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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa
Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4573/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”
TRA
CF: Parte_1
, con sede legale in Caivano (Na), alla Via Mameli n. 58, in persona P.IVA_1
del l.r.p.t. , cf. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.08.1975 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione dall'avv. Fabio
Schiavone con il quale domicilia presso lo studio in Casal di Principe (Ce) Via
Vaticale,99
OPPONENTE-
e
, C.F. , con sede in Qualiano Controparte_2 P.IVA_2
(Na) alla via Fratelli Rosselli n. 55, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
elettivamente domiciliata in Villaricca, al Corso Italia n. 362 presso lo CP_3 studio dell'avv. Maria Rosaria Punzo come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.23, la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 1150/2023 il 12.03.2023, notificato in data
13.03.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
di € 36.725,45, oltre agli interessi legali al tasso previsto ex Controparte_2
art. 4 e 5, comma 1, del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, a far tempo dalla data di scadenza delle fatture fino all'effettiva corresponsione, e le spese di giudizio.
A fondamento della opposizione, l'istante esponeva: che nel mese di gennaio del 2017, la società Controparte_4
partecipavano, in ATI, alla gara indetta dalla
[...]
per l'affidamento, nel territorio della provincia di , Controparte_5 CP_5 dei “ servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” dalla data presunta del 01.04.2017 fino alla data presunta del
31.12.2017 (presunti 9 mesi)- Lotto 5 CIG n. 6915412A81; che l'ATI, costituita dalla in qualità Parte_1
di capogruppo con il 60% e dalla in qualità di Controparte_2
mandante con il 40%, si aggiudicava la gara;
che in virtù dell'atto costitutivo di ATI stipulato, in data 12/12/2017, alla veniva conferito mandato a procedere a tutte le operazioni Parte_1
ed atti contrattuali conseguenti all'aggiudicazione; che il servizio di accoglienza migranti cominciava, così come previsto, in data 1
Aprile 2017 ma in virtù di proroghe disposte dalla Prefettura il termine finale veniva individuato al 30 maggio 2018; che per i servizi svolti la emetteva regolari fatture alla Parte_1
, la quale provvedeva, a mezzo bonifico bancario su conto Controparte_5
dedicato, al pagamento degli importi dovuti (- Per il servizio svolto nei mesi di
Aprile, Maggio, e Giugno 2017, in data 26/06/2018, la Controparte_5 effettuava il pagamento della somma di € 70.697,50; - Per il periodo relativo ai mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 2017 veniva bonificato, in data 02/10/2018,
2
l'importo di € 70.805,00; Per il periodo relativo al mese di Ottobre 2017 veniva bonificata dalla in data 08/03/2019 la cifra di € 23.530,00; Controparte_5
per quanto attiene al servizio svolto successivamente, per esigenze interne all'Ufficio di ragioneria della , venivano pagate prima le Controparte_5
somme relative ai mesi da Gennaio a Maggio 2018 e in seguito quelle relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2017 secondo lo schema che segue: - Le attività relative ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile Maggio 2018 , la somma di €
€ 118.672,50 veniva pagata in data 10/10/2019 ; - Le prestazioni dei mesi di
Novembre e Dicembre 2017, per un totale di 47.385,00 venivano liquidate in data
23/04/2019); che la , in qualità di Parte_1
Capogruppo dell'ATI per il servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, Lotto 5 CIG n. 6915412A81, percepiva dalla euro 331.090,00 e corrispondeva, sempre a mezzo CP_5 bonifico bancario, alla mandante la somma di € Controparte_2
128.546,65, pari al 38,83% della somma complessivamente versata dalla
(€ 331.090,00) a fronte dell'importo effettivamente dovuto alla stessa CP_5
pari ad € 132.436,00 (cioè il 40%, così come pattuito Controparte_2 nell'accordo ATI più volte richiamato); che pertanto la somma effettivamente dovuta (residuale) dalla
[...]
è pari ad € 3.889,35, oltre € Parte_2
1.736,99 a titolo di interessi moratori per le transazioni commerciali, a far data 60 giorni dall'emissione dell'ultima fattura (08.03.2018), offerta in pagamento ai sensi dell'art 1220 c.c. all'opposta.
Sulla base di tali argomentazioni, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. accogliere la presente opposizione per il motivo innanzi esposto
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1150/2023, R.G.N.2832/2023, emesso, dall'intestato Tribunale di Napoli Nord in data 12/03/2023 e notificato in data 13.03.2023, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per la parte eccedente la somma di € 3.889,35, a titolo di somma residua da versare, ed € 1.736,99 a titolo di interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 9 Novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, con il tasso d'interesse aggiornato per il primo
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semestre 2023; 2. condannare la cooperativa , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, nonché al pagamento del rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
In data 15.9.23 si costituiva l'opposta eccependo la nullità assoluta dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non conforme ai requisiti contenutistici introdotti dalla “Riforma Cartabia”, nonché il carattere pretestuoso dell'opposizione, in quanto la cooperativa nel calcolo del 40% delle Pt_1
somme spettanti alla ometteva di considerare gli importi Controparte_2
corrisposti a titolo di anticipo al fine di garantire i servizi dovuti e meglio precisati nel contratto.
Poste tali premesse, l'opposta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1)= in via preliminare dichiarare nullo ed insanabile l'atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti;
2) confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 1150/2023; 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare dichiarare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ax. Art. 648 c.p.c. 4)= nel merito rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo perché illegittimamente promossa e confermare il decreto ingiuntivo n. 1150/2023; 5)= con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e della presente fase, con attribuzione al sottoscritto difensore attributario.”.
In via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per mancato rispetto delle previsioni del codice di rito novellato con legge 29.12.2022 n. 197 “Riforma Cartabia”, dal momento che ai sensi dell'art. 35 del dlgs 149/2022 le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 Febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ebbene, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è indubbio che la pendenza della lite va individuata al momento del deposito del ricorso monitorio, nella specie avvenuta il 28.2.2023.
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
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Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ebbene, la ricorrente ha agito in sede monitoria nei confronti della Parte_1 assumendo che “ in data 12 dicembre 2017 la
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. e le Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., costituivano una associazione
[...]
temporanea di imprese e mandato con atto per notar rep. Persona_1
678 e racc.ta 480 e che tale ATI era stata costituita in seguito all'aggiudicazione del contratto di appalto relativo alla procedura indetta il 31 gennaio 2017 presso la per l'affidamento nel territorio della provincia di dei Controparte_5 CP_5
“ servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti asilo dalla data presunta del 01.04.2017 fino alla data presunta del 31.12.2017 (presunti 9 mesi), relativi al Lotto 5 CIG n. 6915412A81 di cui al Capitolato Speciale di
Appalto emanato dalla , ufficio territoriale di , il 19 dicembre CP_5 CP_5
2016, Prot. n. 86448/SASGAC.
A fronte di tale prospettazione, la ricorrente allegava al ricorso monitorio tre fatture n. 22 del 22.12.2017 relative a prestazioni del mese di ottobre 2017;
Fattura n. 24 del 29.12.2017 relativa a prestazioni del mese di novembre 2017 e
Fattura n. 8del 8.03.2018 relativa a prestazioni del mese di novembre 2017 tutte recanti nella descrizione il riferimento al lotto CIG. n. 6757726BE6 e dunque a prestazioni rese in esecuzione di appalto concluso con la ma Controparte_5 all'esito di procedura diversa da quella descritta nel ricorso monitorio.
Non può poi evitarsi di osservare che anche gli ulteriori documenti allegati al ricorso sono relativi alla gara indetta per il servizio accoglienza stranieri relativa al lotto CIG. n. 6757726BE6, vale a dire il Verbale di consegna del 14.10.2016 del servizio in via d'urgenza e Convenzione per affidamento Controparte_5
del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo della CP_5
del 30.12.2016.
[...]
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Tale evidente contraddizione non è stata emendata neppure nel giudizio a cognizione piena instaurato con l'opposizione poiché - a fronte delle contestazioni svolte dalla in ordine all'avvenuto integrale Parte_1
pagamento alla mandante della somma di € 128.546,65, pari al 38,83%, come da convenzione, per le prestazioni pagate dalla per il servizio reso al Lotto CP_5
5 CIG n. – l'opposta si è limitata a evidenziare la pretestuosità P.IVA_3 dell'opposizione poiché oltre al 40% degli importi pagati dalla , la CP_5
mandante avrebbe dovuto ricevere il rimborso degli anticipi effettuati al fine di garantire i servizi dovuti e indicati nelle fatture.
A riguardo, infatti, né nella comparsa di costituzione né nelle successive memorie,
l'opposta ha chiarito se le prestazioni di cui ha richiesto il pagamento fossero relative alla gara relativa al lotto 5 CIG n. 6915412A81 come indicato in ricorso ovvero alla gara relativa al lotto CIG. n. 6757726BE6 come indicato nelle fatture e ciò anche in considerazione del fatto che come risultante dalla documentazione prodotta dall'opposta (fatture n. 3 del 01.03.2017, n. 4 del 01.06.2017, n. 5 del
15.06.2017) anche la gara relativa al lotto CIG. n. 6757726BE6 era stata oggetto di proroga.
Pertanto, nel caso che qui ci occupa o le fatture oggetto di domanda monitoria si riferiscono effettivamente a gara diversa (lotto 5 CIG. n. 6757726BE6) rispetto a quella oggetto di domanda nel ricorso monitorio (lotto 5 CIG n. 6915412A81), ovvero le fatture allegate al ricorso monitorio sono affette da errore materiale laddove nella descrizione riportano il riferimento al CIG. n. 6757726BE6 e devono ritenersi riferite alla gara di cui al CIG n. 6915412A81, rispetto alla quale tuttavia l'opposta non ha prodotto la relativa convenzione (cfr. convenzione prodotta dall'opponente).
Ciò posto, il contrasto tra la prospettazione contenuta nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta e la documentazione prodotta a fondamento della domanda ne preclude l'accoglimento.
Né il riconoscimento da parte dell'opponente di parte del credito nella misura di €
€ 3.889,35, a titolo di somma residua da versare, ed € 1.736,99 a titolo di interessi di mora può comportare l'accoglimento delle ragioni dell'opposta in quanto tale offerta è inequivocabilmente diretta a soddisfare le ragioni della ricorrente in
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relazione alle prestazioni rese per la gara CIG n. 6915412A81, mentre l'opposta non ha dimostrato a quale contratto di appalto si riferiscano le prestazioni di cui ha richiesto il pagamento.
L'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto della pluralità dei rapporti intercorsi tra le parti e del contegno processuale ed extraprocessuale nonché del riconoscimento dell'esistenza di un credito nei confronti della si ritengono sussistenti gravi ed Controparte_2 eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca decreto ingiuntivo n. 1150/2023, reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.03.2023;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 30/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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