Sentenza 28 marzo 2025
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- 1. "La perdita dell’animale può determinare la lesione di un interesse della personAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 22 settembre 2025
«La perdita dell'animale può determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'articolo 2 della Costituzione, atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale" Può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per il dolore causato dalla perdita dell'animale d'affezione. Lo ha deciso il Tribunale di Brescia che, con la sentenza 1256 del 28 marzo 2025 (giudice Frata), si è pronunciato sul caso avviato dai proprietari di un cane, deceduto a seguito dell'aggressione subita da un …
Leggi di più… - 2. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Così affermando di fatto la sentenza n.12916/2025 del tribunale di roma, xiii sezione civile, segna un'importante svolta nella disciplina della responsabilità per danni causati dagli animali domestici. il giudice ha stabilito con chiarezza che la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è di natura oggettiva e sorge indipendentemente da qualsiasi colpa o negligenza. ciò che rilev... Signora finisce a terra dopo essere stata ‘spintonata' da un cane: legittima la pretesa risarcitoria da lei avanzata nei confronti della padrona dell'animale (tribunale di firenze, sentenza dell'8 luglio 2025). il fattaccio risale a quasi cinque anni fa, a novembre del 2020, per la precisione. …
Leggi di più… - 3. Sì al risarcimento del dolore per la morte dell’animale d’affezioneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7614/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIALE FILOPANTI 4 SCALA E, BOLOGNA presso il difensore avv. TALLARICO RAFFAELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TALLARICO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIALE FILOPANTI 4 SCALA E,
BOLOGNA presso il difensore avv. TALLARICO RAFFAELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
TALLARICO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIALE FILOPANTI 4 SCALA E,
BOLOGNA presso il difensore avv. TALLARICO RAFFAELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
TALLARICO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIALE FILOPANTI 4 SCALA E,
BOLOGNA presso il difensore avv. TALLARICO RAFFAELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_5 C.F._5
RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIALE FILOPANTI 4 SCALA E, BOLOGNA presso il difensore avv. TALLARICO RAFFAELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI CP_1 C.F._6
ANTONELL, elettivamente domiciliato in VIA BULLONI 12 BRESCIA presso il difensore avv.
GAGGIOTTI ANTONELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI CP C.F._7
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA BULLONI 12 BRESCIA presso il difensore avv. GAGGIOTTI ANTONELLA
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
Per ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
“voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
- accertare e confermare che la morte del cane di razza pinscher di nome è stata causa CP_3 diretta dell'aggressione fattane dal cane lupo cecoslovacco di nome di proprietà della _4
IG.ra , detenuto/custodito al momento del sinistro dal IG. ; CP_1 CP
- condannare la IG.ra , quale proprietaria del cane aggressore ed il IG. CP_1 CP
, quale custode/detentore del medesimo cane al momento dell'aggressione, in solido fra
[...]
loro, al pagamento delle seguenti somme di denaro, da rivalutarsi al momento della sentenza:
a) €. 1.060,00 (millesessanta/00) al signor quale risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale per l'uccisione del cane, delle quali €. 1.000,00 quale valore medio di acquisto di un cane della medesima razza ed €. 60,00 (sessanta/00) quale spese di smaltimento documentate;
b) l'importo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) o il maggior/minor importo ritenuto di giustizia a favore di ciascuno dei signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quale risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di Parte_5 Parte_4
animale da affezione;
c) l'ulteriore importo di €. 10.000,00 (diecimila/00) o il maggior/minor importo ritenuto di giustizia a favore del signor quale risarcimento del danno biologico Parte_3
psicologico e conseguente ulteriore danno da perdita di chances lavorative, diretta conseguenza di aver assistito in prima persona alla aggressione / uccisione di , oltre al rimborso delle CP_3 spese sostenute per l'iscrizione ad un anno fuori corso all'università quantificate in €. 156,00
(centocinquantasei/00);
d) al pagamento, sulle somme come determinate e rivalutate, degli interessi per mancato pagamento da calcolarsi per il periodo compreso fra l'evento aggressione / uccisione e la data della sentenza;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
In via Istruttoria:
2 in reiterazione della richiesta istruttoria già formulata con la memoria di parte ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., datata 17 gennaio 2023, relativamente alla quale il G.I., si era riservato
l'ammissione all'esito dell'istruttoria orale, reitera la richiesta di ammettersi Consulenza
Tecnica d'Ufficio per la esatta quantificazione:
- del danno non patrimoniale da morte d'animale d'affezione, anche in mancanza di ipotesi di reato, relativamente a tutti gli attori;
- del danno permanente biologico per pregiudizio dell'integrità psicofisica – relazionare, anche in mancanza di ipotesi di reato, relativamente al IGnor ”. Parte_3
Per e CP_1 CP
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
In via principale: respingersi le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto. Spese
e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: accertata e dichiarata la congruità della somma di € 800/1.000 offerta da
respingersi ogni ulteriore avversa pretesa perché infondata. Spese e compensi CP_5
professionali rifusi o compensati.
