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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NT
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2044/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 15
D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, depositato in data 19 settembre 2025
da
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatessa RAPISARDA Luisa, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
ING. , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati RUGGERINI Piertacito e RUGGERINI Camilla, giusta delega in atti;
C.F. e P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato MORGIONI Alberto, giusta delega in atti;
CONVENUTI pagina 1 di 7 nonché
C.F. e P.IVA: CP_3 P.IVA_3
PROCURA DI NT
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In accoglimento dell'opposizione proposta, rideterminarsi il compenso del CTU Ing.
[...]
con riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 1023/2024 R.G. secondo i CP_1
parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 4.082,27 (€ 3.524,50 + € 557,77)
o, in via subordinata, di € 5.259,02 (€ 4.701,25 + € 557,77), o comunque nel diverso importo ritenuto
di giustizia, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
- Con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre 15% rimb. spese generali, iva e c.p.a..
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico relativo al procedimento di ATP
n. 1023/2024 R.G. svoltosi avanti l'adito Tribunale di Mantova.”
Per Ing. Controparte_1
“Si chiede pertanto il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compenso di causa.
Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all' ATP n. 1023-2024 r.g., soprattutto
al fine di esaminare l'attività svolta dal CTU nella sua completezza.”
pagina 2 di 7 Per Controparte_2
“Si costituisce, quindi, la suddetta società al solo fine della corretta instaurazione del contraddittorio
fra le parti, rimettendosi, sin d'ora, alla decisione che l'adito Giudice vorrà assumere.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-undecies del c.p.c. e art. 15 del D.lgs. n. 150/2011, del 16 settembre
2025, depositato in data 19 settembre 2025, la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. sig. chiedeva la revoca del decreto di liquidazione del compenso Parte_2
del CTU Ing. comunicato il 23 luglio 2025, all'esito del procedimento di Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al n. 1023/2024 R.G. con il quale è stato liquidato il compenso al CTU, nominato nel suddetto procedimento, per un importo quantificato in euro
10.822,16, oltre I.V.A. e contributi nella misura di legge.
Nel ricorso de quo l contestava la quantificazione del compenso del CTU, Parte_1
eccependo che il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata non l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le CP_1
opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla ma l'importo Parte_3
di gran lunga inferiore corrispondente ai tratti di tubazione da sostituire, oggetto della domanda e di conseguenza oggetto dell'ATP.
Si costituiva, come da atti, il convenuto Ing. chiedendo, ex adverso, il Controparte_1
rigetto dell'opposizione proposta e, dunque, la conferma del provvedimento impugnato, rilevando che l'attrice aveva chiesto un accertamento in merito allo stato dell'intero impianto realizzato dalla CP_3
da Controparte_2
pagina 3 di 7 Il convenuto lamentava, altresì, che nonostante l'emissione e comunicazione del provvedimento di cui in argomento, unitamente all' emissione della relativa fattura da parte del convenuto ing.
la ricorrente non “ha pagato neppure le somme non contestate, pur non essendo stata CP_1
disposta la sospensione del provvedimento impugnato” affermandone dunque la natura “defatigatoria”
e, a fortiori, l'infondatezza dell'opposizione de qua.
Si costituiva, inoltre, la rimettendosi alla decisione Controparte_2
dell'intestato Tribunale.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti costituite in epigrafe nominate.
