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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 470/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 8 giugno 2022 da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Pt_1
Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569 Notaio di Persona_1 Roma dall'avv. Antonella Tomasello, con domicilio digitale PEC:
t; Email_1
-appellante-
Contro
, contumace CP_1
- appellato -
e nei confronti di
(c.f. e P. IVA Controparte_2
), , in persona del Responsabile Contenzioso Veneto, P.IVA_2 CP_3
, giusta procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dott.
[...]
Notaio in Roma, repertorio nr. 180134 raccolta nr. Persona_2
12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente atto appello dall'avv. Andrea Ziletti, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Oggetto: appello avverso sentenza n. 413/21 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata all'udienza del 5 dicembre 2024.
Conclusioni per le parti costituite: “concludono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese legali secondo il principio di soccombenza virtuale”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 8 giugno 2022 l' ha impugnato la Pt_1
sentenza n.413 del 2021 del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con pag. 2/9 la quale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione portato dall'avviso di addebito nr. nr. 424 2012 0001516649 e, quindi,
l'assenza di debito del ricorrente alla Società Controparte_4
relativamente al credito vantato nell'avviso di addebito nr. nr.
[...]
424 2012 0001516649.
Con memoria depositata il 25 settembre 2023 si é costituita
[...]
chiedendo di respingere la domanda accolta in primo Controparte_4
grado.
La causa, rinviata per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'odierna udienza in occasione delle quale, dichiarata la contumacia dell'appellato le parti costituite davano atto che il debito CP_1
portata dall'avviso oggetto dell'opposizione era stata integralmente sgravato, con conseguente venire meno della materia del contendere, invocando, quindi, in forma del principio di soccombenza virtuale la condanna alle spese del doppio grado di giudizio del contribuente. E' stata, quindi, decisa con contestuale lettura del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice vicentino ha ritenuto prescritto il credito portata dall'avviso rilevando che l'eventuale richiesta di rateazione del debito non ne costituiva riconoscimento e non implicava la sua conoscenza.
Nel caso di specie l'unico ed ultimo atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica dell'avviso era stato l'intimazione di pagamento inviata dall'ente di Riscossione in data 4 gennaio Controparte_4
2014 (sub doc. 5 dimesso dalla resistente ): solo in Controparte_4
pag. 3/9 data 18 settembre 2020 l'opponente veniva a conoscenza della sopravvivenza del predetto avviso.
Né aveva rilievo la deduzione difensiva dell' secondo cui il Pt_1
ricorrente era a conoscenza dell'avviso di addebito a seguito della presentazione dell'istanza di sgravio alle cartelle esattoriali il 21 aprile
2017 e il successivo 18 maggio 2018, atti espressivi nell'assunto difensivo di acquiescenza al debito portato nell'avviso di pagamento. Ad avviso del primo giudice – giusta il richiamo a precedente di legittimità (Cass. n.
12735/2020) -, non aveva valore ed efficacia interruttiva della prescrizione la presentazione delle riferite domande di sgravio in quanto non espressive di acquiescenza, trattandosi di richiesta di sgravio o di accesso ad altri benefici presentata al solo fine di evitare di subire azioni esecutive e/o cautelari, senza preclusione di eventuali contestazioni in ordine all'esistenza del debito. Inoltre, le domande di sgravio richiamate nella voce delle cartelle non riportavano gli estremi del titolo qui in discussione ma genericamente “tutte le cartelle possibili alla rottamazione”.
In conclusione, dal 4 gennaio 2014 (data di comunicazione dell'intimazione di pagamento) al 18 settembre 2020 (data di richiesta ad Contr
del prospetto informativo della propria posizione debitoria) la prescrizione quinquennale si era già compiuta.
In secondo luogo, il giudice ha reputato infondata la tesi dell' secondo Pt_1
cui rimanendo sospesa la prescrizione con la richiesta di sgravio non era maturata la prescrizione quinquennale. In tale senso ha rilevato che al netto del computo del periodo di sospensione il corso della prescrizione era ripreso dal 4 gennaio 2014 al 21 aprile 2017 (data della prima domanda di sgravio) per 3 anni, 3 mesi e 17 giorni;
dal 23 marzo 2018 (data di pag. 4/9 decadenza dal primo sgravio per mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento) al 18 maggio 2018 (data della seconda richiesta di sgravio) era decorso 1 mese e 25 giorni;
infine dal 18 maggio 2018 (data della seconda domanda di sgravio) al 18 settembre 2020 (data di verifica da parte dell'opponente) erano decorsi ulteriori 2 anni e 4 mesi, per complessivi 5 anni 9 mesi e 12 giorni.
Infine, neppure il rilievo dell' all'udienza del 26 ottobre 2021 Pt_1
secondo cui le istanze era da considerare istanze di rottamazione e non di rateazione, come tali implicanti comunque acquiescenza al debito, è stato ritenuto fondato richiamando la giurisprudenza di legittimità già prima valorizzata portato nelle relative cartelle.
2) Come premesso lo sgravio dei debiti portati dall'avviso oggetto dell'opposizione in primo grado determina la cessazione della materia del contendere. Residua, quindi, la necessitò di provvedere sulle spese di lite del doppio grado comportando tale statuizione la riforma della sentenza impugnata.
