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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12475/2023
Promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MONICA GIUFFRIDA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Caltanissetta, 1/D
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO PATANE', nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, via Silvio Pellico, 14
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 5/12/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239009854534000 notificata il 15/11/2023 e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320170002747926000, avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 1.358,36. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, eccependo innanzitutto la mancanza del titolo esecutivo per omessa notifica dell'avviso di addebito;
deduceva che detto atto non fosse mai stato portato a sua conoscenza con la conseguenza che il credito preteso non fosse dovuto. Deduceva altresì l'inesistenza del titolo esecutivo atteso che il ruolo costituisse atto idoneo a produrre effetti giuridici solo in quanto comunicato al contribuente.
Eccepiva inoltre la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito;
rilevava che, in mancanza di detto essenziale presupposto, l'intimazione dovesse ritenersi illegittima,
e riportava quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione, secondo cui la cartella di pagamento fosse adempimento indefettibile la cui mancanza comportasse la nullità dell'avviso di mora, e ciò in quanto l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Eccepiva pertanto che nella specie non fosse stata rispettata la sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, destinati a portare a conoscenza del destinatario la pretesa fatta valere e che, dunque, non fosse stato garantito l'efficace esercizio del diritto di difesa.
Concludeva osservando che l'intimazione di pagamento fosse affetta da nullità insanabile, atteso che l'avviso di addebito non fosse stato validamente notificato.
Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione, osservando che i contributi previdenziali e assistenziali fossero soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999 fosse soggetta al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al medesimo termine quinquennale. Rilevava che, considerata l'annualità dei contributi in oggetto
(2016), stante la mancata notifica dell'avviso di addebito, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/11/2023) fosse già ampiamente maturata la prescrizione. Aggiungeva che la prescrizione fosse comunque maturata anche nell'ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito, essendo decorso il termine quinquennale fra la notifica di detto atto (3/11/2017, quale data indicata nell'intimazione di pagamento) e la data di notifica dell'intimazione stessa (15/11/2023).
Rilevava che, conseguentemente, l'avviso di addebito avesse perduto la sua natura di titolo esecutivo e che le somme dallo stesso portate non fossero dovute. Chiedeva in via preliminare la sospensione della riscossione, stante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 rappresentati dalla fondatezza dei rilievi mossi (fumus boni iuris) e dal danno grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione (periculum in mora); nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati e che gli stessi fossero annullati con declaratoria che nessuna somma fosse dovuta.
Con decreto del 16/12/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/3/2024 si costituiva in giudizio l' , esponendo CP_1
che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di contributi dovuti alla gestione artigiani relativi all'anno 2016. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, asserendo che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Rilevava la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale) e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria
(D.M. 9 aprile 2001), osservando che detta notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza.
Precisava che, con riguardo a detto atto, data l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza,
lo stesso fosse stato restituito all'ufficio postale (come da ricevuta che allegava) e che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza presso il suddetto indirizzo dell'opponente. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento del titolo. Concludeva osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' _3
, la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di
[...]
prescrizione disposta dall'intervenuta normativa emergenziale, che richiamava. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 421 c.p.c. o, in subordine, che l' fosse CP_1
ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Osservava al riguardo che, considerato che la notifica dell'avviso di addebito fosse intervenuta in data 3/11/2017, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare detto atto nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 e che, una volta decorso vanamente detto termine, il credito preteso fosse divenuto incontestabile. Con riguardo all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dall'avviso di addebito, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il rilievo riguardasse unicamente il rapporto fra l'ente impositore e il contribuente, non anche l'operato dell' _3
. Evidenziava che detto ultimo si occupasse solo del recupero dei crediti iscritti a ruolo e
[...]
trasmessi dall'ente impositore e che, pertanto, nessuna responsabilità potesse essere allo stesso attribuita. Ribadiva dunque la sua estraneità rispetto alle questioni sollevate dalla ricorrente,
chiedendo che di ciò si tenesse conto al momento della pronuncia sulle spese. Evidenziava inoltre il suo corretto operato in quanto, una volta ricevuto il ruolo, avesse provveduto alla regolare notifica degli atti di sua competenza e, precisamente, alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento impugnata. Rilevava infine l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che l'ente impositore e l' avessero provveduto, rispettivamente, alla formazione del ruolo e alla CP_5
regolare notifica degli atti di competenza, con la conseguenza che il ruolo impugnato dovesse essere confermato in quanto legittimo e definitivo. Invocava l'applicazione nella specie del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. osservando che, in ogni caso, non fosse maturata neanche la prescrizione quinquennale, tenuto conto che tutti gli atti fossero stati notificati entro i termini di legge e dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da . Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse dichiarata Pt_2
l'inammissibilità del ricorso e l'estraneità dell' rispetto agli atti precedenti alla notifica CP_5
dell'intimazione di pagamento;
chiedeva il rigetto delle domande siccome infondate e che fossero dichiarate legittime le somme richieste con gli atti impugnati.
