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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3319/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via C.F._1
IC de LA n. 7, presso lo studio dell'Avv. Mario D'Apuzzo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...]
11
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2025, il procuratore di parte ricorrente si riportava alle richieste formulate nei propri scritti difensivi insistendo per l'integrale accoglimento, precisando che si rendeva disponibile a versare un Parte_1
assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 500,00, rinunciando alla pagina 1 di 6 regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia in quanto divenuta, Per_1
nelle more, maggiorenne.
Il P.M. in data 25-9-2025 concludeva perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2021, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Castellammare in data 20.04.2006.
A fondamento della propria domanda deduceva:
A) Che dalla suddetta unione erano nate due figlie: , nata in data [...] e Per_1
, nata in data [...]. Per_2
B) Che era separato dalla moglie dal 25.05.2017, quando era stata pronunciata la separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 1489/2017.
Il ricorrente, dunque, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'assegno previsto in sede di separazione a suo carico, quale contributo per il mantenimento delle minori, nella misura di euro 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e confermando il regime di affido congiunto delle figlie minori, così come la collocazione prevalente presso la madre e il suo diritto di visita quale genitore con collocatario.
La sig.ra sebbene ritualmente evocata in giudizio, non compariva CP_1 all'udienza fissata innanzi al Presidente.
All'udienza di comparizione del 16.06.2022, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c. confermando i provvedimenti di cui alla separazione e, dunque, affidando le figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 minori, l'assegno complessivo di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al
50 % delle spese straordinarie.
Notificata, a seguito di plurimi tentativi, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 pagina 2 di 6 c.p.c., la resistente non si costituiva innanzi al G.I. e se ne dichiarava la contumacia.
In sede di conclusioni, il ricorrente insisteva affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione giudiziale.
Ritenuta fondata la domanda, con sentenza non definitiva n. 2200/2023 pubblicata il
02.08.2023 si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Castellammare di Stabia in data 30.04.2006, Parte_1 CP_1 ordinando la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006).
Quanto agli ulteriori provvedimenti accessori (in particolare, in relazione alla previsione dell'assegno di mantenimento della prole minore, dell'affido e della disciplina delle visite tra le figlie ed il padre), stante la contumacia della madre e il difetto di allegazione reddituale del ricorrente, si provvedeva con separata ordinanza al prosieguo dell'istruttoria.
Nello specifico, il Tribunale riteneva necessario acquisire informazioni sul contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui sono inserite le minori e Per_1 Per_2 invitando, pertanto, i S.S. del Comune di Castellammare di Stabia e di Pontecagnano
Faiano a relazionare sui punti indicati nell'ordinanza del 05.04.2023, onerandoli al deposito della predetta relazione presso la Cancelleria civile di questo Tribunale entro il
20-11-2023.
Si rinviava, quindi, all'udienza del 13- 12-2023 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito dell'udienza cartolare, preso atto del mancato deposito delle relazioni richieste ai S.S., si effettuavano una serie di rinvii al fine degli adempimenti di cui innanzi, mai evasi.
Pertanto, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 10.09.2025 per l'ascolto delle minori e . Persona_3 Persona_4
Alla suddetta udienza sono comparsi il ricorrente, la sig.ra e le figlie, CP_1
(nelle more, divenuta maggiorenne) e . Persona_3 Persona_4
Il Giudice, quindi, procedeva all'esame della minore in presenza della madre e su richiesta della stessa, la quale dichiarava, testualmente “Ho 12 anni […] Vivo a
Pontecagnano con mamma, il suo fidanzato, mia LL e mio fratello […] Vado d'accordo
pagina 3 di 6 con i miei fratelli e io divido la stanza con mia LL […] sono stata contenta del trasferimento e mi sono subito inserita bene […] mio padre in inverno lo vedo nel week end perchè sono impegnata con lo sport e la scuola ma in estate e nelle feste vado da lui anche una settimana a casa della nonna;
lì ho una stanzetta che divido con mia LL e mia cugina […] ho mantenuto buoni rapporti con la famiglia di papà […] sento papà spesso anche telefonicamente, se ho bisogno di qualcosa glielo chiedo e lui me lo compra […] non ci sono mai state difficoltà nei rapporti con papà, anche se da piccola non volevo andare a dormire da lui perché ero troppo legata a mamma e questo fino ai miei sei anni”.
La sig.ra dichiarava di aver raggiunto un buon rapporto con il che CP_1 Parte_1
sentiva spesso per la gestione delle bambine, dichiarava di essere stata impiegata in una ditta che si occupa di impianti fotovoltaici guadagnando, a provvigione, circa €
400,00/500,00 mensili e di aver lasciato tale impiego per accudire l'ultimo figlio avuto con il nuovo compagno, con il quale convive in un immobile condotto in locazione.
Dichiarava, altresì, che il versava regolarmente l'assegno di mantenimento, Parte_1
oltre spese extra.
Infine, veniva introdotto , il quale dichiarava di avere ottimi Parte_1 rapporti con le figlie per le quali versava regolarmente € 500,00 al mese, oltre spese extra;
anche il rapporto con la di loro madre è buono.
Dunque, il difensore del ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, precisando tuttavia che il ricorrente si impegnava a versare un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 500,00, e rinunciava alla richiesta di regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia in quanto Per_1 divenuta, nelle more, maggiorenne.
Tanto premesso, dovendo in questa sede il Tribunale statuire solo sulle questioni accessorie, essendo già stata emessa la pronuncia di divorzio, riguardanti ora, quando all'affido e alla disciplina delle visite, la sola minore , mentre con riferimento al Per_2
profilo patrimoniale entrambe le figlie della coppia, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per confermare i provvedimenti resi in sede di separazione in ordine alla disciplina dell'affido condiviso della minore alla madre e diritto di visita del padre come già in essere, dal momento che appare corrispondente al superiore interesse della minore.
pagina 4 di 6 Quanto, al profilo economico, alla luce della ricostruzione della reciproca capacità reddituale dei coniugi, effettuata anche grazie alle dichiarazioni rese alla scorsa udienza del 10-9-2025, appare congruo porre a carico del padre un assegno mensile complessivo, per il mantenimento di entrambe le figlie, nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle questioni accessorie relative al divorzio di e già dichiarato con sentenza non definitiva Parte_1 CP_1
n. 2200/2023 pubblicata il 02.08.2023 , così provvede:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale presso Per_2 la madre, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé tutte le volte che ne faccia richiesta, e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
ogni 15 giorni il sabato alle ore 21,00 la madre accompagnerà la minore presso la casa Per_2
dei nonni paterni e la stessa verrà riaccompagnate dal padre la domenica alle ore 21,00 presso l'abitazione materna;
2) la figlia minore trascorrerà con il padre, nel periodo estivo, 15 giorni continuativi, previamente concordati e comunicati alla madre;
inoltre, la minore trascorrerà con il padre e con la madre, alternativamente, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal Giovedì Santo al lunedì in Albis);
3) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , minorenne, un Per_1 Per_2
assegno mensile complessivo di euro 500,00 (di cui euro 250,00 per ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ciascun mese;
4) pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle Parte_1 spese scolastiche ed alle eventuali cure mediche specialistiche per le figlie, previamente concordate e documentate;
5) dichiara irripetibili le spese processuali. pagina 5 di 6 Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 28-10-2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott. ssa Marianna Lopiano
pagina 6 di 6
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3319/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via C.F._1
IC de LA n. 7, presso lo studio dell'Avv. Mario D'Apuzzo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...]
11
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2025, il procuratore di parte ricorrente si riportava alle richieste formulate nei propri scritti difensivi insistendo per l'integrale accoglimento, precisando che si rendeva disponibile a versare un Parte_1
assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 500,00, rinunciando alla pagina 1 di 6 regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia in quanto divenuta, Per_1
nelle more, maggiorenne.
Il P.M. in data 25-9-2025 concludeva perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2021, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Castellammare in data 20.04.2006.
A fondamento della propria domanda deduceva:
A) Che dalla suddetta unione erano nate due figlie: , nata in data [...] e Per_1
, nata in data [...]. Per_2
B) Che era separato dalla moglie dal 25.05.2017, quando era stata pronunciata la separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 1489/2017.
Il ricorrente, dunque, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'assegno previsto in sede di separazione a suo carico, quale contributo per il mantenimento delle minori, nella misura di euro 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e confermando il regime di affido congiunto delle figlie minori, così come la collocazione prevalente presso la madre e il suo diritto di visita quale genitore con collocatario.
La sig.ra sebbene ritualmente evocata in giudizio, non compariva CP_1 all'udienza fissata innanzi al Presidente.
All'udienza di comparizione del 16.06.2022, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c. confermando i provvedimenti di cui alla separazione e, dunque, affidando le figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 minori, l'assegno complessivo di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al
50 % delle spese straordinarie.
Notificata, a seguito di plurimi tentativi, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 pagina 2 di 6 c.p.c., la resistente non si costituiva innanzi al G.I. e se ne dichiarava la contumacia.
In sede di conclusioni, il ricorrente insisteva affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione giudiziale.
Ritenuta fondata la domanda, con sentenza non definitiva n. 2200/2023 pubblicata il
02.08.2023 si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Castellammare di Stabia in data 30.04.2006, Parte_1 CP_1 ordinando la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006).
Quanto agli ulteriori provvedimenti accessori (in particolare, in relazione alla previsione dell'assegno di mantenimento della prole minore, dell'affido e della disciplina delle visite tra le figlie ed il padre), stante la contumacia della madre e il difetto di allegazione reddituale del ricorrente, si provvedeva con separata ordinanza al prosieguo dell'istruttoria.
