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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 12/02/2025, da:
, , (C.F.: ), nata a Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
Bergamo l'11/11/1975, con il proc. dom. avv. GHEZZI SABRINA, giusta procura in atti,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con il proc. CP_1 C.F._2 dom. avv. CARSANIGA SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 21/05/2025 e 02/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/06/2002 a Bergamo, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Brescia il Per_1
1 19/01/2009). La separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza parziale di questo Tribunale n. 218/2024, pubblicata in data 30/01/2024, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, seguita dalla sentenza definitiva n.1970/2024, emessa in data 23/10/2024, pubblicata il 25/10/2024.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del quale la causa veniva rinviata all'udienza del 03/06/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di non volersi riconciliare confermando le condizioni di cui al ricorso così come precisate e parzialmente modificate nelle note d'udienza depositate in data 02/06/2025.
Ebbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett.
b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che si riportano in dispositivo, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, co. 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e in Bergamo il 14/06/2002 Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 157, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1) affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario;
2 2) dispone che la figlia possa stare con ciascun genitore secondo i tempi di permanenza di seguito indicati, salvo diverso accordo che tenga conto in via prioritaria delle richieste Per_ ed esigenze della figlia minore. Più in particolare, starà con la madre il lunedì
(comprensivo di pernottamento), il martedì con il padre (con il pernottamento), il mercoledì e il giovedì con la madre (con il pernottamento), il venerdì con il padre
(comprensivo di pernottamento), weekend alternati, con rientro presso l'abitazione materna nel fine settimana di pertinenza paterna entro le ore 22,00 della domenica.
Quanto alle vacanze natalizie, la figlia potrà stare presso il padre o presso la madre ad anni alterni il periodo dal 25.12 al 31.12 ovvero dal 31.12 al 06.01 con ciascun genitore.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo, nonché nel periodo estivo due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
3) assegna la casa coniugale, sita in Bergamo (BG), alla via Gusmini n. 17, a;
CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare a favore di entro il CP_1 Parte_4
10 di ogni mese l'importo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, pari a euro
400,00; somma rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. Pone a carico di entrambi
i coniugi l'obbligo di provvedere nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie per la figlia, secondo lo schema in uso presso l'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese mediche che saranno totalmente a carico di se coperte CP_1 dalla polizza sanitaria in titolarità dello stesso;
qualora la polizza non copra dette spese si seguirà la regolamentazione prevista dal predetto protocollo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche
3 se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi
- da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di
4 documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) prende atto che l'Assegno Unico Universale e ogni altro contributo economico a tutela della figlia sarà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
6) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
7) prende atto che le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza;
8) spese di lite compensate”.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 12/02/2025, da:
, , (C.F.: ), nata a Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
Bergamo l'11/11/1975, con il proc. dom. avv. GHEZZI SABRINA, giusta procura in atti,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con il proc. CP_1 C.F._2 dom. avv. CARSANIGA SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 21/05/2025 e 02/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/06/2002 a Bergamo, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Brescia il Per_1
1 19/01/2009). La separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza parziale di questo Tribunale n. 218/2024, pubblicata in data 30/01/2024, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, seguita dalla sentenza definitiva n.1970/2024, emessa in data 23/10/2024, pubblicata il 25/10/2024.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del quale la causa veniva rinviata all'udienza del 03/06/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di non volersi riconciliare confermando le condizioni di cui al ricorso così come precisate e parzialmente modificate nelle note d'udienza depositate in data 02/06/2025.
Ebbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett.
b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che si riportano in dispositivo, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, co. 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e in Bergamo il 14/06/2002 Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 157, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1) affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario;
2 2) dispone che la figlia possa stare con ciascun genitore secondo i tempi di permanenza di seguito indicati, salvo diverso accordo che tenga conto in via prioritaria delle richieste Per_ ed esigenze della figlia minore. Più in particolare, starà con la madre il lunedì
(comprensivo di pernottamento), il martedì con il padre (con il pernottamento), il mercoledì e il giovedì con la madre (con il pernottamento), il venerdì con il padre
(comprensivo di pernottamento), weekend alternati, con rientro presso l'abitazione materna nel fine settimana di pertinenza paterna entro le ore 22,00 della domenica.
Quanto alle vacanze natalizie, la figlia potrà stare presso il padre o presso la madre ad anni alterni il periodo dal 25.12 al 31.12 ovvero dal 31.12 al 06.01 con ciascun genitore.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo, nonché nel periodo estivo due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
3) assegna la casa coniugale, sita in Bergamo (BG), alla via Gusmini n. 17, a;
CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare a favore di entro il CP_1 Parte_4
10 di ogni mese l'importo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, pari a euro
400,00; somma rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. Pone a carico di entrambi
i coniugi l'obbligo di provvedere nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie per la figlia, secondo lo schema in uso presso l'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese mediche che saranno totalmente a carico di se coperte CP_1 dalla polizza sanitaria in titolarità dello stesso;
qualora la polizza non copra dette spese si seguirà la regolamentazione prevista dal predetto protocollo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche
3 se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi
- da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di
4 documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) prende atto che l'Assegno Unico Universale e ogni altro contributo economico a tutela della figlia sarà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
6) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
7) prende atto che le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza;
8) spese di lite compensate”.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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