In via ulteriormente subordinata: accogliersi le domande attoree nei limiti del giusto e rigorosamente provato. Spese e compensi professionali rifusi o compensati.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n.
2 c.p.c. non ammesse e rigettarsi quelle avversarie per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183
6° comma n. 3 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
hanno convenuto in giudizio e richiedendo il risarcimento dei
[...] CP_1 CP
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del cane di famiglia di razza pinscher, deceduto in conseguenza dell'aggressione subita da parte del cane di CP_3
proprietà della convenuta e in custodia al convenuto di nome CP_1 CP _4
appartenente alla razza lupo cecoslovacco.
In particolare, gli attori hanno esposto che in data 9.06.2020, mentre si trovava Parte_3
nella strada privata che conduce alla casa degli attori, con il proprio cane al guinzaglio,
3 quest'ultimo è stato raggiunto dal lupo cecoslovacco HI, che lo ha afferrato con un morso, scuotendolo più volte;
che, in conseguenza dell'aggressione subita, il cane è deceduto poco CP_3 dopo, come accertato presso l'ambulatorio veterinario dove l'animale è stato portato;
che il lupo cecoslovacco HI risulta di “rischio potenziale elevato” con un punteggio valutativo pari a 48.
Hanno pertanto richiesto la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2052 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della morte del proprio cane, cagionata dal cane dei convenuti, che circolava libero, senza la vicinanza della proprietaria o del custode, senza guinzaglio e senza museruola. Hanno inoltre ravvisato la configurabilità del reato di cui all'art. 544 bis c.p., commesso mediante omissione.
Gli attori, pertanto, hanno chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: euro 1.000,00 quale valore medio di acquisto di un cane della medesima razza;
euro 60,00 per le spese di smaltimento;
euro 5.000,00 per ciascun attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione; euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico psicologico patito da per aver assistito all'aggressione; euro 156,00 Parte_3 per le spese sostenute per l'iscrizione di a un anno fuori corso all'università, in Parte_3
conseguenza del trauma subito.
Si sono costituiti i coniugi e contestando l'avversaria ricostruzione CP_1 CP
dei fatti, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso del cane degli attori e lo scontro avvenuto tra quest'ultimo e l'animale di proprietà dei convenuti. In particolare, hanno osservato che: in data 9.06.2020 rientrando presso la propria abitazione, dimenticava CP socchiuso il cancellino pedonale;
che, successivamente, all'arrivo di a casa, i cani le CP_1 correvano incontro e aprivano il cancellino, correndo all'esterno; che i convenuti, unitamente al figlio ritrovavano il proprio cane all'interno di un'area verde condominiale, aperta CP_6
e di facile accesso, avvedendosi inoltre della presenza, a terra, del cane pinscher morto, senza guinzaglio;
che sul posto vi era solo che il cane KI non è aggressivo. Parte_3
Hanno inoltre contestato la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, sia con riferimento all'an che al quantum della stessa, evidenziando come la compagnia assicuratrice abbia CP_5
offerto una somma pari a circa euro 800,00-1.000,00, tuttavia non accettata dagli attori.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di prove orali;
con ordinanza in data 12.04.24 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale è stata trattenuta in
4 decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda attorea è riconducibile all'alveo dell'art. 2052 c.c., che notoriamente rappresenta un tipico caso di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario di un animale (o chi ne abbia l'uso) risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. L'unico limite a questo tipo di responsabilità è rappresentato dal caso fortuito.
Ne consegue che spetta all'attore provare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra il proprietario o chi se ne serve e l'animale nonché l'esistenza del rapporto eziologico tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso patito dall'attore, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare, non già di essere esente da colpa, bensì il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. n. 17091/2014; Cass. n. 10402/2016).