Il procuratore di parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie e insisteva come da ricorso in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il procuratore di parte convenuta,
Ing. , al contrario contestava quando dedotto dalla ricorrente, riportandosi alle Controparte_1
argomentazioni di cui alla memoria di costituzione e risposta depositata e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice ha posto a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per CP_1
l'attività espletata in merito ai punti 1,2 e 4 del quesito di cui all'ordinanza 14.5.2024 l'importo di €
612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla Parte_3
pagina 4 di 7 In realtà l'oggetto dell'accertamento e di conseguenza l'indagine del CTU erano diretti a verificare non l'intero impianto ma alcune parti dello stesso, in particolare le tubazioni principali di tale impianto, da cui era fuoriuscita dell'acqua che si era infiltrata in soffitti e pareti. E' lo stesso CTU a pag. 3 della perizia ad affermare. “L'oggetto della presente vertenza si concentra sulle voci 49, 50, 51
e 52 del predetto computo metrico allegato alla dichiarazione di conformità che attesta come
effettivamente forniti e posati: - 160 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 88
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 40m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo
76mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 300 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 54
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso,- 140 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 42
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, tubazioni tutte dotate del rivestimento coibentante a celle chiuse,
avente anche funzione di barriera al vapore se effettivamente adeso alla tubazione, riportato nella
sopra citata Dichiarazione di conformità”.
Il quesito formulato al CTU va letto necessariamente in correlazione alle doglianze svolte nel ricorso introduttivo dell'ATP e allo svolgimento dell'accertamento. Basta leggere il primo verbale di riunione tra il CTU e i CTP del 24/08/2024 per constatare che l'indagine peritale ha avuto ad oggetto unicamente alcune tubazioni dell'impianto da cui era fuoriuscita l'acqua.
pagina 5 di 7 Il fatto che l'indagine peritale non concernesse l'intero impianto di climatizzazione della struttura R.S.A. Villa Aurelia - attualmente composta da 5 Nuclei, denominati ”, “ ”, CP_4 CP_5
“ ”, “ ” ed “ ” - ma solo porzioni delle linee principali dell'impianto di CP_6 CP_7 Pt_4
condizionamento-riscaldamento, trova conferma nel preventivo redatto il 15.2.2024 dalla ditta Fostini
S.r.l., su richiesta della ricorrente al fine di quantificare i costi necessari per la risoluzione del problema lamentato da e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025, che prevede la “predisposizione di Parte_1
nuove linee principali in acciaio inox per uta e ventilconvettori e linee condizionamento” per un costo di € 76.036,00 secondo il computo ed il progetto allegato (v. doc. 27 della ricorrente).
L'assunto trova poi ulteriore dimostrazione nella circostanza che l'Ing. ha previsto, CP_1
quali opere di ripristino, la posa di nuove tubazioni seguendo il tracciato che la ditta Fostini S.r.l. aveva suggerito nel suo preventivo, per un'estensione complessiva di 600 m (300 + 300) con relativa coibentazione a cellule chiuse, stimandone il costo rispettivamente nell'importo di complessivi €
61.370,00 con tubazioni in acciaio al carbonio (cfr. pag. 21 della CTU) o di complessivi € 82.450,10
con tubazioni in acciaio inox AISI 304, materiale quest'ultimo proposto dalla Fostini S.r.l., ma ritenuto dal perito migliorativo rispetto alle tubazioni previste nel contratto di appalto del 2004 (cfr. pag. 22
della CTU).
In definitiva l'Ing. non ha esaminato l'intero impianto ma solo le tubazioni principali CP_1
dello stesso, il cui valore è di gran lunga inferiore rispetto al valore preso a riferimento per liquidare l'onorario
Il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata in merito ai punti 1,2 e 4 del quesito di cui all'ordinanza 14.5.2024 non CP_1
l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale dell'appalto, ma l'importo di € 76.036,00,
corrispondente al valore dei tratti di tubazione da sostituire come da preventivo della ditta Fostini S.r.l.
procurato dalla ricorrente e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025 (cfr. doc. 27). pagina 6 di 7 Il compenso del CTU andava, quindi, quantificato nei valori massimi ex art. 11 delle tabelle allegate al DM 30.5.2002 in relazione al valore dell'oggetto della controversia che è pari ai
70.000/80.000 previsti per la sostituzione dei tubi ammalorati e quindi nell'importo di €. 4.701,25 oltre
IVA e contributi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso del CTU Ing. con Controparte_1
riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 1023/2024 R.G. secondo i parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 4.701,25, oltre IVA e contributi di legge.
