicati in bilancio ulteriori elementi dell'attivo, si deve escludere che gli elementi attivi del patrimonio del consentano di assicurare l'integrale Parte_1 soddisfacimento dei suoi creditori (i soli debiti iscritti in bilancio ammontano a 558.324,51 €), configurandosi lo stato d'insolvenza che giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Non essendo state prospettate con il terzo motivo di reclamo doglianze ulteriori rispetto a quelle già esposte con i primi due motivi di reclamo, l'impugnazione va dunque respinta.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – in favore di ciascuna delle due parti reclamate - in complessivi
10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
Quanto alle spese che devono essere rimborsate alla curatela della liquidazione giudiziale del – che è stata ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, con provvedimento del giudice delegato del 9 settembre 2024 – si dispone che il pagamento delle spese di lite, come sopra liquidato, sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma – Sez. fallimentare n. 274/2024;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, che liquida – in favore di ciascuna delle parti reclamate - in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
3) dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Emmanuele Virgintino dichiaratosi antistatario;
6 4) dispone che il pagamento delle spese di lite spettanti alla curatela della liquidazione giudiziale del sia eseguito in favore dello Stato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pizzigati, dall'avv. Stefania Girotto e dall'avv.
Andrea Manzi
RECLAMANTE
E
(cf.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emmanuele Virgintino
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale del Parte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pompa
RECLAMATA
1
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto reclamo avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 274/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dell' . Controparte_1
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il non può essere assoggettato alla procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale, essendo un consorzio ad attività interna;
2) non è ravvisabile in capo al il presupposto dell'insolvenza; Parte_1
3) la sentenza impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che le contestazioni mosse dal avverso la pretesa creditoria dell' non siano Parte_1 Controparte_1 state adeguatamente contestate e che il abbia svolto attività di raccolta e/o Parte_1 trattamento di rifiuti pericolosi verso terzi (anziché limitarsi a svolgere attività nell'interesse dei soli consorziati).
Il reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale del . Parte_1
Si sono costituite in giudizio l' e la della Controparte_1 CP_2
giudiziale del , domandando il rigetto Parte_1 Parte_1 del reclamo.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo (ripreso anche nel terzo motivo di reclamo) il
[...]
ripropone il tema della (non) assoggettabilità del alla Parte_1 Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un consorzio ad attività interna che – come indicato nell'art. 3 dello statuto – “ha per oggetto e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti degli associati e lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale degli stessi consorziati” e che ha svolto attività solo nei confronti di soggetti consorziati.
La tesi del reclamante non può essere condivisa.
Si osserva in primo luogo che sia l'art. 1 dello statuto del allegato all'atto Parte_1 costitutivo del 23 gennaio 2009 (documento n. 6 allegato al fascicolo del reclamante), sia l'art. 1 dello statuto modificato con delibera del 9 aprile 2015 (documento n. 10 allegato al
2 fascicolo della curatela) prevedono espressamente che il svolga Parte_1 anche attività esterna.
Si osserva in secondo luogo che fin dalla propria costituzione il Parte_1
è stato iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Venezia VI
[...]
(documento n. 8 allegato alla memoria di costituzione della curatela), conformemente a quanto previsto dall'art. 2612 c.c. per i consorzi con attività esterna.
Si osserva infine che lo svolgimento di attività esterna nelle forme dell'impresa commerciale risulta dalle fatture emesse dal per le cessioni di beni Parte_1
e le prestazioni di servizi eseguite in favore di soggetti terzi rispetto alle imprese consorziate:
- fattura n. 22 emessa il 31 dicembre 2015 nei confronti della Agricola Pt_2
Germogli società semplice per un importo di 1.200,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nell'anno 2015”
(documento n. 69 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 11 emessa il 30 settembre 2016 nei confronti della Società Agricola
Germogli società semplice per un importo di 600,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nel I° semestre 2016”
(documento n. 70 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 21 emessa il 31 dicembre 2016 nei confronti della Società Agricola
Germogli società semplice per un importo di 600,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il
“servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto nel II° semestre 2016”
(documento n. 71 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 73 emessa il 29 ottobre 2018 nei confronti della uninominale per CP_3 un importo di 13.750,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per la vendita di una “vasca di lavaggio modello GVL460C” (documento n. 43 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 97 emessa il 31 dicembre 2018 nei confronti della Format s.r.l. per un importo di 15.000,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il “servizio di gestione amministrativa eseguita per vostro ordine e conto – anno 2018” (documento n. 11 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 6 emessa il 14 febbraio 2020 nei confronti della Società Agricola Germogli società semplice per un importo di 20.000,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per il “service contabile amministrativo con servizi di protocollo ed archiviazione documenti svolto per vostro conto nell'anno 2019” (documento n. 12 allegato alla memoria di costituzione della curatela);
- fattura n. 18 emessa il 5 maggio 2020 nei confronti di per un Parte_3 importo di 50,00 € (oltre IVA), quale corrispettivo per la vendita di un notebook usato
(documento n. 44 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Ad avviso del reclamante l'emissione di tali fatture non sarebbe sufficiente a dimostrare che il svolgesse attività esterna, avuto riguardo all'esiguità Parte_1
3 dell'importo di tali fatture rispetto al fatturato del e al fatto che si tratta di fatture Parte_1 emesse per prestazioni rese in favore di società controllate da una delle consorziate ovvero a favore di società che controllano una delle consorziate.
La tesi non può essere condivisa.
Benché sia vero che l'importo complessivo delle fatture indicate dalla curatela costituisca solo una minima parte del fatturato del nondimeno si Parte_1 tratta di fatture emesse per importi non trascurabili (v. supra), relativi sia al corrispettivo per cessioni di beni che al corrispettivo per prestazioni di servizi.
È inoltre irrilevante il fatto che alcune delle prestazioni per le quali è stata emessa fattura siano state rese nei confronti di soggetti che presentano un collegamento societario con alcune delle società consorziate, dal momento che ciò non vale ad escludere che si sia trattato di prestazioni eseguite in favore di soggetti terzi rispetto al , rispetto ai quali Parte_1
l'attività di quest'ultimo si caratterizza come attività esterna.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di reclamo va dunque rigettato, dovendosi respingere la richiesta di prova per testi chiesta dal reclamante “per quanto occorrere possa”, avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione ovvero in contrasto con quanto risulta dalla documentazione contabile proveniente dallo stesso . Parte_1
Con il secondo motivo (ripreso anche nel terzo motivo di reclamo) il
[...]
si duole del fatto che il tribunale abbia affermato che il Parte_1 Parte_1 versa in uno stato d'insolvenza, nonostante risultino iscritti in bilancio crediti di rilevante importo e tenuto conto dell'inesistenza dei crediti vantati dall' Controparte_1
, i quali “non sono portati da cartelle esattoriali regolarmente notificate, ma da
[...] estratti di ruolo che, certamente, non hanno valore di tutolo esecutivo” (pag. 4 del reclamo).
Il reclamante ha dedotto al riguardo che il credito di 816.004,05 € non è né liquido né esigibile (perché avverso le relative cartelle di pagamento è stato proposto ricorso davanti al giudice tributario) e che gli ulteriori crediti per 211.520,10 € (“per crediti scaduti di natura tributaria”) e per 360.843,26 € (“per ulteriori iscrizioni a ruolo presso ambito territoriale di
Roma”) risultano soltanto da estratti di ruolo o da prospetti irrilevanti (pagg. 4 e 5 del reclamo).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 6 l. fall. [oggi art. 37, comma 2, CCII] - laddove stabilisce che il fallimento [oggi liquidazione giudiziale] è dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. ex multis Cass. 5856/2022; Cass. 23494/2020; Cass.
30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un., 1521/2013).
4 Nella formulazione dell'art. 6 l. fall., con la dizione di “creditore” senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore, che non sia necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione ad agire per la dichiarazione di fallimento a coloro che sono qualificati da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (in questi termini v. Cass. 23494/2020 e Cass. 3472/2011, in motivazione).
Nel caso di specie il credito fatto valere dall' non si Controparte_1 fonda sul mero estratto di ruolo (come invece affermato dal reclamante) ma sulle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo (per un importo complessivo di 816.004,05 € relativo a crediti di natura tributaria), impugnate dal davanti al Parte_1 giudice tributario.
Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo (“Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”), che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte
(Cass. 24245/2021) e che l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale.
Ciò premesso – e ai fini dell'accertamento del credito di natura tributaria fatto valere dall' - si osserva che, come già messo in rilievo dal Controparte_4 tribunale:
a) il ha impugnato le cartelle di pagamento solo dopo la Parte_1 notificazione dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
b) davanti al giudice tributario non è stata chiesta la sospensione dell'esecutorietà delle cartelle di pagamento impugnate;
c) i motivi di impugnazione delle cartelle non attengono al merito della pretesa tributaria (che non viene in alcun modo contestata), ma a presunti vizi relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento, all'incompetenza dell'ufficio territoriale dell' che le ha emesse o all'omessa notificazione della Controparte_1 comunicazione preventiva d'irregolarità prevista nei casi di controllo automatico della dichiarazione dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (il c.d. avviso bonario che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, è necessario solo nei casi in cui vengano rilevate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche nel caso in cui dalla liquidazione automatica dell'imposta emerga soltanto una violazione per omesso versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione: cfr. ex multis Cass. 33344/2019; Cass.
22383/2017; Cass. 15740/2016; Cass. 19052/2015);
d) i pagamenti documentati dal ammontano a circa 1.000,00 Parte_1
€ a fronte di importi iscritti a ruolo per oltre 700.000,00 €.
5 Alla luce di tali elementi, e tenuto conto del fatto che nel bilancio 2023 risultano iscritti debiti per 558.324,51 € comprensivi di “debiti v/fornitori, debiti tributari e previdenziali”, si deve condividere la decisione del tribunale di ritenere che il Parte_1
versasse in uno stato d'insolvenza.
[...]
Dal prospetto a firma del liquidatore del depositato dalla curatela (documento Parte_1
n. 42 allegato alla memoria di costituzione) risulta infatti che il credito di 536.874.10 € esposto in bilancio si compone in realtà di un credito di 106.878,57 € vantato nei confronti di una società estinta, di un credito di 129.803,57 € vantato nei confronti della consorziata CP_5 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia n. 6/2020, di un credito di
[...]
94.385,69 € ceduto al dalla e per il quale è già stata esperita dalla Parte_1 CP_5 curatela del fallimento della azione revocatoria, di un credito di 116.092,85 € CP_5 ceduto al dalla e anch'esso suscettibile di azione revocatoria. Parte_1 CP_5
Non essendo indicati in bilancio ulteriori elementi dell'attivo, si deve escludere che gli elementi attivi del patrimonio del consentano di assicurare l'integrale Parte_1 soddisfacimento dei suoi creditori (i soli debiti iscritti in bilancio ammontano a 558.324,51 €), configurandosi lo stato d'insolvenza che giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Non essendo state prospettate con il terzo motivo di reclamo doglianze ulteriori rispetto a quelle già esposte con i primi due motivi di reclamo, l'impugnazione va dunque respinta.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – in favore di ciascuna delle due parti reclamate - in complessivi
10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
Quanto alle spese che devono essere rimborsate alla curatela della liquidazione giudiziale del – che è stata ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, con provvedimento del giudice delegato del 9 settembre 2024 – si dispone che il pagamento delle spese di lite, come sopra liquidato, sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma – Sez. fallimentare n. 274/2024;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, che liquida – in favore di ciascuna delle parti reclamate - in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
3) dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Emmanuele Virgintino dichiaratosi antistatario;
6 4) dispone che il pagamento delle spese di lite spettanti alla curatela della liquidazione giudiziale del sia eseguito in favore dello Stato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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