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, pertanto, la responsabilità da animale risiede esclusivamente sul rapporto tra il soggetto e l'animale, e prescinde da qualsivoglia condotta commissiva o omissiva del proprietario, atteso che l'unico limite a questa ipotesi di responsabilità
è il caso fortuito, inteso quest'ultimo quale fattore avente i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, potendo il caso fortuito essere integrato dal fatto colposo del danneggiato (cfr., ex multis, Cass, 15.12.2015, n. 25223; Cass. 20.5.2016, n. 10402).
Deve altresì osservarsi che, secondo il condivisibile orientamento maggioritario, sia in giurisprudenza che in dottrina, il riferimento testuale dell'art. 2052 alla responsabilità di “chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso” si ricollega non al potere di custodia, ma all'uso dell'animale. Si è ritenuto, in particolare, che “poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale "o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per "custode e responsabile" non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in
5 vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario”
(così, Cass. n. 10189/2010).
In ordine al profilo dell'onere probatorio, poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Ne consegue che spetta all'attore provare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale nonché l'esistenza del rapporto eziologico tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso patito dall'attore, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare, non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. n. 17091/2014).
2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 16023/2010), la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe – come visto, a titolo oggettivo – in via alternativa o sul proprietario o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, con il consenso del proprietario, anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario.
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, occorre valutare, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile - stante la predetta natura alternativa della responsabilità invocata - se il convenuto fosse l'utilizzatore del cane al momento CP
del sinistro ovvero se la proprietaria, continuasse a “far uso” dell'animale sia pure CP_1 tramite un terzo, così mantenendo l'ingerenza nel governo dell'animale e rimanendo dunque responsabile dei danni dallo stesso cagionati.
6 Deve peraltro osservarsi che compete al proprietario dell'animale dimostrare l'avvenuto trasferimento del rischio, e conseguentemente della responsabilità, in capo al soggetto alternativamente obbligato. Può altresì ritenersi che, qualora l'animale appartenga ad una famiglia, debba essere chiamato a rispondere del danno soltanto il proprietario del cane, che può comunque eccepire che solo qualcuno dei membri della famiglia aveva l'uso esclusivo dell'animale.
Ebbene, nel caso di specie la proprietaria dell'animale, nulla ha dedotto sul punto. CP_1
Ne consegue che, stante la natura alternativa della responsabilità ex art. 2052 c.c., ritenuta la responsabilità della predetta convenuta in quanto proprietaria del cane KI (peraltro presente al momento del fatto), la domanda attorea formulata nei confronti del convenuto non CP
può trovare accoglimento.
Ciò osservato, alla luce delle allegazioni delle parti e all'esito dell'istruttoria orale svolta risulta provato che il cane IX sia stata azzannato e ucciso dal cane KI, di proprietà della predetta convenuta.
Il fatto storico, invero, non è stato contestato nel suo nucleo essenziale dalla parte convenuta, che costituendosi in giudizio ha dedotto che in data 9.06.2020, alle ore 12.30, allorché CP_1
stava rientrando presso la propria abitazione, i cani si avvicinavano al cancello per andare ad accoglierla e, così facendo, appoggiandosi allo stesso, lo aprivano;
il cane KI iniziava a correre verso la strada seguito dal cane e in pochi secondi entrambi sfuggivano dalla vista della Pt_6
proprietaria; i coniugi unitamente al figlio , subito cercavano di inseguire i CP_7 CP_6
cani e li trovavano poco dopo, all'interno di una vicina area verde condominiale, ove a terra si trovava il cane NS, ormai morto, senza guinzaglio.
Il teste – figlio dei convenuti – all'udienza del 6.06.23 ha confermato le predette CP_6
allegazioni.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'evento lesivo occorso al cane di proprietà dell'attore sia CP_3
stato cagionato dal cane KI, non potendo rilevare l'assenza di testi che abbiano assistito all'aggressione e che abbiano potuto riferire sulle precise modalità della stessa;
d'altra parte, anche il certificato di morte dell'animale indica ferite del tutto compatibili con le modalità lesive in atti (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Trattandosi di responsabilità oggettiva, la parte convenuta avrebbe dovuto pertanto dare dimostrazione del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto dell'animale
7 e l'evento dannoso, non potendo certamente costituire prova liberatoria - quale caso fortuito - la circostanza dedotta in ordine al cancellino di casa rimasto socchiuso. Né possono rilevare le ulteriori circostanze dedotte dalla convenuta, in termini di assenza di negligenza in capo alla stessa convenuta, trattandosi di profili non rilevanti attesa la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2052 c.c.