2. Spese compensate.
Mantova, 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NT
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2044/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 15
D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, depositato in data 19 settembre 2025
da
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatessa RAPISARDA Luisa, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
ING. , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati RUGGERINI Piertacito e RUGGERINI Camilla, giusta delega in atti;
C.F. e P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato MORGIONI Alberto, giusta delega in atti;
CONVENUTI pagina 1 di 7 nonché
C.F. e P.IVA: CP_3 P.IVA_3
PROCURA DI NT
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In accoglimento dell'opposizione proposta, rideterminarsi il compenso del CTU Ing.
[...]
con riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 1023/2024 R.G. secondo i CP_1
parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 4.082,27 (€ 3.524,50 + € 557,77)
o, in via subordinata, di € 5.259,02 (€ 4.701,25 + € 557,77), o comunque nel diverso importo ritenuto
di giustizia, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
- Con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre 15% rimb. spese generali, iva e c.p.a..
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico relativo al procedimento di ATP
n. 1023/2024 R.G. svoltosi avanti l'adito Tribunale di Mantova.”
Per Ing. Controparte_1
“Si chiede pertanto il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compenso di causa.
Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all' ATP n. 1023-2024 r.g., soprattutto
al fine di esaminare l'attività svolta dal CTU nella sua completezza.”
pagina 2 di 7 Per Controparte_2
“Si costituisce, quindi, la suddetta società al solo fine della corretta instaurazione del contraddittorio
fra le parti, rimettendosi, sin d'ora, alla decisione che l'adito Giudice vorrà assumere.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-undecies del c.p.c. e art. 15 del D.lgs. n. 150/2011, del 16 settembre
2025, depositato in data 19 settembre 2025, la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. sig. chiedeva la revoca del decreto di liquidazione del compenso Parte_2
del CTU Ing. comunicato il 23 luglio 2025, all'esito del procedimento di Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al n. 1023/2024 R.G. con il quale è stato liquidato il compenso al CTU, nominato nel suddetto procedimento, per un importo quantificato in euro
10.822,16, oltre I.V.A. e contributi nella misura di legge.
Nel ricorso de quo l contestava la quantificazione del compenso del CTU, Parte_1
eccependo che il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata non l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le CP_1
opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla ma l'importo Parte_3
di gran lunga inferiore corrispondente ai tratti di tubazione da sostituire, oggetto della domanda e di conseguenza oggetto dell'ATP.
Si costituiva, come da atti, il convenuto Ing. chiedendo, ex adverso, il Controparte_1
rigetto dell'opposizione proposta e, dunque, la conferma del provvedimento impugnato, rilevando che l'attrice aveva chiesto un accertamento in merito allo stato dell'intero impianto realizzato dalla CP_3
da Controparte_2
pagina 3 di 7 Il convenuto lamentava, altresì, che nonostante l'emissione e comunicazione del provvedimento di cui in argomento, unitamente all' emissione della relativa fattura da parte del convenuto ing.
la ricorrente non “ha pagato neppure le somme non contestate, pur non essendo stata CP_1
disposta la sospensione del provvedimento impugnato” affermandone dunque la natura “defatigatoria”
e, a fortiori, l'infondatezza dell'opposizione de qua.
Si costituiva, inoltre, la rimettendosi alla decisione Controparte_2
dell'intestato Tribunale.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti costituite in epigrafe nominate.
Il procuratore di parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie e insisteva come da ricorso in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il procuratore di parte convenuta,
Ing. , al contrario contestava quando dedotto dalla ricorrente, riportandosi alle Controparte_1
argomentazioni di cui alla memoria di costituzione e risposta depositata e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice ha posto a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per CP_1
l'attività espletata in merito ai punti 1,2 e 4 del quesito di cui all'ordinanza 14.5.2024 l'importo di €
612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla Parte_3
pagina 4 di 7 In realtà l'oggetto dell'accertamento e di conseguenza l'indagine del CTU erano diretti a verificare non l'intero impianto ma alcune parti dello stesso, in particolare le tubazioni principali di tale impianto, da cui era fuoriuscita dell'acqua che si era infiltrata in soffitti e pareti. E' lo stesso CTU a pag. 3 della perizia ad affermare. “L'oggetto della presente vertenza si concentra sulle voci 49, 50, 51
e 52 del predetto computo metrico allegato alla dichiarazione di conformità che attesta come
effettivamente forniti e posati: - 160 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 88
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 40m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo
76mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 300 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 54
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso,- 140 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 42
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, tubazioni tutte dotate del rivestimento coibentante a celle chiuse,
avente anche funzione di barriera al vapore se effettivamente adeso alla tubazione, riportato nella
sopra citata Dichiarazione di conformità”.
Il quesito formulato al CTU va letto necessariamente in correlazione alle doglianze svolte nel ricorso introduttivo dell'ATP e allo svolgimento dell'accertamento. Basta leggere il primo verbale di riunione tra il CTU e i CTP del 24/08/2024 per constatare che l'indagine peritale ha avuto ad oggetto unicamente alcune tubazioni dell'impianto da cui era fuoriuscita l'acqua.
pagina 5 di 7 Il fatto che l'indagine peritale non concernesse l'intero impianto di climatizzazione della struttura R.S.A. Villa Aurelia - attualmente composta da 5 Nuclei, denominati ”, “ ”, CP_4 CP_5
“ ”, “ ” ed “ ” - ma solo porzioni delle linee principali dell'impianto di CP_6 CP_7 Pt_4
condizionamento-riscaldamento, trova conferma nel preventivo redatto il 15.2.2024 dalla ditta Fostini
S.r.l., su richiesta della ricorrente al fine di quantificare i costi necessari per la risoluzione del problema lamentato da e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025, che prevede la “predisposizione di Parte_1
nuove linee principali in acciaio inox per uta e ventilconvettori e linee condizionamento” per un costo di € 76.036,00 secondo il computo ed il progetto allegato (v. doc. 27 della ricorrente).
L'assunto trova poi ulteriore dimostrazione nella circostanza che l'Ing. ha previsto, CP_1
quali opere di ripristino, la posa di nuove tubazioni seguendo il tracciato che la ditta Fostini S.r.l. aveva suggerito nel suo preventivo, per un'estensione complessiva di 600 m (300 + 300) con relativa coibentazione a cellule chiuse, stimandone il costo rispettivamente nell'importo di complessivi €
61.370,00 con tubazioni in acciaio al carbonio (cfr. pag. 21 della CTU) o di complessivi € 82.450,10
con tubazioni in acciaio inox AISI 304, materiale quest'ultimo proposto dalla Fostini S.r.l., ma ritenuto dal perito migliorativo rispetto alle tubazioni previste nel contratto di appalto del 2004 (cfr. pag. 22
della CTU).
In definitiva l'Ing. non ha esaminato l'intero impianto ma solo le tubazioni principali CP_1
dello stesso, il cui valore è di gran lunga inferiore rispetto al valore preso a riferimento per liquidare l'onorario
Il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata in merito ai punti 1,2 e 4 del quesito di cui all'ordinanza 14.5.2024 non CP_1
l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale dell'appalto, ma l'importo di € 76.036,00,
corrispondente al valore dei tratti di tubazione da sostituire come da preventivo della ditta Fostini S.r.l.
procurato dalla ricorrente e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025 (cfr. doc. 27). pagina 6 di 7 Il compenso del CTU andava, quindi, quantificato nei valori massimi ex art. 11 delle tabelle allegate al DM 30.5.2002 in relazione al valore dell'oggetto della controversia che è pari ai
70.000/80.000 previsti per la sostituzione dei tubi ammalorati e quindi nell'importo di €. 4.701,25 oltre
IVA e contributi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso del CTU Ing. con Controparte_1
riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 1023/2024 R.G. secondo i parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 4.701,25, oltre IVA e contributi di legge.
2. Spese compensate.
Mantova, 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
pagina 7 di 7