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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1685/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t.), Parte_1
sedente in PA (c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._1
dall'Avv. Michele Dell'Arte (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Corrado Valvo (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 2334/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Siracusa – a definizione del giudizio derivato dall'opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n.
272/2023 proposto dalla nei confronti di - Parte_1 Parte_2
così statuiva in via definitiva:”
P Q M
…. 1) Rigetta l'opposizione proposta ex art.
645 c.p.c. dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.03.2023 nel procedimento di cui al n.
r.g. 5203/2022; 2) Visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) Condanna la alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da , che si liquidano in complessivi € 2.547,00, Parte_2
oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge”.
Sentenza avverso la quale la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 28.12.2023, appello articolato in più motivi: in accoglimento dei quali chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento dell'Aprile fosse infine rigettata.
, costituendosi in contraddittorio, contestava l'impugnazione avversaria Parte_2
che chiedeva, infine, che fosse disattesa.
In esito alla prima udienza (fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis
c.p.c.) del 6.5.2024 la Corte, con ordinanza riservata, accoglieva la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della gravata sentenza avendo, infatti, ritenuto che il proposto appello fosse - per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. - manifestamente fondato.
Indi rinviando le parti all'udienza del 16.6.2025 per la discussione finale della causa e la decisione.
Udienza – quest'ultima – alla quale nessuna delle parti tuttavia compariva.
Analogamente, né l'una nè l'altra parte compariva alla successiva udienza del
30.6.2025 già fissata ex art. 309 c.p.c. (e della quale era stato dato rituale e tempestivo preavviso). E pertanto – osserva la Corte - di seguito alla conseguente assegnazione della causa a sentenza occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, 309 e
181 c.p.c.: di talchè deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ed essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359, 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2334/2023 del 21.12.2023 proposto, con citazione del
28.12.2023, dalla nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Spese irripetibili ex art. 310, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.VII.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1685/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t.), Parte_1
sedente in PA (c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._1
dall'Avv. Michele Dell'Arte (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Corrado Valvo (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 2334/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Siracusa – a definizione del giudizio derivato dall'opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n.
272/2023 proposto dalla nei confronti di - Parte_1 Parte_2
così statuiva in via definitiva:”
P Q M
…. 1) Rigetta l'opposizione proposta ex art.
645 c.p.c. dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.03.2023 nel procedimento di cui al n.
r.g. 5203/2022; 2) Visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) Condanna la alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da , che si liquidano in complessivi € 2.547,00, Parte_2
oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge”.
Sentenza avverso la quale la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 28.12.2023, appello articolato in più motivi: in accoglimento dei quali chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento dell'Aprile fosse infine rigettata.
, costituendosi in contraddittorio, contestava l'impugnazione avversaria Parte_2
che chiedeva, infine, che fosse disattesa.
In esito alla prima udienza (fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis
c.p.c.) del 6.5.2024 la Corte, con ordinanza riservata, accoglieva la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della gravata sentenza avendo, infatti, ritenuto che il proposto appello fosse - per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. - manifestamente fondato.
Indi rinviando le parti all'udienza del 16.6.2025 per la discussione finale della causa e la decisione.
Udienza – quest'ultima – alla quale nessuna delle parti tuttavia compariva.
Analogamente, né l'una nè l'altra parte compariva alla successiva udienza del
30.6.2025 già fissata ex art. 309 c.p.c. (e della quale era stato dato rituale e tempestivo preavviso). E pertanto – osserva la Corte - di seguito alla conseguente assegnazione della causa a sentenza occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, 309 e
181 c.p.c.: di talchè deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ed essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359, 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2334/2023 del 21.12.2023 proposto, con citazione del
28.12.2023, dalla nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Spese irripetibili ex art. 310, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.VII.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)