Con istanza dell'11/3/2024, l' produceva l'intimazione di pagamento impugnata con relativa CP_1
relata di notifica, quale unico atto interruttivo della prescrizione.
L'opponente depositava note autorizzate del 23/3/2024, con le quali evidenziava la tempestività del ricorso, proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Osservava
che il debitore avesse, in ogni caso, la possibilità di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione coattiva dei contributi iscritti a ruolo, proponendo in ogni tempo e fino alla conclusione della procedura esecutiva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quale opposizione proposta nella specie. Con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito, rilevava che proprio la circostanza che fosse intervenuta la compiuta giacenza dimostrasse che la stessa non fosse venuta a conoscenza dell'atto; eccepiva pertanto la nullità della suddetta notifica osservando che, secondo la normativa vigente, l' avrebbe dovuto procedere a rinnovare la notifica dell'atto stesso. Insisteva nella CP_1
prescrizione, contestando l'applicazione nella specie dell'art. 68 del D.L. 18/2020 in tema di sospensione dei termini di prescrizione, e osservando che dovessero trovare applicazione solo le disposizioni emergenziali previste dall'art. 37 del citato D.L. e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, per complessivi 311 giorni (129 + 182). Rilevava che, per i crediti in oggetto, fosse maturata la prescrizione, considerato l'arco di tempo fra il 2016 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (15/11/2023), nonché il periodo intercorrente fra l'asserita notifica dell'avviso di addebito (3/11/2017) e detta ultima data (15/11/2023), e ciò pur aggiungendo 311 giorni, quale periodo di sospensione dei termini di prescrizione. Sulla base dell'intervenuta prescrizione, chiedeva la declaratoria di nullità degli atti impugnati e di non dovutezza delle somme richieste;
evidenziava all'uopo l'efficacia estintiva della prescrizione, non rinunziabile dall'ente creditore. Insisteva infine nelle medesime conclusioni rassegnate in ricorso.
Con ordinanza del 26/3/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con successivo provvedimento del 30/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione,
veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 21 luglio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Procedendo all'esame all'avviso di addebito, occorre innanzitutto verificare la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica dello stesso e del rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass.
17460/2007 e Cass. 3404/2004). Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica del riferito atto e, in detta ipotesi,
accertare la regolarità della stessa.
Or, con riferimento ad esso, l' ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica CP_1
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che il suddetto avviso di addebito è stato notificato presso la residenza della ricorrente in Catania, via San Nullo, 5/M, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011). In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Ciò posto, venendo al caso in esame, si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto,
dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass., Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La UP Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della UP Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la UP Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ne consegue che le censure sollevate dalla ricorrente in ordine all'omessa notificazione dell'avviso di addebito devono ritenersi prive di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito impugnato, l' ha prodotto CP_1
l'avviso di ricevimento nel quale è riportato il numero della raccomandata e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza (26/9/2017). La notifica dell'avviso di addebito deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del suddetto avviso nella cassetta postale, e dunque nella data del 6/10/2017.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica del suddetto atto – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'avviso di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica del suddetto atto) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (rappresentata dall'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito).
Dall'accertata regolare notifica dell'avviso di addebito consegue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita omessa notifica dell'atto presupposto, la quale pertanto va rigettata.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'atto impugnato, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto, si osserva che è stata prodotta l'intimazione di pagamento impugnata, costituente l'unico atto interruttivo della prescrizione, nonché la relata di notifica della stessa, dalla quale si evince che,
stante la temporanea assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., detto atto sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che la notifica si sia perfezionata in data 15/11/2023, al momento della ricezione da parte della ricorrente della raccomandata c.d. informativa (cfr. avviso di ricevimento in atti).
