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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1381/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1381/2025 R.G.,
TRA
Sig. (cognome) (nome), nato a [...] il Parte_1 Pt_2
27.01.1992, nello Stato di San Paolo Brasile, RG n. 4.790.986-2 e C.P.F. n P.IVA_1
28, residente in [...], n° 247, Consolação, CEP 01303-001, San Paolo - SP, Brasile, rappresentato e difeso dall'avv. GOMES HENRIQUES ANDRE', presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.02.2025, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” deducendo in fatto la discendenza dall'avo italiano successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
1 Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_1
dalla controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 27.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Manca, infatti, la prova documentale idonea a dimostrare la discendenza da un avo italiano, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Sul piano processuale va ricordato che, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, il ricorso introduttivo deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c., inclusa l'osservanza delle decadenze conseguenti ad una costituzione tardiva;
inoltre, la difesa tecnica mediante avvocato è sempre necessaria nei giudizi innanzi al tribunale, salvo le eccezioni di legge.
Dall'esame congiunto delle norme richiamate si ricava che il legislatore ha inteso fissare un limite temporale ben preciso alla possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova o di depositare documenti. In particolare, per la parte ricorrente tale limite coincide con il momento stesso del deposito dell'atto introduttivo, oltre il quale non è più consentita alcuna ulteriore attività assertiva o probatoria. Questa conclusione trova conferma espressa nel quarto comma dell'art. 281-duodecies comma 4, c.p.c., che chiarisce in maniera inequivoca tale preclusione;
infatti, esso dispone che, quando le difese della controparte lo richiedano, il giudice può assegnare un termine perentorio – non oltre venti giorni – per integrare domande, eccezioni, conclusioni e per produrre documenti e prove, con ulteriore termine di dieci giorni per dedurre prova contraria.
Dal coordinamento delle due disposizioni emerge una regola di preclusione deduttiva e probatoria: il deposito del ricorso coincide, per l'attore, con il termine ultimo per indicare prove e produrre documenti, salva la possibilità di un'integrazione limitata e condizionata alle difese della parte resistente e all'autorizzazione del giudice.
2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza originaria dell'avo. Tale mancanza impedisce di ritenere provato l'elemento fondante della pretesa fatta valere.
In particolare, il ricorso introduttivo risulta privo di allegati che possano comprovare, in maniera certa e attendibile, la cittadinanza dell'ascendente da cui il ricorrente intende derivare il proprio diritto. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorso introduttivo risulta privo non solo di allegati attestanti la cittadinanza dell'ascendente, ma anche dell'atto di nascita del ricorrente, documento imprescindibile per individuare e verificare il collegamento genealogico invocato.
Non può invocarsi, in senso contrario, il rilievo costituzionale del diritto alla cittadinanza.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 10 ottobre 2021,
n. 20870; Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153), l'eventuale intervento officioso del giudice ha funzione di chiarimento o completamento di un quadro probatorio già delineato, ma non può supplire a carenze imputabili alla parte per inosservanza di termini perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile- (studio, introduttiva e trattazione); l'ammontare è stato poi dimezzato a fronte della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa N. 1381/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese documentate, forfettarie al 15% ed accessori di legge;
Lecce, 29.10.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora ID
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1381/2025 R.G.,
TRA
Sig. (cognome) (nome), nato a [...] il Parte_1 Pt_2
27.01.1992, nello Stato di San Paolo Brasile, RG n. 4.790.986-2 e C.P.F. n P.IVA_1
28, residente in [...], n° 247, Consolação, CEP 01303-001, San Paolo - SP, Brasile, rappresentato e difeso dall'avv. GOMES HENRIQUES ANDRE', presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.02.2025, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” deducendo in fatto la discendenza dall'avo italiano successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
1 Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_1
dalla controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 27.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Manca, infatti, la prova documentale idonea a dimostrare la discendenza da un avo italiano, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Sul piano processuale va ricordato che, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, il ricorso introduttivo deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c., inclusa l'osservanza delle decadenze conseguenti ad una costituzione tardiva;
inoltre, la difesa tecnica mediante avvocato è sempre necessaria nei giudizi innanzi al tribunale, salvo le eccezioni di legge.
Dall'esame congiunto delle norme richiamate si ricava che il legislatore ha inteso fissare un limite temporale ben preciso alla possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova o di depositare documenti. In particolare, per la parte ricorrente tale limite coincide con il momento stesso del deposito dell'atto introduttivo, oltre il quale non è più consentita alcuna ulteriore attività assertiva o probatoria. Questa conclusione trova conferma espressa nel quarto comma dell'art. 281-duodecies comma 4, c.p.c., che chiarisce in maniera inequivoca tale preclusione;
infatti, esso dispone che, quando le difese della controparte lo richiedano, il giudice può assegnare un termine perentorio – non oltre venti giorni – per integrare domande, eccezioni, conclusioni e per produrre documenti e prove, con ulteriore termine di dieci giorni per dedurre prova contraria.
Dal coordinamento delle due disposizioni emerge una regola di preclusione deduttiva e probatoria: il deposito del ricorso coincide, per l'attore, con il termine ultimo per indicare prove e produrre documenti, salva la possibilità di un'integrazione limitata e condizionata alle difese della parte resistente e all'autorizzazione del giudice.
2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza originaria dell'avo. Tale mancanza impedisce di ritenere provato l'elemento fondante della pretesa fatta valere.
In particolare, il ricorso introduttivo risulta privo di allegati che possano comprovare, in maniera certa e attendibile, la cittadinanza dell'ascendente da cui il ricorrente intende derivare il proprio diritto. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorso introduttivo risulta privo non solo di allegati attestanti la cittadinanza dell'ascendente, ma anche dell'atto di nascita del ricorrente, documento imprescindibile per individuare e verificare il collegamento genealogico invocato.
Non può invocarsi, in senso contrario, il rilievo costituzionale del diritto alla cittadinanza.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 10 ottobre 2021,
n. 20870; Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153), l'eventuale intervento officioso del giudice ha funzione di chiarimento o completamento di un quadro probatorio già delineato, ma non può supplire a carenze imputabili alla parte per inosservanza di termini perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile- (studio, introduttiva e trattazione); l'ammontare è stato poi dimezzato a fronte della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa N. 1381/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese documentate, forfettarie al 15% ed accessori di legge;
Lecce, 29.10.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora ID
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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