Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7270/2024 + 8754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nelle cause civili di I Grado iscritte ai n.r.g. 7270/2024 + 8754/2024 promosse da:
(C.F./P.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Rinaldi, che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv. Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del CP_3 CP_4
, dalla Dott.ssa , dal dottor e
[...] Controparte_5 Controparte_6
dalla Dott.ssa , Funzionari e Dipendenti dello stesso , legalmente CP_7 CP_1 domiciliati presso l'Ambito Territoriale di , Via Coazze n. 18; CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente – risarcimento danni da abusiva reiterazione di contratti a termine
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.8.2024 e iscritto al n. 7270/2024 RGL il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi 1
Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande, contestando, CP_1
in relazione alla carta docente, la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
Con successivo ricorso depositato in data 23.10.2024 e iscritto al n. 8754/2024 RGL, il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, esponendo di avere lavorato in forza di supplenze annuali al 31.8 dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025.
Anche in tale giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza le cause sono state riunite e la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della carta del docente per l'a.s.
2023/2024.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
2 digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3 La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 25.9.2020 al 31.8.2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 31.8.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente.
È provato che il ricorrente sia rimasto interno al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricato di una supplenza per l'a.s. 2024/2025; al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. Il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine
La domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Sulla questione giuridica in esame occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/16 in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, secondo cui:
- costituisce abusiva reiterazione quella relativa a contratti a tempo determinato per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. “organico di diritto”) e
4 sempre che essi abbiano avuto durata complessiva, anche se non continuativa, superiore a trentasei mesi;
- per l'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine del personale docente verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione Europea la misura della “stabilizzazione” prevista da detta legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
- in conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, da dimostrare, da parte del lavoratore, secondo il regime probatorio ordinario e non per mezzo dell'agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite;
- al personale che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ma il lavoratore ha diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e CP_8
con riguardo alla stessa cattedra.
Nel caso in esame è provato che parte ricorrente ha lavorato in forza di contratti a termine con scadenza al 31.8 dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025, per un totale di 5 anni e pertanto la domanda deve essere accolta, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, 5° comma, d. lgs.
5 165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L.
166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd. “danno comunitario”), sancendo che: “Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. La norma è applicabile nel presente giudizio in quanto, come osservato dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino, “costituisce una specificazione della modalità della liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti di lavoro privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato” (App. Torino,
17/01/2025, n. 12; nello stesso senso Trib. Torino, 05/12/2024 n. 3232).
Alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36 5° comma d. lgs. N. 165/2001 (“gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il deve essere condannato al CP_1
risarcimento del danno nella misura di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (4 mensilità per la prima supplenza oltre il termine di 36 mesi e 1 mensilità per l'anno scolastico successivo).
3. Le spese di lite
Le spese sono pertanto poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo CP_1
con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria e con applicazione di un unico compenso per la sola fase decisionale, con la richiesta distrazione e con la richiesta maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14, essendo redatto il
6 ricorso con strumenti informatici che ne consentono la navigazione interna e con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il al pagamento Controparte_1
in favore di della somma corrispondente a 5 Parte_1
mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.766,00 oltre al 30% ex art. 4 co.1 bis D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 13/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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