3) Al riguardo quanto alla posizione processuale dell Controparte_4
, contraddittore in primo grado, risulta l'Ente privo di
[...]
legittimazione passiva (Cass.n.7514 del 2022) venendo in discussione il merito della pretesa creditoria;
tenuto conto del sopravvenuto intervento nomofilattico dei giudici di legittimità rispetto all'epoca di introduzione del ricorso di primo grado (nel 2020), sussistono le ragioni per la loro compensazione.
Quanto al presente grado di giudizio l'intervento e la costituzione dell' CP_6
non hanno diretta incidenza, per le medesime ragioni, sulla posizione processuale, non esseno “parte” nel giudizio di impugnazione, costituendo pag. 5/9 la notificazione dell' mero onere processuale ai fini della litis Pt_1
denuntiatio. In ragione di tale rilievo non vi è luogo per statuire sulle spese di lite del grado.
4) Diversa valutazione va operata nei riguardi dell Pt_1
A tale scopo va rilevato, come ragione assorbente ogni ulteriore argomentazione, quale ragione più liquida il rilievo difensivo secondo cui nel caso in esame la sospensione aveva operato per un tempo inferiore al compimento del quinquennio.
In primo luogo, operava la sospensione a seguito della previsione dell'art.6
d.l. n.193 del 2016 sulla definizione agevolata o c.d. rottamazione, e del successivo art. 1 del d.l. n. 148/2017 (“estensione della definizione agevolata dei carichi” o c.d. rottamazione-bis). Prevede la prima norma la manifestazione all'agente della riscossione la volontà di avvalersene, con apposita dichiarazione entro il 21 aprile 2017 assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il comma 4 dell'art. 6 prevede, poi,
l'inefficacia della definizione in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una rata di quelle in cui era stato dilazionato il pagamento delle somme con la ripresa del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Il successivo comma 5 enuncia gli effetti della dichiarazione per i carichi a ruolo oggetto della dichiarazione, ossia la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. A sua volta il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 148/2017, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.l. n. 193/2016, e differendo la scadenza delle rate del
2017 al 7 dicembre 2017, aveva riaperto i termini, stabilendo al successivo comma 5 la necessità che ai fini della definizione il debitore presenti pag. 6/9 l'apposita dichiarazione in cui assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 citato, confermando il comma 10 che a seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5 alla lett. b) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione agevolata.
Nel caso di specie, quindi, il corretto computo dei periodi di sospensione quanto al periodo successivo alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 15.5.2018 deve tenere conto della sospensione del corso della prescrizione da tale data. Con la dichiarazione relativa l'appellato aveva chiesto di pagare “nel numero massimo di rate previste”, quindi, in tre rate di cui le prime due in scadenza a ottobre 2018 (40%) e novembre 2018
(40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019 (restante 20%). La prescrizione era rimasta sospesa anche dal maggio 2018 al 31 ottobre 2018, data di scadenza della prima rata rimasta impagata, quindi, per altri 5 mesi e 16 giorni.
Secondo il riepilogo correttamente illustrato dall'appellante la prescrizione
è decorsa dal 4 Gennaio 2014 al 21 aprile 2017, per 3 anni, 3 mesi e 17 giorni;
dal 23 marzo 2018 al 15 maggio 2018 per 1 mese e 22 giorni, riprendendo a decorrere dall'1 novembre 2018, ma solo sino all'8 marzo
2020: da tale data per il periodo successivo sino al 31 agosto 2021 ha operato la sospensione dell'attività di riscossione per le entrate tributarie e non tributarie prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (l.conv. n. 27/2020)1
pag. 7/9 venendo sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui nessuna consumazione del termine quinquennale risulta verificatasi.
Che poi, la richiesta sia riferita anche all'avviso di cui si discute è evidente dalla pregressa comunicazione che richiamava la stessa pretesa di pagamento dell per cui la formula “onnicomprensiva” contenuta CP_4
nella richiesta di adesione agevolata va ritenuta necessariamente imputata alla stessa intimazione in assenza di una diversa specifica puntualizzazione dell'opponente del tutto mancante.
Tanto basta per ritenere assorbita ogni ulteriore questione e giustificare la soccombenza virtuale dell'opponente.
5) Le spese a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio, in definitiva, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, per un importo compreso tra il minimo ed il medio.
p.q.m.
La Corte, pronunciando in modo definitivo nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
;
[...]
b) dichiara cessata la materia del contendere tra l'appellante e l'appellato
; CP_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi liquidate in favore dell' quanto al primo grado in Pt_1
pag. 8/9 €.450,00 per il primo grado e quanto al presente grado in €.400,00 oltre al rimborso forfetario ex lege;
- per il resto compensa le spese di lite del primo grado e dichiara nulla è dovuto sulle spese del presente grado.
Venezia, 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con le successive proroghe: art. 154, comma 1, del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, art. 99, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
126/2020, art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dalla L. n. 159/2020 che ne ha fatto salvi gli effetti, art. 1bis del D.L. n. 125/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2020, art. 22bis del D.L. n. 183/2020 inserito dall'articolo 1 della L. n. 21/2021 in sede di conversione, art. 4 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, art. 9 del D.L. n.
73/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021