Deve parimenti essere esclusa la sussistenza di un concorso colposo in capo agli attori, la cui prova competeva alla parte convenuta;
né può integrare un concorso ex art. 1227 c.c. la mera circostanza, allegata dai convenuti e contestata dagli attori, che il cane IX fosse senza guinzaglio.
La domanda attorea merita dunque accoglimento nei confronti della sola convenuta CP_1
3.1 Così affermata la responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla predetta convenuta, devono essere accertati i danni risarcibili in capo agli attori.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, spetta a Parte_1
quale proprietario del cane IX (come da certificato anagrafe canina sub doc. 2 fasc. attoreo), la perdita del valore dell'animale;
considerato che
l'attore, sul punto, si è limitato ad allegare che l'acquisto di un cane aventi caratteristiche analoghe a quelle del pinscher IX comporterebbe un esborso di euro 1.000,00, senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie allegazioni, e che tale valore è stato contestato dalla convenuta, si ritiene di poter liquidare tale risarcimento in via equitativa, nella somma di euro 500,00 (considerata anche l'età assai avanzata del cane). Devono altresì essere rifusi in favore dell'attore gli esborsi sostenuti per lo smaltimento della carcassa dell'animale, pari ad euro 60,00 (doc. 6 fasc. attoreo).
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'illecito, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
3.2 In relazione al danno non patrimoniale lamentato dagli attori per la perdita dell'animale da affezione, si osserva quanto segue.
Deve osservarsi come la risarcibilità di tale pregiudizio, allo stato, non sia pacifica nella giurisprudenza;
a fronte di un orientamento restrittivo della Suprema Corte, si sta consolidando nella giurisprudenza di merito un orientamento favorevole al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell'animale d'affezione (Trib. Torino, 29.10.2012; Trib.
8 Firenze, 14.06.2013; Trib. Pavia, 16.09.2016, n. 1266; Trib. Vicenza, 3.01.2017, n. 24; Trib. La
Spezia, 31.12.2020, n. 660; Trib. Novara, 24.03.2020, n. 191; Trib. Venezia, 17.12.2020, n. 1936;
Trib. Prato, 25.01.25, n. 51).
Come è noto, la Suprema Corte a sezioni unite (sent. n. 26972 del 2008) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze puramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del Giudice, invero, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dalla denominazione attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. In secondo luogo, nell'affermare la bipolarità del sistema risarcitorio (danno patrimoniale e non patrimoniale), la Suprema Corte ha statuito che “il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità”, e per l'effetto tale danno è risarcibile, in tutte le ipotesi di reato ex art. 185 c.p., negli altri casi espressamente individuati dal legislatore, nonché
“...nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona”.
Dunque, la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno, selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
Con particolare riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da morte di un animale d'affezione, la Suprema Corte ha escluso che si configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona, non ammettendone, dunque, il risarcimento. Nello stesso senso, Cass., sez. III, n. 14846 del 2007, richiamata dalle Sezioni Unite, ha statuito che “la perdita del cavallo...come animale
d'affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta...”.
9 La giurisprudenza di legittimità, pertanto, al di fuori delle ipotesi di danno conseguente a reato, non pare favorevole al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da
“perdita dell'animale da affezione”.
Deve peraltro rilevarsi che più recentemente la Suprema Corte, pur negando che il ferimento dell'animale d'affezione a seguito del fatto illecito altrui possa legittimare il padrone alla richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, ha ribadito l'esclusione di figure di danno in re ipsa, sulla base di generiche allegazioni relativa alla perdita della “qualità della vita” – richiamando i principi espressi dalla già citata pronuncia n. 14846/2007 – e ha respinto le argomentazioni del ricorrente ritenendo non adeguatamente prospettata “l'eventuale (e invocata) rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell'animale di affezione”, tanto più che nel caso di specie si verteva nella “(meno grave) ipotesi del suo ferimento (rispetto all'occorrenza dell'uccisione)” (cfr. Cass. sez. VI, 23.10.2018, n. 26770), così mostrando una possibile apertura verso una possibile rivalutazione dell'orientamento più restrittivo.