Tutto ciò premesso, l'opposizione non può essere accolta poiché, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (6/10/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(15/11/2023), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da e ciò Pt_2
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/11/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, per quanto attiene all'avviso di addebito opposto, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, l'opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente quale parte soccombente.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ognuno degli enti resistenti, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 21 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12475/2023
Promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MONICA GIUFFRIDA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Caltanissetta, 1/D
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO PATANE', nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, via Silvio Pellico, 14
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 5/12/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239009854534000 notificata il 15/11/2023 e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320170002747926000, avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 1.358,36. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, eccependo innanzitutto la mancanza del titolo esecutivo per omessa notifica dell'avviso di addebito;
deduceva che detto atto non fosse mai stato portato a sua conoscenza con la conseguenza che il credito preteso non fosse dovuto. Deduceva altresì l'inesistenza del titolo esecutivo atteso che il ruolo costituisse atto idoneo a produrre effetti giuridici solo in quanto comunicato al contribuente.
Eccepiva inoltre la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito;
rilevava che, in mancanza di detto essenziale presupposto, l'intimazione dovesse ritenersi illegittima,
e riportava quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione, secondo cui la cartella di pagamento fosse adempimento indefettibile la cui mancanza comportasse la nullità dell'avviso di mora, e ciò in quanto l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Eccepiva pertanto che nella specie non fosse stata rispettata la sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, destinati a portare a conoscenza del destinatario la pretesa fatta valere e che, dunque, non fosse stato garantito l'efficace esercizio del diritto di difesa.
Concludeva osservando che l'intimazione di pagamento fosse affetta da nullità insanabile, atteso che l'avviso di addebito non fosse stato validamente notificato.
Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione, osservando che i contributi previdenziali e assistenziali fossero soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999 fosse soggetta al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al medesimo termine quinquennale. Rilevava che, considerata l'annualità dei contributi in oggetto
(2016), stante la mancata notifica dell'avviso di addebito, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/11/2023) fosse già ampiamente maturata la prescrizione. Aggiungeva che la prescrizione fosse comunque maturata anche nell'ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito, essendo decorso il termine quinquennale fra la notifica di detto atto (3/11/2017, quale data indicata nell'intimazione di pagamento) e la data di notifica dell'intimazione stessa (15/11/2023).
Rilevava che, conseguentemente, l'avviso di addebito avesse perduto la sua natura di titolo esecutivo e che le somme dallo stesso portate non fossero dovute. Chiedeva in via preliminare la sospensione della riscossione, stante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 rappresentati dalla fondatezza dei rilievi mossi (fumus boni iuris) e dal danno grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione (periculum in mora); nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati e che gli stessi fossero annullati con declaratoria che nessuna somma fosse dovuta.
Con decreto del 16/12/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/3/2024 si costituiva in giudizio l' , esponendo CP_1
che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di contributi dovuti alla gestione artigiani relativi all'anno 2016. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, asserendo che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Rilevava la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale) e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria
(D.M. 9 aprile 2001), osservando che detta notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza.
Precisava che, con riguardo a detto atto, data l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza,
lo stesso fosse stato restituito all'ufficio postale (come da ricevuta che allegava) e che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza presso il suddetto indirizzo dell'opponente. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento del titolo. Concludeva osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' _3
, la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di
[...]
prescrizione disposta dall'intervenuta normativa emergenziale, che richiamava. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 421 c.p.c. o, in subordine, che l' fosse CP_1
ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Osservava al riguardo che, considerato che la notifica dell'avviso di addebito fosse intervenuta in data 3/11/2017, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare detto atto nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 e che, una volta decorso vanamente detto termine, il credito preteso fosse divenuto incontestabile. Con riguardo all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dall'avviso di addebito, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il rilievo riguardasse unicamente il rapporto fra l'ente impositore e il contribuente, non anche l'operato dell' _3
. Evidenziava che detto ultimo si occupasse solo del recupero dei crediti iscritti a ruolo e
[...]
trasmessi dall'ente impositore e che, pertanto, nessuna responsabilità potesse essere allo stesso attribuita. Ribadiva dunque la sua estraneità rispetto alle questioni sollevate dalla ricorrente,
chiedendo che di ciò si tenesse conto al momento della pronuncia sulle spese. Evidenziava inoltre il suo corretto operato in quanto, una volta ricevuto il ruolo, avesse provveduto alla regolare notifica degli atti di sua competenza e, precisamente, alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento impugnata. Rilevava infine l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che l'ente impositore e l' avessero provveduto, rispettivamente, alla formazione del ruolo e alla CP_5
regolare notifica degli atti di competenza, con la conseguenza che il ruolo impugnato dovesse essere confermato in quanto legittimo e definitivo. Invocava l'applicazione nella specie del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. osservando che, in ogni caso, non fosse maturata neanche la prescrizione quinquennale, tenuto conto che tutti gli atti fossero stati notificati entro i termini di legge e dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da . Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse dichiarata Pt_2
l'inammissibilità del ricorso e l'estraneità dell' rispetto agli atti precedenti alla notifica CP_5
dell'intimazione di pagamento;
chiedeva il rigetto delle domande siccome infondate e che fossero dichiarate legittime le somme richieste con gli atti impugnati.
