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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/10/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1541/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1541/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VITALE LIDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di , nato a [...] il
[...] Persona_1
13.07.2018, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 24/09/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione con collocamento presso l'abitazione dove risiede con la madre in Pescara alla Via Primo Vere 138. La casa familiare è
pagina 2 di 5 assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi. Per effetto di quanto sopra, sarà CP_1 compito dei genitori quello di collaborare nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Il IG. si obbliga a corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo CP_2
al mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, da versare a mezzo bonifico sul conto intestato alla IG.ra , oltre le spese straordinarie al 50%, intendendosi quelle non CP_1
riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, che qui si riporta integralmente: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 3 di 5 Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Entrambi i genitori si obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione ed alla crescita del figlio, e cureranno di comune accordo l'organizzazione quotidiana delle incombenze e dei tempi che l'uno e l'altra dovranno e potranno trascorrere con il figlio, in piena attuazione del regime giuridico dell'affidamento condiviso, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine.
3) Il figlio trascorrerà con il padre: Per_1
A) il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, weekend alternati con pernotto. Ulteriori e diversi periodi di visita/frequentazione potranno eventualmente essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse.
B) Per due settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine di maggio di ogni anno;
C) Per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando ogni anno con la madre il periodo della chiusura della scuola e fino al 30 dicembre, nonché tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche;
D) Per tre giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni.
pagina 4 di 5 Al ricorso è allegato il piano genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis 12 ultimo comma c.p.c. (All.5)
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.10.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1541/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VITALE LIDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di , nato a [...] il
[...] Persona_1
13.07.2018, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 24/09/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione con collocamento presso l'abitazione dove risiede con la madre in Pescara alla Via Primo Vere 138. La casa familiare è
pagina 2 di 5 assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi. Per effetto di quanto sopra, sarà CP_1 compito dei genitori quello di collaborare nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Il IG. si obbliga a corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo CP_2
al mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, da versare a mezzo bonifico sul conto intestato alla IG.ra , oltre le spese straordinarie al 50%, intendendosi quelle non CP_1
riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, che qui si riporta integralmente: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 3 di 5 Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Entrambi i genitori si obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione ed alla crescita del figlio, e cureranno di comune accordo l'organizzazione quotidiana delle incombenze e dei tempi che l'uno e l'altra dovranno e potranno trascorrere con il figlio, in piena attuazione del regime giuridico dell'affidamento condiviso, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine.
3) Il figlio trascorrerà con il padre: Per_1
A) il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, weekend alternati con pernotto. Ulteriori e diversi periodi di visita/frequentazione potranno eventualmente essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse.
B) Per due settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine di maggio di ogni anno;
C) Per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando ogni anno con la madre il periodo della chiusura della scuola e fino al 30 dicembre, nonché tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche;
D) Per tre giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni.
pagina 4 di 5 Al ricorso è allegato il piano genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis 12 ultimo comma c.p.c. (All.5)
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.10.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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