Nello specifico, il Tribunale riteneva necessario acquisire informazioni sul contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui sono inserite le minori e Per_1 Per_2 invitando, pertanto, i S.S. del Comune di Castellammare di Stabia e di Pontecagnano
Faiano a relazionare sui punti indicati nell'ordinanza del 05.04.2023, onerandoli al deposito della predetta relazione presso la Cancelleria civile di questo Tribunale entro il
20-11-2023.
Si rinviava, quindi, all'udienza del 13- 12-2023 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito dell'udienza cartolare, preso atto del mancato deposito delle relazioni richieste ai S.S., si effettuavano una serie di rinvii al fine degli adempimenti di cui innanzi, mai evasi.
Pertanto, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 10.09.2025 per l'ascolto delle minori e . Persona_3 Persona_4
Alla suddetta udienza sono comparsi il ricorrente, la sig.ra e le figlie, CP_1
(nelle more, divenuta maggiorenne) e . Persona_3 Persona_4
Il Giudice, quindi, procedeva all'esame della minore in presenza della madre e su richiesta della stessa, la quale dichiarava, testualmente “Ho 12 anni […] Vivo a
Pontecagnano con mamma, il suo fidanzato, mia LL e mio fratello […] Vado d'accordo
pagina 3 di 6 con i miei fratelli e io divido la stanza con mia LL […] sono stata contenta del trasferimento e mi sono subito inserita bene […] mio padre in inverno lo vedo nel week end perchè sono impegnata con lo sport e la scuola ma in estate e nelle feste vado da lui anche una settimana a casa della nonna;
lì ho una stanzetta che divido con mia LL e mia cugina […] ho mantenuto buoni rapporti con la famiglia di papà […] sento papà spesso anche telefonicamente, se ho bisogno di qualcosa glielo chiedo e lui me lo compra […] non ci sono mai state difficoltà nei rapporti con papà, anche se da piccola non volevo andare a dormire da lui perché ero troppo legata a mamma e questo fino ai miei sei anni”.
La sig.ra dichiarava di aver raggiunto un buon rapporto con il che CP_1 Parte_1
sentiva spesso per la gestione delle bambine, dichiarava di essere stata impiegata in una ditta che si occupa di impianti fotovoltaici guadagnando, a provvigione, circa €
400,00/500,00 mensili e di aver lasciato tale impiego per accudire l'ultimo figlio avuto con il nuovo compagno, con il quale convive in un immobile condotto in locazione.
Dichiarava, altresì, che il versava regolarmente l'assegno di mantenimento, Parte_1
oltre spese extra.
Infine, veniva introdotto , il quale dichiarava di avere ottimi Parte_1 rapporti con le figlie per le quali versava regolarmente € 500,00 al mese, oltre spese extra;
anche il rapporto con la di loro madre è buono.
Dunque, il difensore del ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, precisando tuttavia che il ricorrente si impegnava a versare un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 500,00, e rinunciava alla richiesta di regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia in quanto Per_1 divenuta, nelle more, maggiorenne.
Tanto premesso, dovendo in questa sede il Tribunale statuire solo sulle questioni accessorie, essendo già stata emessa la pronuncia di divorzio, riguardanti ora, quando all'affido e alla disciplina delle visite, la sola minore , mentre con riferimento al Per_2
profilo patrimoniale entrambe le figlie della coppia, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per confermare i provvedimenti resi in sede di separazione in ordine alla disciplina dell'affido condiviso della minore alla madre e diritto di visita del padre come già in essere, dal momento che appare corrispondente al superiore interesse della minore.
pagina 4 di 6 Quanto, al profilo economico, alla luce della ricostruzione della reciproca capacità reddituale dei coniugi, effettuata anche grazie alle dichiarazioni rese alla scorsa udienza del 10-9-2025, appare congruo porre a carico del padre un assegno mensile complessivo, per il mantenimento di entrambe le figlie, nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle questioni accessorie relative al divorzio di e già dichiarato con sentenza non definitiva Parte_1 CP_1
n. 2200/2023 pubblicata il 02.08.2023 , così provvede:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale presso Per_2 la madre, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé tutte le volte che ne faccia richiesta, e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
ogni 15 giorni il sabato alle ore 21,00 la madre accompagnerà la minore presso la casa Per_2
dei nonni paterni e la stessa verrà riaccompagnate dal padre la domenica alle ore 21,00 presso l'abitazione materna;
2) la figlia minore trascorrerà con il padre, nel periodo estivo, 15 giorni continuativi, previamente concordati e comunicati alla madre;
inoltre, la minore trascorrerà con il padre e con la madre, alternativamente, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal Giovedì Santo al lunedì in Albis);
3) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , minorenne, un Per_1 Per_2
assegno mensile complessivo di euro 500,00 (di cui euro 250,00 per ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ciascun mese;
4) pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle Parte_1 spese scolastiche ed alle eventuali cure mediche specialistiche per le figlie, previamente concordate e documentate;
5) dichiara irripetibili le spese processuali. pagina 5 di 6 Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 28-10-2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott. ssa Marianna Lopiano
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