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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'8 luglio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 luglio 2025
Si comunichi.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Michele Gagliardi, presso il cui studio in Montesano Sulla Marcellana (SA) alla Via
San Pietro n. 6, è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Demetrio Ricciardone, presso il cui studio in Lagonegro (PZ) al Viale Colombo n. 15 è elettivamente domiciliato
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 408/2017 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con atto di citazione notificato in data 13.10.2016, il Sig. CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il
[...] [...]
, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al Parte_1
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso in data 13.01.2015, alle ore
17.30 circa, allorquando, mentre era alla guida del suo autoveicolo FIAT PANDA tg.
BE427SL, nel procedere lungo la strada comunale Vico Santa Maria di Loreto in
Montesano S/M, proveniente dalla SP n. 192, a causa della presenza di ghiaccio non visibile e non segnalato sulla carreggiata andava ad impattare contro un muretto posto sul lato destro della strada, riportando un danno alla predetta autovettura quantificato in euro 2.377,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva Parte_1
il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il predetto comune eccepiva, innanzitutto, la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra l'evento danno e la cosa in custodia;
in secondo luogo, l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
ed, infine, l'eccessività della richiesta risarcitoria, posto che il veicolo in questione era una FIAT PANDA immatricolata nell'anno 1999, il cui valore di mercato risultava essere inferiore alla richiesta risarcitoria.
Istruita la causa in via documentale ed a mezzo escussione testimoniale, la stessa veniva decisa con sent. n. 408/2017 resa in data 31.08.2017 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina, con la quale, in accoglimento parziale della domanda, considerato sussistente un concorso di colpo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, condannava il al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di euro 1.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al CP_1
soddisfo, nonché al pagamento del 70% delle spese processuali, liquidate in euro 95,18 per spese, euro 250,00 per onorari di causa, oltre forfettizzazione al 15%, IVA e CAP come per legge. Tanto premesso, con atto di appello, depositato in data 06.11.2007, il
[...]
in persona del Sindaco p.t., impugnava la predetta Parte_1
sentenza, deducendo: in primo luogo, l'errata valutazione degli elementi di fatto, nonché la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali dei Sigg.ri Testimone_1
e rispetto alle dichiarazioni stragiudiziali in atti;
la violazione dei Testimone_2
principi regolatori di cui all'art. 2051 cc, poiché non vi era prova dell'effettiva presenza di ghiaccio sulla strada, considerate le condizioni metereologiche, come attestate dal
Bollettino ufficiale della Regione Campania, nonché la tardiva segnalazione alle
Autorità Competenti avvenuta solo dopo due mesi dall'accaduto, difettando, quindi, in ultima analisi la prova del nesso causale tra evento e danno;
l'erroneità della statuizione sulla mancata prova del caso fortuito, posto che essendo rimasto indimostrato la situazione di pericolo nulla poteva fare il per prevenirlo;
ed, infine, Pt_1
l'insussistenza dell'affermato concorso di colpa, poiché il danno doveva ritenersi di esclusiva responsabilità del danneggiato che non aveva utilizzato il bene pubblico con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Pertanto, il predetto ente appellante insisteva, previa sospensione dell'esecutività, per la riforma dell'impugnata sentenza, r per l'effetto, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositato in data
16.01.2018, si costituiva in giudizio l'appellato Sig. deducendo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché
l'appellante non aveva indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
e, nel merito, l'infondatezza delle deduzioni di controparte. Infine, lo stesso appellato spiegava appello incidentale, censurando la sent.
n. 408/2017 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina nella parte in cui riconosceva il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, poiché nulla era emerso in tal senso. Pertanto, il Sig. concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, CP_1
di rigettare la richiesta di sospensiva per carenza dei requisiti del fumus e del periculum;
sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per carenza di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto;
e di accogliere l'appello incidentale, riformando l'impugnata sentenza dichiarando il
[...]
in persona del p.t.,, unico ed esclusivo Parte_1 CP_2
responsabile del sinistro occorso con condanna al pagamento in favore del Sig.
della somma di euro 2.377,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
dal dovuto sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza del
14.05.2024, con causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c. con decorrenza come per legge.
