Art. 2.
La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 luglio 1905, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Corte dei conti, istituita con la legge del 14 agosto 1862, n. 800 , e' aggiunta una sezione composta di un presidente di sezione e di quattro consiglieri".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aggiunti inoltre tre referendari".
La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 luglio 1905, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Corte dei conti, istituita con la legge del 14 agosto 1862, n. 800 , e' aggiunta una sezione composta di un presidente di sezione e di quattro consiglieri".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aggiunti inoltre tre referendari".