Sentenza 10 luglio 1999
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L'omessa liquidazione delle spese processuali non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame.
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- 1. Mancata liquidazione delle spese di lite: motivo di impugnazione o semplice errore materiale?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 18 settembre 2017
Cosa succede se, al momento della pronuncia della sentenza, il Giudice non procede a liquidare le spese di lite del giudizio? In questo caso, la sentenza deve essere impugnata o si tratta di un semplice “errore materiale”, risolvibile attraverso l'attivazione della specifica procedura di correzione prevista dall'art. 288 c.p.c.? La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21048 dell'11 settembre 2017. La seconda sezione della Cassazione, con la sentenza sopra citata, infatti, si era trovata ad affrontare un caso in cui era stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, in quanto la stessa aveva omesso di …
Leggi di più… - 2. Omessa liquidazione delle spese legali: appello o istanza di correzione?Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 settembre 2017
La questione è molto dibattuta in giurisprudenza. Infatti secondo un orientamento meno recente il rimedio per l'omissione nella liquidazione delle spese di un solo grado era quello della correzione dell'errore materiale (Cass. n. 542/67; Cass. n. 3007/73). Successivamente a tale orientamento si era affermato per molto tempo che era necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 7274/1999; Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 13513/2005). Recentemente, invece, con la sentenza n. 16959/2014, seguita dalla sentenza n. 15650/2016 si è tornato a sostenere la tesi secondo la quale è esperibile il rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre altre decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. RI ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE AR & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINO PENÈ, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BU FR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 12/97 del Giudice conciliatore di SAVIGLIANO, depositata il 10/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 luglio 1995 il Conciliatore di Savignano si dichiarava incompetente per territorio a conoscere della domanda proposta dalla s.n.c. RI MA e C. nei confronti di AN DE e condannava la società attrice al rimborso delle speSE2, delle quali, tuttavia, non effettuava la liquidazione. Con successivo ricorso la parte vittoriosa chiedeva che il Conciliatore provvedesse ad ovviare alla predetta omissione con il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.. Con decreto del 10 dicembre 1997 il Conciliatore liquidava le spese inaudita altera parte.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la s.n.c. RI MA e C., deducendo due motivi. AN DE non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 287 c.p.c. per l'illegittimo ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali in una ipotesi nella quale non ricorreva una omissione o un errore materiale o di calcolo. Il ricorso è fondato. L'omessa liquidazione delle spese non è una omissione emendabile con la procedura in questione poiché la sentenza non è affetta da una mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sulla attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione può essere emendata soltanto a seguito di gravame. Il risalente contrario orientamento secondo cui in caso di omessa liquidazione delle spese giudiziali sarebbe possibile il ricorso alla procedura di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c. (Cass. 8 marzo 1967 n. 542; 13 novembre 1973 n. 3007; 17 maggio 1974 n. 1440) è stato da tempo abbandonato da questa Corte con il rilievo che la mancanza della liquidazione non è una svista del giudice, che abbia determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un giudizio peraltro già svolto e desumibile dal contesto stesso della pronuncia;
ciò che manca, infatti, è proprio tale giudizio (Cass. 3 novembre 1978 n. 4793; Cass. 5 giugno 1996 n. 5266). All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art.288 c.p.c. in relazione alla omessa audizione della odierna ricorrente.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata senza rinvio nella parte in cui è stata corretta con il decreto del 10 dicembre 1997. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte corretta con il decreto del 10 dicembre 1997; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999