Articolo 544 bis del Codice penale
Articolo 570 bisArticolo 544 ter
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Art. 544-bis.

(Uccisione di animali).

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000)) .

((Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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