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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 801/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 801/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 06/06/2025, innanzi alla dr.SS Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) sono Controparte_2 comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte a discutere.
L'avv. Rechichi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzata la parte a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.SS Cristina Mancini Depositata il 6.6.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.SS Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 801/ 2024 r.g. promoSS da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_1 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Controparte_4
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
Pag. 2 di 8 riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente la suddetta “Carta elettronica”
[...] CP_3
o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00= in favore della OF.SS (ossia €. 500,00 Parte_1 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente, anche qualora la ricorrente non si trovi più in servizio ma risulti iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). IN VIA
SUBORDINATA, qualora la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, poiché non più iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , in persona del Ministro legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_3 pro-tempore, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 2.000,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno si servizio a tempo determinato) in favore della OF.SS . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex Parte_1 art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
- in subordine, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00).
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, contestando la fondatezza CP_1 della domanda ed eccependo, in particolare, la non spettanza del bonus della carta docenti con riferimento all'annualità 2020/2021 atteso l'arco temporale della supplenza articolatasi per 137 giorni e per un monte orario pari a 6 ore settimanali.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Pag. 3 di 8 4. La domanda è parzialmente suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di CaSSzione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che poSSno giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive”
Pag. 4 di 8 richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti neceSSria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, a partire dall'annualità 2021/2022, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità 2022/2023 con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e, per l'annualità 2023/2024, con un orario lavorativo nel complesso superiore al 50% dell'orario completo in forza di due contratti (di cui uno con decorrenza dall'1.9.2023 al 30.6.2024 che prevede un monte orario pari a 8 ore settimanali e l'altro decorrente dal 6.12.2023 fino al 30.6.2024 per 9 ore settimanali).
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal
Pag. 5 di 8 momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2020/2021 si poSS o meno concludere per la corresponsione del bonus della carta docenti.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di CaSSzione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di CaSSzione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è neceSSrio ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che
l'obiettivo del legislatore non poSS essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, nell'A.S.
2020/2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica esclusivamente nel corso del secondo quadrimestre dal 25 gennaio 2021 al 10 giugno 2021 (per un periodo inferiore ai 180 giorni), motivo per cui non vi sono elementi tranquillizzanti circa la garanzia di una continuità didattica tale da ritenersi proiettabile in un'ottica di didattica annua, piuttosto che limitata ad una sola parte di eSS
(sostanzialmente, il secondo quadrimestre, fino al termine delle lezioni).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del bonus con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con ceSSzione il 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro allegato al ricorso).
Pag. 6 di 8 14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento a partire dall'anno scolastico
2021/2022, con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta docente per tali anni Pt_1 scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della CaSSzione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2020/2021 sussistono giusti motivi per la compensazione di un quinto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali
(elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per CP_1
Pag. 7 di 8 poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite (pari ad euro 772,50€) CP_1 sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa
l'ulteriore frazione tra le parti (per un importo pari, dunque, a 128,75€ ciascuna).
Così deciso in Prato, il 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro dr.SS Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 801/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 06/06/2025, innanzi alla dr.SS Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) sono Controparte_2 comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte a discutere.
L'avv. Rechichi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzata la parte a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.SS Cristina Mancini Depositata il 6.6.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.SS Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 801/ 2024 r.g. promoSS da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_1 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Controparte_4
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
Pag. 2 di 8 riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente la suddetta “Carta elettronica”
[...] CP_3
o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00= in favore della OF.SS (ossia €. 500,00 Parte_1 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente, anche qualora la ricorrente non si trovi più in servizio ma risulti iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). IN VIA
SUBORDINATA, qualora la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, poiché non più iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , in persona del Ministro legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_3 pro-tempore, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 2.000,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno si servizio a tempo determinato) in favore della OF.SS . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex Parte_1 art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
- in subordine, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00).
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, contestando la fondatezza CP_1 della domanda ed eccependo, in particolare, la non spettanza del bonus della carta docenti con riferimento all'annualità 2020/2021 atteso l'arco temporale della supplenza articolatasi per 137 giorni e per un monte orario pari a 6 ore settimanali.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Pag. 3 di 8 4. La domanda è parzialmente suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di CaSSzione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che poSSno giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive”
Pag. 4 di 8 richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti neceSSria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, a partire dall'annualità 2021/2022, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità 2022/2023 con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e, per l'annualità 2023/2024, con un orario lavorativo nel complesso superiore al 50% dell'orario completo in forza di due contratti (di cui uno con decorrenza dall'1.9.2023 al 30.6.2024 che prevede un monte orario pari a 8 ore settimanali e l'altro decorrente dal 6.12.2023 fino al 30.6.2024 per 9 ore settimanali).
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal
Pag. 5 di 8 momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Resta da chiarire se anche per l'annualità 2020/2021 si poSS o meno concludere per la corresponsione del bonus della carta docenti.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di CaSSzione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di CaSSzione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è neceSSrio ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che
l'obiettivo del legislatore non poSS essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, nell'A.S.
2020/2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica esclusivamente nel corso del secondo quadrimestre dal 25 gennaio 2021 al 10 giugno 2021 (per un periodo inferiore ai 180 giorni), motivo per cui non vi sono elementi tranquillizzanti circa la garanzia di una continuità didattica tale da ritenersi proiettabile in un'ottica di didattica annua, piuttosto che limitata ad una sola parte di eSS
(sostanzialmente, il secondo quadrimestre, fino al termine delle lezioni).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del bonus con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con ceSSzione il 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro allegato al ricorso).
Pag. 6 di 8 14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento a partire dall'anno scolastico
2021/2022, con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta docente per tali anni Pt_1 scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della CaSSzione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2020/2021 sussistono giusti motivi per la compensazione di un quinto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali
(elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per CP_1
Pag. 7 di 8 poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite (pari ad euro 772,50€) CP_1 sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa
l'ulteriore frazione tra le parti (per un importo pari, dunque, a 128,75€ ciascuna).
Così deciso in Prato, il 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro dr.SS Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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