Diversamente, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da “perdita dell'animale d'affezione” ammettendone la risarcibilità anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato (si vedano le sentenze già richiamate supra).
Questa giurisprudenza attribuisce rilievo costituzionale al rapporto tra uomo e animale, in quanto attività realizzatrice della persona meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Sul punto può rilevarsi che il quadro normativo attuale riconosce rilievo al predetto rapporto in svariate e distinte materie: si vedano la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, il Trattato di Lisbona del 2007, la legge 220 del 2012 in materia di condominio e la proposta di legge sull'affido degli animali di affezione nelle ipotesi di separazione dei coniugi. Dall'esame delle predette fonti legislative comunitarie e nazionali si evince la volontà legislativa volta ad una pregnante tutela del legame che l'animale - quale essere senziente - instaura con l'uomo.
Deve ritenersi, invero, che la perdita dell'animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
10 Né può ritenersi che tale pregiudizio costituisca un danno “bagatellare”. Deve in ogni caso rammentarsi che il predetto danno non patrimoniale – ferma la verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (cfr. Cass. civ. sez. un. 26972/2008) – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (Cass. civ. sez. unite n. 26972 del 2008; Cass. n. 8827 e n. 8828 del 2003; n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n.
10527/2011; Cass. n. 20987/2007), non potendo mai ritenersi in re ipsa, non potendo ascriversi al risarcimento del danno una funzione punitiva.
Declinando i predetti principi al caso di specie, la domanda risarcitoria per il pregiudizio non patrimoniale patito dagli attori per la perdita dell'animale d'affezione è fondata e può trovare accoglimento – nei limiti di seguito indicati – avendo gli attori assolto al predetto onere probatorio.
Le allegazioni attoree, non contestate specificamente e tempestivamente dalla convenuta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – trattandosi di circostanze non estranee alla sua sfera di conoscibilità, considerato che le parti abitavano vicine – sono state alquanto precise in punto di sussistenza di un notevole legame affettivo di tutti gli attori con il cane IX, che era considerato quale un membro della famiglia da tutti gli attori e come tale veniva trattato.
In ragione della relazione affettiva tra gli attori e il cane può ritenersi presuntivamente provata la grave sofferenza cagionata agli attori dalla improvvisa perdita di peraltro avvenuta CP_3
violentemente.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attori deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base degli elementi poc'anzi richiamati, nonché in considerazione dell'età di al momento della sua morte (circa 12 anni) e della presumibile CP_3
vita media di un pinscher (notoriamente piuttosto longevo, con una vita media di 12-15 anni); si ritiene equo, pertanto, riconoscere in favore di ed Parte_1 Parte_2 Pt_5
l'importo di euro 1.500,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale;
in favore di
[...]
l'importo di euro 800,00, considerato che la parte non ha specificamente e Parte_4 tempestivamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la allegazione della convenuta che ella non vivesse più da tempo con i genitori, nonostante avesse ancora la residenza presso l'abitazione familiare – circostanza da ritenersi corroborata anche dalle dichiarazioni del teste Testimone_1
11 – difettando dunque l'attualità della convivenza con il cane certamente idonea a far CP_3
presumere una maggiore intensità del legame affettivo.
Su tali importi, già liquidati all'attualità, sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne il danno subito da deve osservarsi che le allegazioni Parte_3 attoree circa una sua compromissione dell'integrità psico-fisica in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa sono risultate sfornite di adeguati elementi probatori.
L'attore, invero, si è limitato a produrre una “perizia psicologica” di parte;
in assenza di qualsivoglia produzione di documentazione medica, deve essere confermata la ritenuta superfluità dell'espletamento di c.t.u. medico-legale, per la cui ammissione l'attore ha insistito ritenendosene la natura esplorativa, alla luce della documentazione versata in atti dall'attrice.
Sul punto deve rammentarsi che, diversamente dalla prova del danno “morale”, che attiene alla dimensione interiore dell'offeso e che può essere assolta anche mediante presunzioni, il danno biologico, concernendo la lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (secondo la definizione generale offerta dagli artt. 138 e 139 cod. ass.), deve essere adeguatamente provato, appunto, mediante criteri medico-legali, quali l'esame obiettivo, l'esame clinico e gli esami strumentali (cfr., ex multis, Cass. 28.02.2019 n. 5820).