A causa del mutamento del giudicante stante il trasferimento dello stesso nella posizione tabellare di G.I.P./G.U.P, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del
28.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, con trattazione cartolare ex. art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 28.10.2024, il GOP rimetteva la causa dinanzi al Giudice togato, il quale fissava la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé per l'udienza del
14.04.2025.
Con ordinanza del 16.4.2025 veniva fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note illustrative.
Ciò premesso in fatto, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di
Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del
2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017). Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 bis c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza e, segnatamente, l'erronea valutazione delle prove documentali assunte. L'appello è dunque ammissibile.
L'azione promossa in primo grado da parte attrice era volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 13.01.2015, alle ore 17.30 circa, allorquando il Sig. alla guida della sua FIAT PANDA tg. BE427SL, nel CP_1
procedere lungo la strada comunale Vico Santa Maria di Loreto in Parte_1 a causa della presenza di ghiaccio non visibile e non segnalato, andava ad
[...]
impattare contro un muretto posto sulla destra della corsia di marcia.
Occorre, dunque, verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito prova liberatoria consistente nella verificazione di un evento eccezionale (c.d. caso fortuito) o, in alternativa, nel fatto dell'attore.
Come è noto, infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/custode solo dal caso fortuito, qualificazione che – incidente sul nesso causale – è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva.
Dunque, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in tal senso sent. Cass. civ. n. 34886/2021).
In tale prospettiva, la possibilità di riscontrare nel comportamento del danneggiato un tasso di imprudenza e di disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato dalla Suprema Corte agli onere probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché tenendo conto del contesto spaziale e temporale in cui ha avuto luogo l'incidente.
Pertanto, nel caso di specie occorre verificare se parte attrice abbia offerto compita prova dell'incidente occorso, ed in particolare del nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che tale incidente sia avvenuto per effetto della presenza del ghiaccio sul manto stradale e che i danni di cui ha chiesto il risarcimento si siano verificati per effetto di tale impatto.
Con riferimento alle modalità dell'incidente, parte attrice ha dichiarato di aver impattato con la propria autovettura contro un muretto posto sulla destra della corsia di marcia, nei luoghi sopra meglio descritti, a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale.
Tale circostanza, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è stata confermata durante l'istruttoria svolta: in particolare è stata raggiunta la prova relativamente al fatto che l'attore ha impattato contro il muretto con la propria autovettura a causa della presenza di ghiaccio sulla strada.
Il teste , escusso all'udienza del 13.03.2007, dichiarava di aver assistito Testimone_1
all'incidente e di aver visto il Sig. che nel percorrere la strada allorquando CP_1
effettuava la salita tornava indietro e che tanto accadeva perché sulla strada c'era del ghiaccio. Parimenti, il teste escusso alla medesima udienza, dichiarava di aver Testimone_2
assistito al sinistro in cui era stato coinvolto il Sig. il quale mentre con la sua CP_1
ND saliva lungo la Via Santa Maria di Loreto scivolava all'indietro finendo contro un muro e che sulla strada c'era il ghiaccio.
Il , sostiene che la descrizione delle concrete modalità di Parte_2
verificazione del sinistro sia palesemente contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali allegate alla richiesta di risarcimento danni.
In realtà, da una valutazione complessiva delle dichiarazioni non emerge tale contraddizione posto che si evince che il veicolo stava percorrendo la strada comunale
Vico S.Maria di Loreto dalla S.P.192 verso l'abitazione di Persona_1
Allo stesso modo, il mancato intervento immediato della Polizia Locale non si ritiene elemento sufficiente ad escludere il verificarsi del fatto alla luce delle testimonianze acquisite.
Pertanto, dovendosi fare applicazione dei principi di diritto riguardanti il regime di cui all'art. 2051 cc suesposti, deve ritenersi che l'attore, in primo grado, abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio, circa la prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
A fronte di ciò, l'ente convenuto non è riuscito a dare prova del caso fortuito idoneo a liberarlo da responsabilità.
Sul punto appare opportuno ricordare che la Suprema Corte, con le note sentenze del
1.02.2018 (nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), ha stabilito che è ormai pacifico che la responsabilità del custode ha natura oggettiva ed è, pertanto, superabile solo con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito, inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa in custodia e l'evento lesivo (danno). Ad integrare il caso fortuito deve essere un fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e che sia così idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno.
