Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7274
CASS
Sentenza 10 luglio 1999

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L'omessa liquidazione delle spese processuali non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame.

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  • 1Mancata liquidazione delle spese di lite: motivo di impugnazione o semplice errore materiale?
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 18 settembre 2017

    Cosa succede se, al momento della pronuncia della sentenza, il Giudice non procede a liquidare le spese di lite del giudizio? In questo caso, la sentenza deve essere impugnata o si tratta di un semplice “errore materiale”, risolvibile attraverso l'attivazione della specifica procedura di correzione prevista dall'art. 288 c.p.c.? La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21048 dell'11 settembre 2017. La seconda sezione della Cassazione, con la sentenza sopra citata, infatti, si era trovata ad affrontare un caso in cui era stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, in quanto la stessa aveva omesso di …

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  • 2Omessa liquidazione delle spese legali: appello o istanza di correzione?
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 settembre 2017

    La questione è molto dibattuta in giurisprudenza. Infatti secondo un orientamento meno recente il rimedio per l'omissione nella liquidazione delle spese di un solo grado era quello della correzione dell'errore materiale (Cass. n. 542/67; Cass. n. 3007/73). Successivamente a tale orientamento si era affermato per molto tempo che era necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 7274/1999; Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 13513/2005). Recentemente, invece, con la sentenza n. 16959/2014, seguita dalla sentenza n. 15650/2016 si è tornato a sostenere la tesi secondo la quale è esperibile il rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre altre decisioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7274
Data del deposito : 10 luglio 1999

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