TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 18
Settembre 2024 e il 13 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 17 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1804 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via Parte_1
Diana n. 14, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Ribera (AG), in via Berlinguer n. 42/B, presso lo studio dell'Avv. Vito Cascio Ferro,
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il
26/07/2023,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti, allegata agli atti del presente giudizio,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 26 Luglio 2023 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o dell'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e
13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 16 Agosto 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17
Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 18 Settembre 2024 e il 13
Gennaio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia
accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento,
che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal Dott. ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, CP_2
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente e decisiva circostanza. Segnatamente che,
le patologie da cui è affetto il signor gli comportano una invalidità Parte_1
dell'80% a decorrere dal 15 Ottobre 2019, ossia dalla data in cui è stata da lui presentata la
2 domanda amministrativa (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate dal C.T.P. dell' ). CP_1
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite che ci occupa, la domanda spiegata dal ricorrente si palesa accoglibile.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere al CP_1
signor le spese del procedimento de quo e della fase di accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistataro. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor è affetto da patologie che lo Parte_1
rendono invalido nella misura dell'80% a decorrere dal 15 Ottobre 2019;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio e del CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 17 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
3