Detto fatto può essere costituto da un evento naturale oppure dal fatto del terzo, ovvero dalla condotta dello stesso danneggiato. Ebbene, con specifico riguardo alla condotta del danneggiato la Suprema Corte ritiene che il comportamento dell'utente della strada debba essere valutato tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela
(riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.) che impone l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Quando tali cautele non vengono adottate, il comportamento del danneggiato si atteggia come abnorme ed imprevedibile, di modo che esso incide sul dinamismo causale che ha prodotto il danno, interrompendo così il nesso causale tra la cosa ed il danno: ogni qual volta che l'anomalia poteva essere vista o percepita da un attento utente della strada, si configura in capo al danneggiato una responsabilità che si sostituisce ed anticipa, andando ad escluderla, quella del custode.
Non è quindi configurabile una responsabilità in capo al custode tutte le volte in cui è la condotta del danneggiato ad assumere un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso (sul punto sent. Cass. civ. n. 27445/2022).
Ciò posto, entrando nel merito, si osserva che parte attrice ha dedotto e provato che a causa del ghiaccio presente sulla strada ha impattato con la propria autovettura con il muro posto alla destra della strada, poiché l'autovettura scivolava all'indietro non riuscendo a proseguire la salita.
L'ente comunale, per contro, nulla ha provato circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fenomeno, limitandosi a dedurre l'infondatezza della possibilità di presenza di ghiaccio sulla strada, allegando il Bollettino meteo relativo a quel periodo.
Orbene, considerato che il Bollettino meteo della Campania allegato nulla prova sulla effettiva presenza di ghiaccio sulla strada del appellante, lo stesso deve Pt_1
ritenersi superato dalle testimonianze sopra richiamate.
Dunque, in concreto il ha omesso di “ fornire la dimostrazione che il danno si Pt_1
è verificato nonostante… abbia espletato con diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere” ( Cass 09/06/2016) La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.18079/2020, confermando la decisione della Corte d'Appello territorialmente competente, ha ribadito la responsabilità di un comune per non aver fatto passare lo spargisale sulla strada teatro del sinistro condannando l'ente al risarcimento dei danni.
La Corte ha chiarito che a nulla rileva, ai fini di una discolpa dell'ente comunale, il sia pur acclarato concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art.141 del codice della strada, per una accertata velocità non adeguata alle pericolose condizioni stradali e atmosferiche posto che il secondo gli è, comunque, Pt_1 Parte_3
corresponsabile per il mancato passaggio del mezzo spargisale e né possono valere a discarico dell'ente comunale, l'estensione del territorio e la collocazione della strada incriminata fuori dal centro abitato, fenomeno non dotato di carattere di imprevedibilità
e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività.
Va, inoltre, considerata l'esigua estensione del comune nel caso di specie e la sua collocazione geografica che non rende la possibilità di nevicate e di formazione di ghiaccio fenomeni eccezionali.
Quanto poi al concorso di colpa ex art. 1227 cc, può ritenersi corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure.
Un comportamento prudente è infatti coerente con il principio di autoresponsabilità, che impone all'utente di una strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi beni, soprattutto tenuto conto del contesto ambientale assai critico nel quale l'evento si è verificato. Principio di autoresponsabilità, ex art. 1227 cod. civ., prevede che ognuno debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. Nel caso specifico, a causa delle condizioni metereologiche straordinarie, era richiesto un livello di cautela che eccedesse l'ordinaria diligenza.
Appare evidente, infatti, che anche il danneggiato può svolgere un ruolo determinante nella causazione dell'evento, pertanto, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, il risarcimento può essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso.
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass.
10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
Considerata la conoscenza del luogo del sinistro e le temperature della giornata è corretto il concorso di colpa riconosciuto in primo grado.
Per tutti i motivi esposti, dunque, l'appello principale e incidentale vengono rigettati con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, vengono, per tale ragione, compensate tra le parti.
Va applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui
«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Rigetta l'appello incidentale;
• Compensa le spese di lite;
• Dà atto della sussistenza per i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambe le parti.
Così deciso, in Lagonegro, in data 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco