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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 822/2019, R.G. concernente l'impugnativa della sentenza n. 991/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata in data 8.5.2019
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Carmelo Marchetti;
Appellante
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
; P.IVA_1
Appellato contumace
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 , con citazione notificata il 5.7.2013, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei CP_1
danni subiti per essere caduto in una strada comunale, mentre si trovava alla guida della moto BMW targ. LT targ. AX28291, a causa del manto dissestato e di grosse buche non visibili.
Ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e richiamati i principi applicabili in subiecta materia, il primo giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso di causalità.
Per la riforma della sentenza proponeva appello il . Il non si Pt_1 Controparte_1
è costituito.
Con ordinanza del 17.10.2020 la Corte riteneva ammissibile il gravame e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 23 marzo 2023, assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
Con sentenza n. 25 del 2024 la Corte, non definitivamente pronunciando, tanto statuiva:
“accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la
responsabilità esclusiva del in ordine all'incidente occorso al Controparte_1 Pt_1
il 23.3.2011 oggetto del presente giudizio;
- dispone rimettersi la causa sul ruolo come da
separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva”.
Veniva conferito incarico al dr. di accertare e quantificare il danno biologico di Persona_1
invalidità permanente ITT e ITP per le lesioni riportate da parte appellante in rapporto causale con le lesioni patite in occasione del sinistro, nonché valutare la congruità delle spese sostenute e necessità di eventuali spese sanitarie.
Espletata CTU, all'udienza del 17.10.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici, che con metodo scientifico ha analizzato il periziando, ritenendolo affetto da “trauma contusivo regione ipocondriaca sx, sfiancamento dei muscoli della parete lombare sinistra” rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate. Il CTU ha quantificato il danno riportato da , nel sinistro per cui è causa in 9% postumi permaneti, ITP al 75% giorni Pt_1
10, al 50% giorni 40, al 25% giorni 25 e al 15% giorni 15.
Si procede alla liquidazione applicando le tabelle del Tribunale di Milano
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno non patrimoniale risarcibile € 14.812,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Invalidità temporanea parziale 15% 258,75 Totale danno biologico temporaneo € 4.140,00
Totale generale: € 18.952,00 Incremento per sofferenza soggettiva 20%
TOTALE euro 22.742,40
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe milanesi vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro
23.3.2011 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
3 Non esibite al CTU attestazioni comprovanti spese mediche sostenute e non ipotizzabili spese mediche future.
Non competono gli asseriti danni riportati dal veicolo AX28291 telaio ZD46373 non sussistendo prova in atti sia della proprietà del veicolo in capo all'appellante sia dell'ammontare degli stessi, essendo stato prodotto in atti un preventivo.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e,
dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di primo grado. In virtù del principio della soccombenza le spese legali vanno poste a carico del e liquidate, ex D.M. 1447/2022, come in Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta ingrado di appello al n. 822/2019, R.G. concernente l'impugnativa della sentenza n. 991/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata in data 8.5.2019 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così provvede:
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore di della somma di euro 22.742,40 a titolo di danno Parte_1
4 non patrimoniale per l'infortunio occorso in data 23.3.2011, con gli interessi come in parte motiva;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate Parte_1
in complessive euro 5.077,00, oltre euro 458,00 per spese non imponibili documentate,
nonché al pagamento delle spese del presente grado, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 5.900,00 oltre euro 777,00 per spese non imponibili documentare, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, cpa e iva. Distrae le spese liquidate per il presente grado, in favore dell'avv. Marchetti Carmelo, dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di ctu.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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