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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5510 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Cagliari, via Cadello n.2, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Dante n. 53, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2/12/1995, in Venezia, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto agli Pt_1 Controparte_1
atti del Registro dello Stato civile del predetto Comune al n. 29, parte I, anno 1995, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge,
in caso di ingiustificata opposizione. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.09.2024, , ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in in Venezia, con il sig. , nato a [...] il [...]; che dall'unione coniugale sono Controparte_1
nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] – PD- in Per_1 Per_2
data 27/9/2005), attualmente entrambi maggiorenni, ma solo il primogenito economicamente indipendente;
che dopo circa quindici anni di serena convivenza il rapporto matrimoniale è entrato in crisi e i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale nell'anno 2012,
omologata dal Tribunale di Vicenza in data 14/3/2013; che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. nel procedimento per separazione avvenuta in data 1/2/2013, sono trascorsi i termini di legge e la separazione è stata ininterrotta.
****
All'udienza di comparizione del 10.12.2024 è comparsa solo la parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso attualmente vivo a Cagliari nella via Cadello n.2 con il mio attuale compagno e mia figlia nata il [...] attualmente lavoratrice precaria Per_2
quale estetista. Io lavoro come assistente domiciliare di persone anziane e disabili per un'agenzia. Il figlio maggiore è militare dell'Esercito Italiano di stanza a Grosseto. Non so cosa faccia il
Domando solo la pronuncia del divorzio. “ CP_1
Il Giudice, ha quindi trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia del divorzio.
Il giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (nel 1.02.2013)
alla data del deposito del ricorso introduttivo (06.09.2024), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
Venezia il 26/8/1973 e , nato a [...] il [...], celebrato in Controparte_1
Venezia, in data 2.12.1995, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, atto n. 29, parte I, anno 1995, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese del giudizio fra le parti. Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5510 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Cagliari, via Cadello n.2, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Dante n. 53, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2/12/1995, in Venezia, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto agli Pt_1 Controparte_1
atti del Registro dello Stato civile del predetto Comune al n. 29, parte I, anno 1995, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge,
in caso di ingiustificata opposizione. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.09.2024, , ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in in Venezia, con il sig. , nato a [...] il [...]; che dall'unione coniugale sono Controparte_1
nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] – PD- in Per_1 Per_2
data 27/9/2005), attualmente entrambi maggiorenni, ma solo il primogenito economicamente indipendente;
che dopo circa quindici anni di serena convivenza il rapporto matrimoniale è entrato in crisi e i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale nell'anno 2012,
omologata dal Tribunale di Vicenza in data 14/3/2013; che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. nel procedimento per separazione avvenuta in data 1/2/2013, sono trascorsi i termini di legge e la separazione è stata ininterrotta.
****
All'udienza di comparizione del 10.12.2024 è comparsa solo la parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso attualmente vivo a Cagliari nella via Cadello n.2 con il mio attuale compagno e mia figlia nata il [...] attualmente lavoratrice precaria Per_2
quale estetista. Io lavoro come assistente domiciliare di persone anziane e disabili per un'agenzia. Il figlio maggiore è militare dell'Esercito Italiano di stanza a Grosseto. Non so cosa faccia il
Domando solo la pronuncia del divorzio. “ CP_1
Il Giudice, ha quindi trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia del divorzio.
Il giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (nel 1.02.2013)
alla data del deposito del ricorso introduttivo (06.09.2024), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
Venezia il 26/8/1973 e , nato a [...] il [...], celebrato in Controparte_1
Venezia, in data 2.12.1995, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, atto n. 29, parte I, anno 1995, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese del giudizio fra le parti. Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti