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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2071/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ), con l'Avv. Pramma Donatella e l'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruzzese Alessandra, presso il cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Grassi Manlio Alberto, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio,
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“- REVOCARE l'obbligo a carico del Sig. , statuito nella sentenza n. 1875/2014 Parte_1
emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 19.11.2014, di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio non sussistendone più i presupposti per essere lo stesso economica- Per_1
mente autosufficiente, ormai assunto a tempo pieno, con contratto a tempo determinato scadente il
30.09.2027;
- COMPENSARE integralmente fra le parti le spese della presente procedura”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1874/2014, pubblicata in data 19/26.11.2014, questo Tribunale dichiarava lo scio- glimento del contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva il figlio (il 15.05,2002), alle se- Per_1
guenti condizioni (tra le altre):
“[…] pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento del minore versan- Parte_1 do alla madre l'importo di euro 270.00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche previamente concordate salvo l'urgenza […]”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte di Per_1
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che, non essendovi minori e non intervenendo alcuna pronuncia relativa allo status, il PM non è parte necessaria;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2071/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ), con l'Avv. Pramma Donatella e l'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruzzese Alessandra, presso il cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Grassi Manlio Alberto, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio,
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“- REVOCARE l'obbligo a carico del Sig. , statuito nella sentenza n. 1875/2014 Parte_1
emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 19.11.2014, di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio non sussistendone più i presupposti per essere lo stesso economica- Per_1
mente autosufficiente, ormai assunto a tempo pieno, con contratto a tempo determinato scadente il
30.09.2027;
- COMPENSARE integralmente fra le parti le spese della presente procedura”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1874/2014, pubblicata in data 19/26.11.2014, questo Tribunale dichiarava lo scio- glimento del contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva il figlio (il 15.05,2002), alle se- Per_1
guenti condizioni (tra le altre):
“[…] pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento del minore versan- Parte_1 do alla madre l'importo di euro 270.00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche previamente concordate salvo l'urgenza […]”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte di Per_1
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che, non essendovi minori e non intervenendo alcuna pronuncia relativa allo status, il PM non è parte necessaria;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito