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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Teramo, Via Nicola Dati n. 10, in persona Parte_1 P.IVA_1 della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore Avv. Alessia
Cognitti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Amedeo Di Odoardo e Fabio Caprioni, entrambi con studio in Teramo
(TE) Via Mancini Sbraccia n. 1.
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D. Lgs. n. 150/2011, elettivamente domiciliata in Controparte_3
L'Aquila, Portici di San Berardino n. 25
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione avverso la Determinazione n. DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal
[...]
avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e Controparte_4
s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2023, ha impugnato la Determinazione n. Parte_2
DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal Controparte_4 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00, deducendo quanto segue.
In data 21/11/2019 veniva eseguito dall'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Teramo, un sopralluogo presso il depuratore comunale sito in località “Fano a Corno” nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia
e prelevato un campione di acqua di scarico, come da verbale di prelevamento n. 01 e 02 del 21/11/2019
(docc. nn. 2 e 3 ricorrente). Su detto campione veniva effettuata la relativa analisi, dalla quale emergeva il superamento del valore “BOD5” come risultante dal rapporto di prova n. TE/015426/19 (doc. n. 4 ricorrente). In ragione di ciò veniva contestato “il superamento dei valori BOD5, superiori ai limiti previsti dalla
TAB. C – seconda colonna della L.R. 31/10. Esiste, pertanto, violazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. 31/2010 la quale è sanzionata come descritto dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii” (cfr doc. n. 4 ricorrente). In data 7/10/2021 veniva emesso e successivamente notificato, alla verbale di Parte_1 accertamento e contestazione n. 02/2020 del 10/01/2020 (doc. n. 5 ricorrente), con il quale si contestava all'ing. , in qualità di Responsabile Area Fognatura e Depurazione della Persona_1 Parte_1
e, in solido, alla di aver “violato l'art. 6, comma 1, della L.R. 31/2010 in quanto il campione Parte_1 presenta valori di BOD5 superiore ai limiti previsti dalla TAB. C – seconda colonna della L.R. 31/10, coma da rapporto di prova relativo al campione di scarico n. TE/015426/19” e, quindi, veniva irrogata ai predetti, in solido, la sanzione prevista dall'art. 133, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006. La in data 14/02/2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 02/2020 del 10/01/2020
(doc. n. 6 ricorrente), trasmettendo scritti difensivi alla Controparte_5
, confutando le ragioni fondanti la sanzione irrogata, ritenendola erronea in quanto “… la
[...] valutazione del parametro BOD, in accordo a quanto stabilito in All. 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/06, deve essere svolta mediante prelievo temporizzato sulle 24 ore, pertanto il campione istantaneo prelevato dall'Arta presso il depuratore di
Fano a Corno in data 24.11.2019 non può ritenersi rappresentativo dell'effettiva qualità dello scarico nelle 24 ore”. La
inoltre, nell'ambito dello scritto difensivo del 14/02/2020, riferiva altresì di aver posto Parte_1 in essere, nell'impianto in commento, “tutti gli interventi necessari al fine di garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto, in parola ed impedire lo scarico di reflui difformi da quanto previsto dalla vigente normativa in merito”. Nelle date del 12 e 13 dicembre 2019, la commissionava l'esecuzione di un nuovo Parte_1 campionamento presso il medesimo depuratore sito in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) alla Loc. Fano a
Corno, da cui emergeva la perfetta conformità dei valori dell'acqua prelevata ai limiti previsti dalla normativa di settore succitata (doc. n. 7 ricorrente). Ciononostante, veniva emessa a carico dell'ing. , nella spiegata qualità, nonché della quale obbligata in solido, Persona_1 Parte_1
l'ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso in fatto, la ha formulato i seguenti motivi di opposizione: a) nullità del verbale Parte_1 di accertamento e contestazione n. 29/2021 del 7/10/2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 legge n. 689/1981; b) illegittimità dell'an della sanzione per carenza dei presupposti di fatto;
c) illegittima determinazione del quantum della sanzione irrogata.
Si è costituita in giudizio la in persona del Direttore Controparte_6
p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione contestandone i motivi in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione di testimoni, è pervenuta – per la discussione con termine per note – all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°°
Preliminarmente, va rigettata la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 24/2021 del 5 agosto 2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18,
Legge n. 689/1981, postulata da parte ricorrente, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che la mancata audizione dell'interessato ex art. 18 L. n. 689/1981 non comporta la nullità del provvedimento amministrativo (per tutte, Cass., Ord. n. 5558/2021 (conforme, Cass. Civ. sez. II, n. 24901/2022).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio verte in tema di campionamento di acque di scarico prelevate presso il depuratore comunale di Isola del Gran Sasso, località Fano a Corno, in data 21/11/2019 con il c.d. metodo istantaneo, all'esito del quale la ricorrente è stata sanzionata per aver superato i limiti di BOD5 previsi dalla Tabella C, seconda colonna della L.R.31/2010.
Orbene, parte ricorrente contesta prioritariamente il metodo di campionamento utilizzato dai tecnici dell'ARTA Abruzzo, i quali hanno utilizzato il metodo c.d. istantaneo in luogo di quello ordinario del prelievo in tempi diversi nell'arco delle 24 ore (campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore), ritenuto più attendibile.
Riguardo alla metodica di campionamento, deve ritenersi che l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato in relazione alle caratteristiche del caso concreto, nonché la valutazione dell'attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, onde non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie. Su tale aspetto si è pronunciata la Suprema Corte, la quale, con Sentenza della III Sezione
Penale del 27 novembre 2015, n. 47038, ha affermato il principio secondo cui le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile
2006 n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo, in presenza di particolari esigenze, procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, posto che infatti lo stesso allegato 5 abilita l'organo di controllo a procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) e del tipo di accertamento (conforme Cass. Pen., Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011;
Trib. Castrovillari, Sent. n. 304/2024 del 19/02/2024). Sul punto vi sono pronunce anche delle sezioni civili della Suprema Corte, secondo cui il metodo di campionamento non ha valore precettivo assoluto, ma detta criteri di massima dai quali gli organi deputati al controllo possono discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico discrezionali (Cass. Civ., sez. 3, n. 29884/2006; sez. 2, n. 6638/2007).
Tuttavia, la non giustifica l'utilizzo della metodologia alternativa al campionamento Controparte_4 medio ponderato nell'arco delle 24 ore, giacché nei verbali di prelievo di campione di acqua di scarico prodotti in atti, in gran parte precompilati, proprio relativamente al metodo di campionamento utilizzato, i tecnici ARTA si sono limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza tuttavia fornire alcuna adeguata valutazione tecnica della scelta operata, trattandosi comunque – è bene ribadirlo – di una metodologia alternativa a quella ordinaria che, nel caso di specie, non parrebbe neppure giustificata da urgenza, trattandosi di un controllo routinario sugli impianti di depurazione comunale.
Reputa, invece, questo giudice, che nel caso di specie la metodologia c.d. istantanea non fosse la più idonea ad assicurare l'attendibilità dell'analisi.
Invero, emerge documentalmente che le prove sono iniziate in data 22/11/2019 e si sono concluse il
27/12/2019 (come si evince dal rapporto di prova TE/015426/19 - cfr. doc. n. 4 ricorrente, vale a dire ben
35 giorni dopo l'apertura del campione.
La metodica APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 prodotta in atti (doc. n. 10 ricorrente), riferimento generale per campionamento e conservazione dei campioni di acque reflue, prevede che “Per quanto attiene i tempi massimi intercorrenti tra il prelievo e l'analisi, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle suddette tabelle, è raccomandabile eseguire sempre le analisi sui campioni, il più presto possibile dopo la raccolta”.
In particolare, in tab. 3 a pag. 84, si raccomanda:
- un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro BOD pari a 24 ore;
- un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro COD con prescrizione di "Analisi immediata per conservazione con refrigerazione e di - 1 settimana Aggiunta di
H2SO4 fino a pH< 2"; - un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro tensioattivi con prescrizione di "24 ore per conservazione con refrigerazione e di - 1 mese per conservazione con aggiunta di 1% (v/v) di formaldeide al 37%.
A tal riguardo, l'ARTA, nel rapporto di prova n. TE/015426/19, indica la metodica utilizzata per la valutazione del parametro “BOD5” con la sigla MPI/TE/13, evidentemente una metodica interna, cui non sono note procedure e modalità, ma che in ogni caso non potrebbe mai contemplare “modus” non conformi alla definizione stessa del parametro in esame definito, per l'appunto, come la “quantità di O2 che viene utilizzata in 5 giorni da microorganismi aerobi per decomporre (ossidare) al buio ed alla temperatura di 20°C le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua o di soluzione acquosa”.
E' dunque evidente che la valutazione del parametro BOD5 non è avvenuta nel rispetto delle metodiche di riferimento APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 e, soprattutto, non garantisce l'attendibilità dell'analisi.
Sotto questo profilo vanno evidenziate circostanze.
La prima, che la decorrenza di un lungo arco temporale dalla data di inizio delle prove di campionamento
(22/11/2019) a quella di conclusione (27/12/2019) non garantisce la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato (cfr., sul punto, Trib.
Teramo sent. n. 1021/2023 pubbl. 6/11/2023; Trib. Teramo, sent. n. 156/2023 pubbl. 21/02/2023; Corte
D'Apello L'Aquila - a conferma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1522/2023 pubbl. il
25/10/2023).
La seconda considerazione è data dal fatto che i rapporti ARTA di prova n. TE/015426/19 e n.
TE/015427/19 del 21/11/2019 presentano complessivamente il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati;
pertanto. Non è da escludere, quindi, che se fosse stato operato un prelievo in tempi diversi, nell'arco di 24 ore, si sarebbe potuta riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, trattandosi di un parametro idoneo a garantire la migliore “rappresentatività dello scarico” ed in assenza di idonea giustificazione circa la scelta di un metodo più veloce ma senza dubbio più rischioso in termini di attendibilità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in definitiva, il ricorso va integralmente accolto e il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto Controparte_4 del valore della controversia (20.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: 2) annulla, per le ragioni indicate in motivazione, la Determinazione n. DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal , avente ad oggetto l'ingiunzione di Controparte_4 pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00;
3) condanna la Regione Abruzzo a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
237,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Così deciso in Teramo l'11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Teramo, Via Nicola Dati n. 10, in persona Parte_1 P.IVA_1 della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore Avv. Alessia
Cognitti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Amedeo Di Odoardo e Fabio Caprioni, entrambi con studio in Teramo
(TE) Via Mancini Sbraccia n. 1.
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D. Lgs. n. 150/2011, elettivamente domiciliata in Controparte_3
L'Aquila, Portici di San Berardino n. 25
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione avverso la Determinazione n. DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal
[...]
avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e Controparte_4
s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2023, ha impugnato la Determinazione n. Parte_2
DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal Controparte_4 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00, deducendo quanto segue.
In data 21/11/2019 veniva eseguito dall'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Teramo, un sopralluogo presso il depuratore comunale sito in località “Fano a Corno” nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia
e prelevato un campione di acqua di scarico, come da verbale di prelevamento n. 01 e 02 del 21/11/2019
(docc. nn. 2 e 3 ricorrente). Su detto campione veniva effettuata la relativa analisi, dalla quale emergeva il superamento del valore “BOD5” come risultante dal rapporto di prova n. TE/015426/19 (doc. n. 4 ricorrente). In ragione di ciò veniva contestato “il superamento dei valori BOD5, superiori ai limiti previsti dalla
TAB. C – seconda colonna della L.R. 31/10. Esiste, pertanto, violazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. 31/2010 la quale è sanzionata come descritto dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii” (cfr doc. n. 4 ricorrente). In data 7/10/2021 veniva emesso e successivamente notificato, alla verbale di Parte_1 accertamento e contestazione n. 02/2020 del 10/01/2020 (doc. n. 5 ricorrente), con il quale si contestava all'ing. , in qualità di Responsabile Area Fognatura e Depurazione della Persona_1 Parte_1
e, in solido, alla di aver “violato l'art. 6, comma 1, della L.R. 31/2010 in quanto il campione Parte_1 presenta valori di BOD5 superiore ai limiti previsti dalla TAB. C – seconda colonna della L.R. 31/10, coma da rapporto di prova relativo al campione di scarico n. TE/015426/19” e, quindi, veniva irrogata ai predetti, in solido, la sanzione prevista dall'art. 133, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006. La in data 14/02/2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 02/2020 del 10/01/2020
(doc. n. 6 ricorrente), trasmettendo scritti difensivi alla Controparte_5
, confutando le ragioni fondanti la sanzione irrogata, ritenendola erronea in quanto “… la
[...] valutazione del parametro BOD, in accordo a quanto stabilito in All. 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/06, deve essere svolta mediante prelievo temporizzato sulle 24 ore, pertanto il campione istantaneo prelevato dall'Arta presso il depuratore di
Fano a Corno in data 24.11.2019 non può ritenersi rappresentativo dell'effettiva qualità dello scarico nelle 24 ore”. La
inoltre, nell'ambito dello scritto difensivo del 14/02/2020, riferiva altresì di aver posto Parte_1 in essere, nell'impianto in commento, “tutti gli interventi necessari al fine di garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto, in parola ed impedire lo scarico di reflui difformi da quanto previsto dalla vigente normativa in merito”. Nelle date del 12 e 13 dicembre 2019, la commissionava l'esecuzione di un nuovo Parte_1 campionamento presso il medesimo depuratore sito in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) alla Loc. Fano a
Corno, da cui emergeva la perfetta conformità dei valori dell'acqua prelevata ai limiti previsti dalla normativa di settore succitata (doc. n. 7 ricorrente). Ciononostante, veniva emessa a carico dell'ing. , nella spiegata qualità, nonché della quale obbligata in solido, Persona_1 Parte_1
l'ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso in fatto, la ha formulato i seguenti motivi di opposizione: a) nullità del verbale Parte_1 di accertamento e contestazione n. 29/2021 del 7/10/2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 legge n. 689/1981; b) illegittimità dell'an della sanzione per carenza dei presupposti di fatto;
c) illegittima determinazione del quantum della sanzione irrogata.
Si è costituita in giudizio la in persona del Direttore Controparte_6
p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione contestandone i motivi in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione di testimoni, è pervenuta – per la discussione con termine per note – all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°°
Preliminarmente, va rigettata la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 24/2021 del 5 agosto 2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18,
Legge n. 689/1981, postulata da parte ricorrente, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che la mancata audizione dell'interessato ex art. 18 L. n. 689/1981 non comporta la nullità del provvedimento amministrativo (per tutte, Cass., Ord. n. 5558/2021 (conforme, Cass. Civ. sez. II, n. 24901/2022).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio verte in tema di campionamento di acque di scarico prelevate presso il depuratore comunale di Isola del Gran Sasso, località Fano a Corno, in data 21/11/2019 con il c.d. metodo istantaneo, all'esito del quale la ricorrente è stata sanzionata per aver superato i limiti di BOD5 previsi dalla Tabella C, seconda colonna della L.R.31/2010.
Orbene, parte ricorrente contesta prioritariamente il metodo di campionamento utilizzato dai tecnici dell'ARTA Abruzzo, i quali hanno utilizzato il metodo c.d. istantaneo in luogo di quello ordinario del prelievo in tempi diversi nell'arco delle 24 ore (campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore), ritenuto più attendibile.
Riguardo alla metodica di campionamento, deve ritenersi che l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato in relazione alle caratteristiche del caso concreto, nonché la valutazione dell'attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, onde non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie. Su tale aspetto si è pronunciata la Suprema Corte, la quale, con Sentenza della III Sezione
Penale del 27 novembre 2015, n. 47038, ha affermato il principio secondo cui le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile
2006 n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo, in presenza di particolari esigenze, procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, posto che infatti lo stesso allegato 5 abilita l'organo di controllo a procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) e del tipo di accertamento (conforme Cass. Pen., Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011;
Trib. Castrovillari, Sent. n. 304/2024 del 19/02/2024). Sul punto vi sono pronunce anche delle sezioni civili della Suprema Corte, secondo cui il metodo di campionamento non ha valore precettivo assoluto, ma detta criteri di massima dai quali gli organi deputati al controllo possono discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico discrezionali (Cass. Civ., sez. 3, n. 29884/2006; sez. 2, n. 6638/2007).
Tuttavia, la non giustifica l'utilizzo della metodologia alternativa al campionamento Controparte_4 medio ponderato nell'arco delle 24 ore, giacché nei verbali di prelievo di campione di acqua di scarico prodotti in atti, in gran parte precompilati, proprio relativamente al metodo di campionamento utilizzato, i tecnici ARTA si sono limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza tuttavia fornire alcuna adeguata valutazione tecnica della scelta operata, trattandosi comunque – è bene ribadirlo – di una metodologia alternativa a quella ordinaria che, nel caso di specie, non parrebbe neppure giustificata da urgenza, trattandosi di un controllo routinario sugli impianti di depurazione comunale.
Reputa, invece, questo giudice, che nel caso di specie la metodologia c.d. istantanea non fosse la più idonea ad assicurare l'attendibilità dell'analisi.
Invero, emerge documentalmente che le prove sono iniziate in data 22/11/2019 e si sono concluse il
27/12/2019 (come si evince dal rapporto di prova TE/015426/19 - cfr. doc. n. 4 ricorrente, vale a dire ben
35 giorni dopo l'apertura del campione.
La metodica APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 prodotta in atti (doc. n. 10 ricorrente), riferimento generale per campionamento e conservazione dei campioni di acque reflue, prevede che “Per quanto attiene i tempi massimi intercorrenti tra il prelievo e l'analisi, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle suddette tabelle, è raccomandabile eseguire sempre le analisi sui campioni, il più presto possibile dopo la raccolta”.
In particolare, in tab. 3 a pag. 84, si raccomanda:
- un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro BOD pari a 24 ore;
- un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro COD con prescrizione di "Analisi immediata per conservazione con refrigerazione e di - 1 settimana Aggiunta di
H2SO4 fino a pH< 2"; - un tempo massimo di conservazione del campione per la valutazione del parametro tensioattivi con prescrizione di "24 ore per conservazione con refrigerazione e di - 1 mese per conservazione con aggiunta di 1% (v/v) di formaldeide al 37%.
A tal riguardo, l'ARTA, nel rapporto di prova n. TE/015426/19, indica la metodica utilizzata per la valutazione del parametro “BOD5” con la sigla MPI/TE/13, evidentemente una metodica interna, cui non sono note procedure e modalità, ma che in ogni caso non potrebbe mai contemplare “modus” non conformi alla definizione stessa del parametro in esame definito, per l'appunto, come la “quantità di O2 che viene utilizzata in 5 giorni da microorganismi aerobi per decomporre (ossidare) al buio ed alla temperatura di 20°C le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua o di soluzione acquosa”.
E' dunque evidente che la valutazione del parametro BOD5 non è avvenuta nel rispetto delle metodiche di riferimento APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 e, soprattutto, non garantisce l'attendibilità dell'analisi.
Sotto questo profilo vanno evidenziate circostanze.
La prima, che la decorrenza di un lungo arco temporale dalla data di inizio delle prove di campionamento
(22/11/2019) a quella di conclusione (27/12/2019) non garantisce la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato (cfr., sul punto, Trib.
Teramo sent. n. 1021/2023 pubbl. 6/11/2023; Trib. Teramo, sent. n. 156/2023 pubbl. 21/02/2023; Corte
D'Apello L'Aquila - a conferma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1522/2023 pubbl. il
25/10/2023).
La seconda considerazione è data dal fatto che i rapporti ARTA di prova n. TE/015426/19 e n.
TE/015427/19 del 21/11/2019 presentano complessivamente il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati;
pertanto. Non è da escludere, quindi, che se fosse stato operato un prelievo in tempi diversi, nell'arco di 24 ore, si sarebbe potuta riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, trattandosi di un parametro idoneo a garantire la migliore “rappresentatività dello scarico” ed in assenza di idonea giustificazione circa la scelta di un metodo più veloce ma senza dubbio più rischioso in termini di attendibilità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in definitiva, il ricorso va integralmente accolto e il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto Controparte_4 del valore della controversia (20.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: 2) annulla, per le ragioni indicate in motivazione, la Determinazione n. DPC017/64 del 19 maggio 2023, emessa dal , avente ad oggetto l'ingiunzione di Controparte_4 pagamento ex art. 18 L. 689/1981 e s.m.i. per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00;
3) condanna la Regione Abruzzo a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
237,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Così deciso in Teramo l'11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)