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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 962/2024 R.V.G.
TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
DECRETO vista l'istanza presentata in data 16.05.2024 dall'Avv. Marco Mandia, di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di nel giudizio R.V.G. n. 962/2024 definito con sentenza del 15.05.2024; Controparte_1 vista la documentazione in atti;
RILEVATO CHE:
- nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia: il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/09/2020, n. 19733);
- risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 126 Controparte_1 del d.p.r. n. 115/2002 come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Salerno del 10.04.2024;
- a norma dell'art. 82 il compenso va liquidato dall'autorità giudiziaria in modo che in ogni caso non risultino superati i valori medi delle tariffe professionali vigenti (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2017, n. 20285);
- in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha (quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile) un
1 Proc. n. 962/2024 R.V.G.
valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qual volta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016,
n. 10876);
- letto il DM n. 147/2022;
- l'attività svolta dal difensore ha riguardato un procedimento su ricorso congiunto;
- al presente procedimento devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5 del DM 55/14 i parametri per i procedimenti ordinari di valore ricompreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro;
- vista la richiesta di liquidazione del difensore;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso spese forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%;
- in forza dell'art 130 del T.U., che trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore del
DM 55/2014, i compensi – come sopra determinati - vanno ridotti della metà;
P.Q.M.
Liquida per l'attività svolta dall'Avv. Marco Mandia, per la difesa prestata in favore di nel proc. R.V.G. n. 962/2024 avente ad oggetto la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, euro 2.336,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone l'anticipazione relativa - salvo recupero - in capo all'erario, in misura pari alla metà di quanto sopra, in base all'art 130 del d.p.r. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore istante e per la trasmissione all'Ufficio finanziario territorialmente competente copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni (e della documentazione) allegate all'istanza, nonché copia del presente decreto, al fine di svolgere le verifiche di cui all'art. 98, comma secondo, del T.U. n.
115/2002.
Salerno, 20.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
2
TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
DECRETO vista l'istanza presentata in data 16.05.2024 dall'Avv. Marco Mandia, di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di nel giudizio R.V.G. n. 962/2024 definito con sentenza del 15.05.2024; Controparte_1 vista la documentazione in atti;
RILEVATO CHE:
- nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia: il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/09/2020, n. 19733);
- risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 126 Controparte_1 del d.p.r. n. 115/2002 come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Salerno del 10.04.2024;
- a norma dell'art. 82 il compenso va liquidato dall'autorità giudiziaria in modo che in ogni caso non risultino superati i valori medi delle tariffe professionali vigenti (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2017, n. 20285);
- in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha (quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile) un
1 Proc. n. 962/2024 R.V.G.
valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qual volta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016,
n. 10876);
- letto il DM n. 147/2022;
- l'attività svolta dal difensore ha riguardato un procedimento su ricorso congiunto;
- al presente procedimento devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5 del DM 55/14 i parametri per i procedimenti ordinari di valore ricompreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro;
- vista la richiesta di liquidazione del difensore;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso spese forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%;
- in forza dell'art 130 del T.U., che trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore del
DM 55/2014, i compensi – come sopra determinati - vanno ridotti della metà;
P.Q.M.
Liquida per l'attività svolta dall'Avv. Marco Mandia, per la difesa prestata in favore di nel proc. R.V.G. n. 962/2024 avente ad oggetto la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, euro 2.336,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone l'anticipazione relativa - salvo recupero - in capo all'erario, in misura pari alla metà di quanto sopra, in base all'art 130 del d.p.r. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore istante e per la trasmissione all'Ufficio finanziario territorialmente competente copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni (e della documentazione) allegate all'istanza, nonché copia del presente decreto, al fine di svolgere le verifiche di cui all'art. 98, comma secondo, del T.U. n.
115/2002.
Salerno, 20.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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