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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1298/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Elena SCOTTI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1298/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LUNARDI SONIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORIS ELENA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale. dello Stato Civile territorialmente competente ai fini di ogni necessaria annotazione;
2) Assegnare la casa familiare sita in Cameri (NO), Via Trieste n° 20, in comproprietà tra i coniugi e gravata di mutuo, alla signora che vi abiterà con Parte_1 la figlia ora maggiorenne con tutto quanto in essa contenuto;
3) Disporre che il sig. orrisponda alla Per_1 Pt_2 sig.ra a titolo di contributo di mantenimento della figlia la complessiva somma di € 350,00 entro il Pt_1 Per_1 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile anno per anno al 100% dell'indice Istat in maniera automatica, e dunque senza bisogno di richiesta scritta da parte della signora sino alla indipendenza economica della figlia maggiorenne Pt_3 4) Disporre che l'importo dell'Assegno Unico e Universale verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre, Per_1 così come la detrazione per figli a carico verrà usufruita dalla madre al 100%; 5) Disporre che le spese se straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 6o% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, in ragione della diversità dei redditi;
le spese straordinarie di carattere non urgente dovranno essere tutte comunque previamente concordate ed autorizzate;
il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare il deconto corredato da giustificativi entro il 20 di ogni mese, e dovranno essere rimborsate pro quota entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dichiarare l'obbligo in capo al Sig. i corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese l'importo Pt_2 Pt_1 di € 205,50, pari al 50% della rata mensile relativa al mutuo cointestato acceso in occasione dell'acquisto della casa coniugale in comproprietà che la signora provvederà ad onorare nell'interesse di entrambi, o quella diversa Pt_4 somma , minore o maggiore, che dovesse subire per effetto delle fluttuazioni di mercato;
7) Dare atto che l'auto Kia Picanto targata FY242SL già in proprietà esclusiva alla signora rimarrà a quest'ultima assegnata;
8) spese Pt_1 compensante, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Cameri il 16/6/2007, trascritto poi nei registri del suddetto Comune al n° 7, Parte 1, Anno 2007, e che dall'unione è nata a [...] la figlia Per_1
Quindi, dando atto dell'intollerabilità della convivenza ha chiesto la separazione.
Si è costituto tardivamente il resistente ha aderito alla domanda di separazione.
Alla prima udienza del 4/11/2025, a dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro come impiegata Parte_1 in una compagnia assicurativa di Oleggio. Guadagno circa € 1.000,00 al mese. La casa dove vivo è in comproprietà, paghiamo il mutuo al 50%. Ho un finanziamento personale € 230,00 al mese, un finanziamento per la macchina acquistata nel 2019 è di € 208,00 al mese. Quest'anno ho pagato € 2.200,00 di spese condominiali vive con me. Per_1
Frequenta l'ultimo anno di scuola superiore. Non fa attività extrascolastiche. Vuole proseguire gli studi all'università” ha dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro come verniciatore a Gallarate (VA). Guadagno Parte_2 fino ad € 2.250,00 con gli straordinari. Pago l'affitto, pago € 402,00, più le spese condominiali pagate ogni 3 mesi fino ad € 120,00, pago le bollette, ho il finanziamento per l'iPad di (€ 80,00) e per i mobili (€ 86,00); manutenzione Per_1 macchina e metà del mutuo. non viene molto spesso perché ha le sue esigenze, con il lavoro comunque non riesco Per_1 molto. Può venire anche a vivere da me, non ho problemi”. Quindi è stato adottato il seguente provvedimento “Il Giudice, letti gli atti e sentite le parti, ritenuto di dover adottare provvedimenti provvisori, autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di maggiorenne non Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
prende atto dei restanti accordi economici intercorrenti tra le parti (relativamente al mutuo e all'autovettura); ritenuta la causa matura per la decisione, assegna alle parti i seguenti termini: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica;
rinvia per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 26 febbraio 2026 h. 13.30; manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. Con nota del 18/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, hanno depositato conclusioni conformi e hanno rinunciato ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. Quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_5 in Bangkok (T), matrimonio che è stato poi trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Novara con atto n. 148 – Parte II – Serie C – dell'anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, quindi, ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi, era venuta meno l'affectio coniugalis e che la moglie, da oltre, quattro mesi era andata via di casa rendendosi irreperibile.