Nondimeno, le indagini medico-legali d'ufficio non possono prestarsi ad esonerare surrettiziamente la parte dall'onere probatorio sulla medesima incombente, né perseguire finalità esplorative;
presuppongono, infatti, che il danneggiato abbia fornito elementi (quali certificazioni sanitarie, referti di accertamenti strumentali) idonei a rivelare anche la relazione eziologica tra la lesione e il fatto-reato e la sua attualità.
A fronte della mera produzione, da parte dell'attore, di una “perizia psicologica” di parte,
l'indagine medico-legale d'ufficio sollecitata da parte dell'attore avrebbe, dunque, perseguito una finalità esplorativa, in assenza di lesioni permanenti all'integrità fisica dell'attore, che nemmeno ha allegato elementi sulla cui base poter ritenere anche soltanto probabile che il turbamento emotivo derivato dal fatto per cui è causa si sia consolidato generando una sindrome psichica nosograficamente accertabile.
Nondimeno, può ritenersi presuntivamente che abbia subito un particolare Parte_3
sconvolgimento in conseguenza della morte di per avere egli assistito, impotente, al fatto CP_3
derivandone una più intensa sofferenza, anche per il pensiero di non aver potuto impedirne la
12 morte;
ne consegue che può essere riconosciuto in favore dello stesso l'importo di euro 1.800,00, liquidato in moneta attuale, sul quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Alcun importo può essere riconosciuto in favore di a titolo di danno Parte_3
patrimoniale, in particolare per il pagamento delle spese universitarie, richieste sulla base della circostanza – allegata ma in alcun modo provata – che egli si è dovuto iscrivere fuori corso non essendo riuscito a superare per molto tempo l'ultimo esame che gli mancava per laurearsi, a causa del profondo disagio psicologico conseguente alla morte di CP_3
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di lite tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Ai fini della determinazione del compenso in favore degli attori devono trovare applicazione i seguenti criteri, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 17.04.2024, n. 10367):
- le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (determinanti una situazione di litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Cass. ord. n. 18166 del 26.06.2023;
Cass. ord. n. 3107 del 06.02.2017); ne consegue che il valore della causa da porre a base del calcolo è dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata;
- quanto alle maggiorazioni previste dall'art. 4, co. 2 e 4, D.M. 55/14, atteso che le pretese dei vari attori non hanno comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, a base del calcolo deve essere posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato del 30% per gli ulteriori attori.
In applicazione dei predetti principi, tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte
13 attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro
796,13 per spese e in complessivi euro 3.930,08 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Deve rilevarsi che gli attori hanno prodotto, in allegato alla memoria di replica, una fattura pro- forma del dott. Tallarico, per euro 500,20, relativa alla perizia psicologica in atti, così presumibilmente intendendo richiederne la rifusione (atteso che tale importo è indicato anche nella nota spese depositata dagli attori).
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della predetta produzione documentale, prodotta oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
Poiché l'esborso per la relazione peritale stragiudiziale di parte – diversamente dalle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica – integra una componente del danno da liquidare e come tale deve essere chiesta e liquidata, alcun importo può essere riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo.
Quanto, infine, al rapporto processuale tra gli attori e il convenuto coniuge della CP proprietaria dell'animale, tenuto conto della natura dell'ipotesi di responsabilità invocata dagli attori ex art. 2052 c.c. nonché delle questioni giuridiche ad essa sottese (in particolare, la natura alternativa della responsabilità in capo al proprietario dell'animale ovvero a colui che se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso), sussistono le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, considerato peraltro che i convenuti avevano posizione e difese unitarie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per la morte del cane e CP_1 CP_3
condanna la convenuta al risarcimento:
• in favore di della somma di euro 1.500,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, nonché della somma di euro 560,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
• in favore di della somma di euro 1.500,00 a titolo di danno Parte_2
non patrimoniale, oltre accessori calcolati come in motivazione;
14 • in favore di della somma di euro 1.800,00 a titolo di danno non Parte_3
patrimoniale, il tutto oltre accessori calcolati come in motivazione;
• in favore di della somma di euro 1.500,00 a titolo di danno non Parte_5
patrimoniale, oltre accessori calcolati come in motivazione;
• in favore di della somma di euro 800,00 a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale, oltre accessori calcolati come in motivazione;
- rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti di CP
- condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate euro 796,13 per spese e in complessivi euro 3.930,08 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto CP
Brescia, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
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