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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16235/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2378/2024
Parte_1
elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa alla Via Manzoni n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Puorto, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio le ha riconosciuto un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua, nonché la condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei
1 Per_ termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “In fede all'esame clinico, all'iter sanitario prodotto e all'anamnesi, si evince che la Signora è da Parte_1 considerarsi invalida al 100%, non necessita dell'indennità di accompagnamento ed è portatore di handicap senza connotazione di gravità art 3 comma 1 L 104/92 a decorrere dal 17.06.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dopo aver preso visione: - dell'esame clinico, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta;
- della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla
GU 26 febbraio 1992 n 47 S.O. - dei requisiti previsti dalla Legge n 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal d.Lgs n 509 del 23 novembre 1988; - dei requisiti previsti dalla Legge n 18/80 e
508/88; Si ritiene poter concludere che la Signora è affetta da: “Vasculopatia Parte_1 cerebrale cronica in assenza di deficit cognitivi. Cardiopatia sclero ipertensiva. Poli artrosi diffusa. Diabete mellito ” Infermità 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7342 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON
DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA (per analogia) Infermità n 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6441 MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) Infermità 3
(Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9309
IA LI TIPO 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) PERCENTUALE DI
INVALIDITA' Invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave pari al 100%, con decorrenza dal 17.06.2023 ovvero data di presentazione della domanda amministrativa Per ciò che attiene all'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile, essa è stata disciplinata dall'art.1 della legge n 18 dell'11 febbraio 1980 con successive modifiche ed integrazioni art.1 della legge 508 del 21 novembre 1988. Le condizioni previste per la sua attribuzione consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La condizione di non autosufficienza che è alla base del diritto in esame è caratterizzata dai seguenti requisiti: - la permanenza, intesa come cadenza quotidiana dell'atto, salvo la sua emendabilità: - la sua causalità, riconducibile alla presenza di minorazioni, che rendano inutilizzabile anche un solo apparato funzionale dell'essere umano, che a sua volta determini
l'autosufficienza; - l'incapacità materiale e/o funzionale di compiere gli atti quotidiani della vita.
In ordine al requisito della deambulazione, la norma richiede che la complessa funzione in esame comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto di integrità delle singole parti e alle loro possibilità di coordinamento;
la compromissione di tale funzione deve essere totale, cioè riguardare tutti i giorni di vita del soggetto con il carattere della permanenza. Per atti quotidiani della vita si intende quelle azioni
3 elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole d'assistenza. Il giudizio medico – legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Nel caso che ricorre bisogna considerare: 1) una deambulazione autonoma possibile senza appoggio anche se cauta ed a piccoli passi;
2) masse muscolari sfumatamente ipotoniche ed ipotrofiche agli arti inferiori;
3) orientamento temporo spaziale nella norma 4) assente dispnea per sforzi di lieve e/o media entità per cui è possibile concludere che la periziata non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L.
508/1988). Per quanto attiene la decorrenza dell'invalidità, dopo valutazione della documentazione sanitaria agli atti, non è possibile rinvenire elementi clinici che indicano che quanto ravvisato sia accorso alla data della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
4 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 02.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16235/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2378/2024
Parte_1
elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa alla Via Manzoni n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Puorto, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio le ha riconosciuto un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua, nonché la condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei
1 Per_ termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “In fede all'esame clinico, all'iter sanitario prodotto e all'anamnesi, si evince che la Signora è da Parte_1 considerarsi invalida al 100%, non necessita dell'indennità di accompagnamento ed è portatore di handicap senza connotazione di gravità art 3 comma 1 L 104/92 a decorrere dal 17.06.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dopo aver preso visione: - dell'esame clinico, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta;
- della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla
GU 26 febbraio 1992 n 47 S.O. - dei requisiti previsti dalla Legge n 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal d.Lgs n 509 del 23 novembre 1988; - dei requisiti previsti dalla Legge n 18/80 e
508/88; Si ritiene poter concludere che la Signora è affetta da: “Vasculopatia Parte_1 cerebrale cronica in assenza di deficit cognitivi. Cardiopatia sclero ipertensiva. Poli artrosi diffusa. Diabete mellito ” Infermità 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7342 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON
DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA (per analogia) Infermità n 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6441 MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) Infermità 3
(Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9309
IA LI TIPO 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) PERCENTUALE DI
INVALIDITA' Invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave pari al 100%, con decorrenza dal 17.06.2023 ovvero data di presentazione della domanda amministrativa Per ciò che attiene all'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile, essa è stata disciplinata dall'art.1 della legge n 18 dell'11 febbraio 1980 con successive modifiche ed integrazioni art.1 della legge 508 del 21 novembre 1988. Le condizioni previste per la sua attribuzione consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La condizione di non autosufficienza che è alla base del diritto in esame è caratterizzata dai seguenti requisiti: - la permanenza, intesa come cadenza quotidiana dell'atto, salvo la sua emendabilità: - la sua causalità, riconducibile alla presenza di minorazioni, che rendano inutilizzabile anche un solo apparato funzionale dell'essere umano, che a sua volta determini
l'autosufficienza; - l'incapacità materiale e/o funzionale di compiere gli atti quotidiani della vita.
In ordine al requisito della deambulazione, la norma richiede che la complessa funzione in esame comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto di integrità delle singole parti e alle loro possibilità di coordinamento;
la compromissione di tale funzione deve essere totale, cioè riguardare tutti i giorni di vita del soggetto con il carattere della permanenza. Per atti quotidiani della vita si intende quelle azioni
3 elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole d'assistenza. Il giudizio medico – legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Nel caso che ricorre bisogna considerare: 1) una deambulazione autonoma possibile senza appoggio anche se cauta ed a piccoli passi;
2) masse muscolari sfumatamente ipotoniche ed ipotrofiche agli arti inferiori;
3) orientamento temporo spaziale nella norma 4) assente dispnea per sforzi di lieve e/o media entità per cui è possibile concludere che la periziata non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L.
508/1988). Per quanto attiene la decorrenza dell'invalidità, dopo valutazione della documentazione sanitaria agli atti, non è possibile rinvenire elementi clinici che indicano che quanto ravvisato sia accorso alla data della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
4 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 02.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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