Ha concluso chiedendo la separazione personale.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo tra le parti deve essere ratificato in quanto conforme all'interesse della prole e conforme alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare sita in Cameri (NO) Via Trieste n. 20 alla Parte_1 3) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla a Pt_2 Per_1 Pt_1 somma di € 350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone che le spese se straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 6o% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, in ragione della diversità dei redditi;
le spese straordinarie di carattere non urgente dovranno essere tutte comunque previamente concordate ed autorizzate;
il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare il deconto corredato da giustificativi entro il 20 di ogni mese, e dovranno essere rimborsate pro quota entro 15 giorni dalla richiesta;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) pone a carico di di corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese l'importo di € Pt_2 Pt_1
205,50, pari al 50% della rata mensile relativa al mutuo cointestato acceso in occasione dell'acquisto della casa coniugale in comproprietà che la signora rovvederà ad onorare nell'interesse di entrambi, Pt_4
o quella diversa somma, minore o maggiore, che dovesse subire per effetto delle fluttuazioni di mercato;
7) prende atto che l'auto Kia Picanto targata FY242SL già in proprietà esclusiva alla signora Pt_1 rimarrà a quest'ultima assegnata;
8) compensa le spese di lite, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 19/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Elena SCOTTI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1298/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LUNARDI SONIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORIS ELENA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale. dello Stato Civile territorialmente competente ai fini di ogni necessaria annotazione;
2) Assegnare la casa familiare sita in Cameri (NO), Via Trieste n° 20, in comproprietà tra i coniugi e gravata di mutuo, alla signora che vi abiterà con Parte_1 la figlia ora maggiorenne con tutto quanto in essa contenuto;
3) Disporre che il sig. orrisponda alla Per_1 Pt_2 sig.ra a titolo di contributo di mantenimento della figlia la complessiva somma di € 350,00 entro il Pt_1 Per_1 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile anno per anno al 100% dell'indice Istat in maniera automatica, e dunque senza bisogno di richiesta scritta da parte della signora sino alla indipendenza economica della figlia maggiorenne Pt_3 4) Disporre che l'importo dell'Assegno Unico e Universale verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre, Per_1 così come la detrazione per figli a carico verrà usufruita dalla madre al 100%; 5) Disporre che le spese se straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 6o% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, in ragione della diversità dei redditi;
le spese straordinarie di carattere non urgente dovranno essere tutte comunque previamente concordate ed autorizzate;
il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare il deconto corredato da giustificativi entro il 20 di ogni mese, e dovranno essere rimborsate pro quota entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dichiarare l'obbligo in capo al Sig. i corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese l'importo Pt_2 Pt_1 di € 205,50, pari al 50% della rata mensile relativa al mutuo cointestato acceso in occasione dell'acquisto della casa coniugale in comproprietà che la signora provvederà ad onorare nell'interesse di entrambi, o quella diversa Pt_4 somma , minore o maggiore, che dovesse subire per effetto delle fluttuazioni di mercato;
7) Dare atto che l'auto Kia Picanto targata FY242SL già in proprietà esclusiva alla signora rimarrà a quest'ultima assegnata;
8) spese Pt_1 compensante, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Cameri il 16/6/2007, trascritto poi nei registri del suddetto Comune al n° 7, Parte 1, Anno 2007, e che dall'unione è nata a [...] la figlia Per_1
Quindi, dando atto dell'intollerabilità della convivenza ha chiesto la separazione.
Si è costituto tardivamente il resistente ha aderito alla domanda di separazione.
Alla prima udienza del 4/11/2025, a dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro come impiegata Parte_1 in una compagnia assicurativa di Oleggio. Guadagno circa € 1.000,00 al mese. La casa dove vivo è in comproprietà, paghiamo il mutuo al 50%. Ho un finanziamento personale € 230,00 al mese, un finanziamento per la macchina acquistata nel 2019 è di € 208,00 al mese. Quest'anno ho pagato € 2.200,00 di spese condominiali vive con me. Per_1
Frequenta l'ultimo anno di scuola superiore. Non fa attività extrascolastiche. Vuole proseguire gli studi all'università” ha dichiarato: “voglio separarmi. Lavoro come verniciatore a Gallarate (VA). Guadagno Parte_2 fino ad € 2.250,00 con gli straordinari. Pago l'affitto, pago € 402,00, più le spese condominiali pagate ogni 3 mesi fino ad € 120,00, pago le bollette, ho il finanziamento per l'iPad di (€ 80,00) e per i mobili (€ 86,00); manutenzione Per_1 macchina e metà del mutuo. non viene molto spesso perché ha le sue esigenze, con il lavoro comunque non riesco Per_1 molto. Può venire anche a vivere da me, non ho problemi”. Quindi è stato adottato il seguente provvedimento “Il Giudice, letti gli atti e sentite le parti, ritenuto di dover adottare provvedimenti provvisori, autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di maggiorenne non Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
prende atto dei restanti accordi economici intercorrenti tra le parti (relativamente al mutuo e all'autovettura); ritenuta la causa matura per la decisione, assegna alle parti i seguenti termini: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica;
rinvia per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 26 febbraio 2026 h. 13.30; manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. Con nota del 18/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, hanno depositato conclusioni conformi e hanno rinunciato ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. Quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_5 in Bangkok (T), matrimonio che è stato poi trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Novara con atto n. 148 – Parte II – Serie C – dell'anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, quindi, ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi, era venuta meno l'affectio coniugalis e che la moglie, da oltre, quattro mesi era andata via di casa rendendosi irreperibile.
Ha concluso chiedendo la separazione personale.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo tra le parti deve essere ratificato in quanto conforme all'interesse della prole e conforme alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare sita in Cameri (NO) Via Trieste n. 20 alla Parte_1 3) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla a Pt_2 Per_1 Pt_1 somma di € 350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone che le spese se straordinarie come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 6o% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, in ragione della diversità dei redditi;
le spese straordinarie di carattere non urgente dovranno essere tutte comunque previamente concordate ed autorizzate;
il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare il deconto corredato da giustificativi entro il 20 di ogni mese, e dovranno essere rimborsate pro quota entro 15 giorni dalla richiesta;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) pone a carico di di corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese l'importo di € Pt_2 Pt_1
205,50, pari al 50% della rata mensile relativa al mutuo cointestato acceso in occasione dell'acquisto della casa coniugale in comproprietà che la signora rovvederà ad onorare nell'interesse di entrambi, Pt_4
o quella diversa somma, minore o maggiore, che dovesse subire per effetto delle fluttuazioni di mercato;
7) prende atto che l'auto Kia Picanto targata FY242SL già in proprietà esclusiva alla signora Pt_1 rimarrà a quest'ultima assegnata;
8) compensa le spese di lite, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 19/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO