Articolo 28 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1963
Art. 28.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962, al 30 giugno 1960.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963