Con istanza dell'11/3/2024, l' produceva l'intimazione di pagamento impugnata con relativa CP_1
relata di notifica, quale unico atto interruttivo della prescrizione.
L'opponente depositava note autorizzate del 23/3/2024, con le quali evidenziava la tempestività del ricorso, proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Osservava
che il debitore avesse, in ogni caso, la possibilità di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione coattiva dei contributi iscritti a ruolo, proponendo in ogni tempo e fino alla conclusione della procedura esecutiva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quale opposizione proposta nella specie. Con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito, rilevava che proprio la circostanza che fosse intervenuta la compiuta giacenza dimostrasse che la stessa non fosse venuta a conoscenza dell'atto; eccepiva pertanto la nullità della suddetta notifica osservando che, secondo la normativa vigente, l' avrebbe dovuto procedere a rinnovare la notifica dell'atto stesso. Insisteva nella CP_1
prescrizione, contestando l'applicazione nella specie dell'art. 68 del D.L. 18/2020 in tema di sospensione dei termini di prescrizione, e osservando che dovessero trovare applicazione solo le disposizioni emergenziali previste dall'art. 37 del citato D.L. e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, per complessivi 311 giorni (129 + 182). Rilevava che, per i crediti in oggetto, fosse maturata la prescrizione, considerato l'arco di tempo fra il 2016 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (15/11/2023), nonché il periodo intercorrente fra l'asserita notifica dell'avviso di addebito (3/11/2017) e detta ultima data (15/11/2023), e ciò pur aggiungendo 311 giorni, quale periodo di sospensione dei termini di prescrizione. Sulla base dell'intervenuta prescrizione, chiedeva la declaratoria di nullità degli atti impugnati e di non dovutezza delle somme richieste;
evidenziava all'uopo l'efficacia estintiva della prescrizione, non rinunziabile dall'ente creditore. Insisteva infine nelle medesime conclusioni rassegnate in ricorso.
Con ordinanza del 26/3/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con successivo provvedimento del 30/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione,
veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 21 luglio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Procedendo all'esame all'avviso di addebito, occorre innanzitutto verificare la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica dello stesso e del rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass.
17460/2007 e Cass. 3404/2004). Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica del riferito atto e, in detta ipotesi,
accertare la regolarità della stessa.
Or, con riferimento ad esso, l' ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica CP_1
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che il suddetto avviso di addebito è stato notificato presso la residenza della ricorrente in Catania, via San Nullo, 5/M, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011). In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Ciò posto, venendo al caso in esame, si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto,
dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass., Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La UP Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della UP Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la UP Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ne consegue che le censure sollevate dalla ricorrente in ordine all'omessa notificazione dell'avviso di addebito devono ritenersi prive di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito impugnato, l' ha prodotto CP_1
l'avviso di ricevimento nel quale è riportato il numero della raccomandata e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza (26/9/2017). La notifica dell'avviso di addebito deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del suddetto avviso nella cassetta postale, e dunque nella data del 6/10/2017.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica del suddetto atto – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'avviso di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica del suddetto atto) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (rappresentata dall'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito).
Dall'accertata regolare notifica dell'avviso di addebito consegue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita omessa notifica dell'atto presupposto, la quale pertanto va rigettata.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'atto impugnato, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto, si osserva che è stata prodotta l'intimazione di pagamento impugnata, costituente l'unico atto interruttivo della prescrizione, nonché la relata di notifica della stessa, dalla quale si evince che,
stante la temporanea assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., detto atto sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che la notifica si sia perfezionata in data 15/11/2023, al momento della ricezione da parte della ricorrente della raccomandata c.d. informativa (cfr. avviso di ricevimento in atti).
Tutto ciò premesso, l'opposizione non può essere accolta poiché, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (6/10/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(15/11/2023), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da e ciò Pt_2
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/11/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, per quanto attiene all'avviso di addebito opposto, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, l'opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente quale parte soccombente.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ognuno degli enti resistenti, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 21 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio